Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Penisola Sorrentina" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.121 del 26-5-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della deonominazione d'origine controllata per i vini "Penisola Sorrentina" ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Art. 1. La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione "Penisola Sorrentina" puo' essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano, Lettere, Sorrento, a condizione che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare. Art. 2. I vini "Penisola Sorrentina", accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche. Bianco: Falanghina e/o Biancolella e/o Greco min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%. Rosso e Rosso frizzante: Piedirosso (loc. detto Per e Palummo) e/o Sciascinoso (loc. detto Olivella) e/o e/o Aglianico min. 60%, con una presenza di Piedirosso non inferiore al 40%; altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina", nei tipi bianco, rosso e rosso frizzante naturale, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense e Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce. Segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. Segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere. Qui giunto segue il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera-Castellammare di Stabia, che percorre in direzione Castellammare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carita'. Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine del comune di Castellammare che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Gragnano, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, e la parte del comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Lettere, comprede l'intero territorio dei comuni di Lettere, Casola, e la parte del comune di Sant'Antonio Abate, delimitata nel presente art. 3. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina" nei tipi bianco e rosso, designato con la sottozona Sorrento, comprende l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta di Sorrento, Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite e' posto a metri 650. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita' di impianto non dovra' essere inferiore a 1800 viti per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosso frizzante e q.li 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina", designati con il nome delle zottozone Gragnano, Lettere e Sorrento non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e rosso frizzante e a q.li 100 per il tipo bianco. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata "Penisola Sorrentina" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento per i tipi bianco e rosso frizzante, e del 10 per cento per il tipo rosso. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono assicurare ai vini cosi' designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50 per cento per il tipo bianco e rosso frizzante naturale, e di 11 per cento per il tipo rosso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e/o di elaborazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, puo' consentire, su apposita domanda degli interessati, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver tradizionalmente utilizzato per gli stessi la denominazione "Penisola Sorrentina", o quelle delle zottozone Gragnano, Lettere o Sorrento. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leale e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso frizzante, designati o meno con il nome delle sottozone Gragnano e Lettere, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione; e', invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non deve essere superore al 70%. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Penisola Sorrentina, bianco": colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, vinoso e gradevole; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Penisola Sorrentina, rosso": colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Penisola Sorrentina, rosso frizzante naturale": spuma: vivace, evanescente; colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. I vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11 per cento, per il bianco e il rosso frizzante, e ad 11,50 per cento per il rosso. E' facolta' del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimo. Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione "Penisola Sorrentina" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. In etichetta dei recipienti contenenti i vini "Penisola Sorrentina" deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.