Esenzione dal pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.(GU n.121 del 26-5-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essre concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita'. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 1994 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro dei trasporti COSTA