MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 31 maggio 1994 

  Sospensione  cautelativa  della vendita e dell'impiego del presidio
sanitario "INSEGAR" (registrazione n. 7478 del  25  maggio  1988)  in
tutto il territorio nazionale.
(GU n.131 del 7-6-1994)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande,  modificato dall'art. 4 della legge 26
febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,   recante   il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
produzione, del commercio e  della  vendita  dei  fitofarmaci  e  dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art. 11 della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15
luglio  1991  relativa  all'immissione  in  commercio  dei   prodotti
fitosanitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 maggio 1988 con il quale e'
stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario  di  quarta  classe
denominato  "INSEGAR"  e  quello del 14 febbraio 1994 con il quale la
registrazione e' stata trasferita  a  nome  dell'impresa  Ciba  Geigy
S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5;
  Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 9 maggio 1991, con
la  quale  e' stato disposto il "divieto cautelativo dell'impiego del
presidio  sanitario  'INSEGAR'"  contenente   il   principio   attivo
Fenoxycarb nelle zone di allevamento del baco da seta da individuarsi
a  cura  dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con
la quale sono state stabilite nuove limitazioni per i prodotti a base
di Fenoxycarb;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, con  il
quale  e'  stata  disposta la sospensione cautelativa della vendita e
dell'impiego del presidio sanitario "INSEGAR" in tutto il  territorio
nazionale  in  attesa  di  un  riesame  sulla  base  di nuovi studi e
sperimentazioni;
  Visti i decreti del Ministro della sanita'  25  giugno  1993  e  13
dicembre  1993 relativi all'individuazione delle zone in cui e' stato
consentito l'uso dell'"INSEGAR" alle  condizioni  prescritte  con  la
citata ordinanza ministeriale 9 maggio 1991;
  Visti  i  risultati  trasmessi in data 18 marzo 1993 della "ricerca
sulla deriva del regolatore di  crescita  degli  insetti  Fenoxycarb,
principio attivo dell'insetticida 'INSEGAR'", svolta su richiesta del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  parere  espresso  nella riunione del 23 marzo 1994 dalla
commissione consultiva di cui agli articoli 4 e  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale si
raccomanda che  l'impiego  del  presidio  sanitario  "INSEGAR"  venga
sospeso   per   un   anno   su   tutto  il  territorio  nazionale  in
considerazione della  particolare  sensibilita'  all'insetticida  del
baco  da  seta, che si manifesta anche nel caso di esposizione a dosi
molto  basse,  e  dell'impossibilita'  al  momento  di  definire  una
distanza  di  sicurezza  minima dalle zone trattate con "INSEGAR" per
l'impianto delle colture di gelso da destinarsi  all'allevamento  del
baco  da  seta,  in  quanto  la  suddetta sperimentazione ha messo in
evidenza effetti della deriva fino alla massima distanza saggiata
(pari  a  6  km)  e  non consente di prevedere con precisione a quale
distanza non siano piu' riscontrabili gli effetti dell'"INSEGAR";
  Vista la nota del 18 aprile 1994, n. 100/485/3.3139, con  la  quale
il  Ministro  della  sanita'  ha  ritenuto di acquisire il parere del
Consiglio superiore di sanita';
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' favorevole  alla
sospensione   per  un  anno  dell'impiego,  su  tutto  il  territorio
nazionale,  del  presidio  sanitario  "INSEGAR"  in  via  del   tutto
cautelativa   ed   in   attesa   di   un'ulteriore   e   approfondita
sperimentazione su tutte le  problematiche  conseguenti  all'uso  del
prodotto messi in luce nelle ricerche effettuate;
  Ritenuto   di   accogliere  le  raccomandazioni  della  commissione
consultiva per i fitofarmaci e del Consiglio superiore di sanita'  di
sospendere per un anno su tutto il territorio nazionale l'impiego del
prodotto "INSEGAR", a base del principio attivo Fenoxycarb;
                               Ordina:
  1.  E' sospesa, con effetto immediato e per la durata di anni uno a
decorrere dal giorno successivo  alla  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'efficacia dei
decreti ministeriali 25 maggio 1988 e 14 febbraio 1994 con i quali e'
stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario  di  quarta  classe
denominato  "INSEGAR"  e  quello del 14 febbraio 1994 con il quale la
registrazione e' stata trasferita  a  nome  dell'impresa  Ciba  Geigy
S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5.
  2.  La  presente  ordinanza  sara'  notificata  immediatamente alla
commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 11 della direttiva
n. 91/414/CEE.
   La presente ordinanza sara' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 maggio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA