Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.144 del 22-6-1994)
Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con sede in Taranto, unita' in Rutigliano (Bari) e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e stabilimento in Piobesi (Torino), per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Base 2, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Jonny, con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1993 al 6 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Winner's Sporting Footwear, con sede in Barletta (Bari), stabilimento ed ufficio di Barletta (Bari), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.D.I. Compact disc Italia, con sede in Napoli, unita in Buccino (Salerno), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 23 maggio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli, localita' Ponte a Elsa (Firenze), e unita in Empoli, localita' Terrafina (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13572 del 19 novembre 1993 per il periodo 1 settembre 1993-11 settembre 1993. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 marzo 1994 all'11 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni donna piu', con sede in Nardo' (Lecce) e stabilimento in Nardo' (Lecce), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Tiber, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' in Citta' di Castello (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e stabilimento in Lucca, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crivelli, con sede in Milano, unita' in Piombino (Livorno), Rho (Milano), Brescia, Spinetta Marengo (Alessandria), Taranto, stabilimento ed uffici di Cremona, stabilimento ed uffici di Genova e stabilimento ed uffici di Livorno, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emu arredi, con sede in Marsciano (Perugia), unita' in Masciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto, unita' in Crotone (Catanzaro), Porto Torres (Sassari), Taranto, uffici di Taranto e Caivano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irrigazione Italia, con sede in Teano (Napoli), unita in Teano (Napoli), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrigazioni Giandomenico, con sede in Castellaneta Marina (Taranto), e stabilimento in Taranto, per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ispa Damiano, con sede in Foglizzo (Torino) e stabilimento in Foglizzo (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Malpac, con sede in Bisignano (Cosenza), unita' in Capannori (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 settembre 1993 al 16 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano, unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.