MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 aprile 1994 

  Delega  di  attribuzioni  del  Ministro  dell'interno  per  atti di
competenza dell'Amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  avv.
Antonino Murmura.
(GU n.136 del 13-6-1994)

                 IL MINISTRO DELL'INTERNO AD INTERIM
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio
1993 con il quale  il  sen.  Antonino  Murmura  e'  stato  confermato
Sottosegretario di Stato per l'interno;
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  per l'interno avv. Antonino Murmura
viene  delegata  la  trattazione  degli  affari  di  competenza   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della
protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  nonche' la firma dei
relativi provvedimenti.
  Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresi' delegata:
   la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale
della Polizia di Stato, con eccezione di quelle relative al personale
con qualifica dirigenziale;
   la firma delle richieste di parere al  Consiglio  di  Stato  sulle
domande  degli enti ecclesiastici volte ad ottenere il riconoscimento
della personalita' giuridica o l'autorizzazione  all'accettazione  di
eredita', legati o donazioni ovvero all'acquisito di immobili;
   la   trattazione  degli  affari  relativi  all'acquisizione  della
cittadinanza italiana, degli affari relativi alle persone  giuridiche
di  diritto  privato  di  cui  agli articoli 12 e seguenti del codice
civile nonche' la firma dei  provvedimenti  concernenti  le  suddette
materie,  con  esclusione  di  quelli di cui all'art. 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91.
  Al Sottosegretario di Stato avv.  Antonino  Murmura  viene  inoltre
delegata  la  trattazione  degli  affari  sottoindicati  riferiti  al
personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco:
   nomine in prova;
   provvedimenti di mobilita';
   comandi e collocamenti fuori ruolo;
   sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e  92
del testo unico n. 3/1957;
   provvedimenti   disciplinari   che   comportino   l'allontanamento
dall'ufficio;
  provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione ex lege
n. 16/1992, ecc.);
   sospensioni dalla qualifica;
   riammissioni in servizio;
   riabilitazioni.
  Restano  riservati  alla  diretta  trattazione   del   Ministro   i
provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.
  Sono escluse dalla delega:
   la  trattazione degli affari di carattere generale per i quali non
venga data particolare delega;
   la trattazione degli affari che, con disposizioni  generali  o  di
volta  in  volta,  il  Ministro  riterra'  di  riservare alla propria
diretta competenza;
   la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati  per  legge  al
Ministro.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per il
prescritto visto.
   Roma, 21 aprile 1994
                                       Il Ministro ad interim: CIAMPI