Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, art. 3, comma 2.(GU n.125 del 31-5-1994)
Vigente al: 31-5-1994
Ai prefetti della Repubblica Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Al Gabinetto dell'on. Ministro Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno Al Consiglio nazionale del notariato All'Istituto nazionale di statistica All'ANCI All'ANUSCA Con precedente circolare n. 3 dell'8 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1994, venivano espresse alcune considerazioni sul decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 25 gennaio 1994 recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed, in particolare, dell'art. 3. Con lo stesso documento veniva fatta riserva di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, laddove si prevede che le incombenze debbano riguardare soltanto personale appartenente a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. Cio' premesso, sciogliendo la predetta riserva, si informa che il Dipartimento della funzione pubblica a seguito del quesito posto da questa amministrazione, con nota del 21 aprile 1994, n. 79/94, ha espresso l'avviso che, in mancanza nelle strutture operative del comuni di personale appartenente a qualifiche superiori alla quinta, possa soccorrere la disposizione contenuta nell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione, infatti, consente, nell'ipotesi di assenza di personale di qualifica superiore alla quinta, di incaricare per l'autentica delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 15 del 1968, personale di quinta qualifica funzionale. L'incarico in questione, che potra' essere conferito dal dirigente o dal funzionario di qualifica corrispondente a quella dell'ex carriera direttiva, tuttavia, non costituira' espletamento di mansioni superiori, trattandosi di un compito non prevalente fra quelli attribuibili a mansioni superiori. Considerata l'importanza dell'argomento si pregano le SS.LL. di voler dare la piu' ampia diffusione del presente documento, in particolare presso le amministrazioni comunali. Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. p. Il Ministro: SORGE