MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1 giugno 1994 

  Disposizioni sulla incompatibilita' tra le cariche amministrative e
di  controllo  negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e le cariche  amministrative  e  di  controllo
nella  societa'  conferitaria  e  nelle societa' ed enti che con essa
compongono il gruppo creditizio.
(GU n.138 del 15-6-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto il decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  ed  in
particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in
via  transitoria  la continuita' operativa tra l'ente conferente e la
societa' conferitaria controllata e' assicurata da  disposizioni  che
prevedono  la  nomina  di  membri  del comitato di gestione od organo
equivalente  dell'ente  nel  consiglio  di   amministrazione   e   di
componenti   l'organo  di  controllo  nel  collegio  sindacale  della
suddetta societa'", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo  il
quale  negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo
delle cariche e dei compensi";
  Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito  ed
il risparmio in data 23 ottobre 1992;
  Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;
  Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 293, sulla disciplina
della proroga degli organi amministrativi;
  Tenuto  conto  delle  difficolta'  rappresentate   per   l'ordinato
funzionamento    degli   enti   conferenti   connesse   all'esercizio
dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle societa'
ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla  data  del  1
giugno 1994 versino in situazione di incompatibilita';
                              Decreta:
  1.  I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli
enti conferenti i quali, alla data del 1  giugno  1994,  versando  in
situazione  di  incompatibilita' ai sensi del decreto ministeriale n.
243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche  ricoperte
nell'ambito  del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli
enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non  oltre
la  scadenza  del  termine  di  quarantacinque  giorni dalla data del
presente decreto. Gli  enti  dovranno  sollecitamente  promuovere  le
procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.
  2.  Resta  peraltro  stabilito che qualora la societa' conferitaria
abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi,
l'incompatibilita' per gli amministratori ed  i  sindaci  degli  enti
conferenti  sara' operativa allo scadere del termine piu' ravvicinato
delle cariche ricoperte.
   Roma, 1 giugno 1994
                                                    Il Ministro: DINI