MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.169 del 21-7-1994)

   Con  decreto  ministeriale  6 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Exclusive, con sede in S. Anastasia  (Napoli)
e  unita'  di S. Anastasia (Napoli), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il
periodo   dal   22  marzo  1993  al  21  settembre  1993.  Contributo
addizionale: no, dalla data del fallimento 8 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Radaelli sud, con sede in Modugno (Bari) e
unita' di  Modugno  (Bari),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 28 aprile
1994 al 27 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva,  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. G.I.P.  -  Gestione  industrie  pelletterie,  con  sede  in
Firenze  e  unita'  di  Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2
novembre 1993 al 9 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 6 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza  2
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Poliver, con  sede  in  Fano  (Pesaro)  e  unita'  di  Fano
(Pesaro), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 22
marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  22  marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Poliver,  con  sede  in  Fano  (Pesaro)  e  unita' di Fano
(Pesaro), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  22
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Prometa,  con  sede  in  Montefredane (Savona) e unita' di
Prata P.U. (Avellino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con  decorrenza  1
gennaio 1994.
   Contributo  addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 15
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     4)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Prosidea, con sede in Torino e unita' di Favria (Torino) e
Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 30 agosto  1993  al  28
febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
30 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     5)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unita' di Favria (Torino)  e
Novi  Ligure  (Alessandria),  per  il  periodo dal 1 marzo 1994 al 29
agosto 1994.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 marzo  1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:
    1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n.  236/93  e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per  crisi  aziendale,  disposta  con  decreto
ministeriale  del  5  aprile  1994 con effetto dal 1 novembre 1991 in
favore dei lavoratori interessati e  dipendenti  dalla  sottoindicata
mensa  aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.p.a.  Pellegrini centro sud c/o Enichem agricoltura, con sede in
Milano e unita' di  Manfredonia-Monte  S.  Angelo  (Foggia),  per  il
periodo dal 1 novembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Comitato tecnico del 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1994 con decorrenza 1
novembre 1992.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:
    1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n.  236/93  e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per  crisi  aziendale,  disposta  con  decreto
ministeriale  del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992,
in favore degli stessi, dipendenti della ditta:
   S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e  unita'
di  Cetraro  Marina (Cosenza), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al
31 luglio 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  8
febbraio 1993;
    2)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per  riorganizzazione  aziendale,  disposta
con  decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Valtellina  gia'  Cigiesse  S.r.l.,  con  sede  in  Rimini
(Forli')  e  unita' di Cesena (Forli'), Forli' e Rimini (Forli'), per
il periodo dal 2 giugno 1993 al 31 luglio 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993  con  decorrenza  2
giugno 1993;
     3)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per  ristrutturazione  aziendale,  disposta
con  decreto  ministeriale  del  12  dicembre  1992 con effetto dal 7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata) , con  sede  in  Pianezza
(Torino)  e unita' di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per
il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993  con  decorrenza  8
marzo 1993;
     4)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per  ristrutturazione  aziendale,  disposta
con  decreto  ministeriale  del  12  dicembre  1992 con effetto dal 7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata) , con  sede  in  Pianezza
(Torino)  e unita' di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per
il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8
settembre 1993.
   Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94.
   Con esclusione dal 31 luglio 1993 dell'unita' di Parma;
    5) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per ristrutturazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 19  novembre  1993  con  effetto  dal  7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata) , con sede in Torino e uffici
di Torino, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 aprile 1993 con decorrenza 8
marzo 1993;
    6) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per ristrutturazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 19  novembre  1993  con  effetto  dal  7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata) , con sede in Torino e uffici
di Torino, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8
settembre 1993.
   Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94;
    7) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per riorganizzazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1  aprile
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Bianchi  Mare',  con  sede in Caronno Pertusella (Varese),
centri assistenza di Napoli,  centro  assistenza  di  Arezzo,  centro
assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze,
centro  assistenza  di  Modena,  centro  assistenza di Padova, centro
assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unita' di Caronno
Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre
1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993  con  decorrenza  1
aprile 1993;
    8)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per  riorganizzazione  aziendale,  disposta
con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bianchi Mare', con sede  in  Caronno  Pertusella  (Varese),
centri  assistenza  di  Napoli,  centro  assistenza di Arezzo, centro
assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze,
centro assistenza di Modena,  centro  assistenza  di  Padova,  centro
assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unita' di Caronno
Pertusella  (Varese),  per  il periodo dal 1 ottobre 1993 al 29 marzo
1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    9) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per riorganizzazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1  giugno
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Calzaturificio  Adamello,  con  sede in Vigevano (Pavia) e
unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1 giugno  1993  al  30
novembre 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 luglio 1993 con decorrenza 1
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per  riorganizzazione  aziendale,  disposta
con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 giugno
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede  in  Vigevano  (Pavia)  e
unita'  di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 18
marzo 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con  decorrenza  1
dicembre 1993;
    11)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  18  marzo  1994  con effetto dal 9 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tilegres, con sede in  Melfi  (Potenza),  unita'  di  Melfi
(Potenza)  e  uffici  di  Spezzano  (Modena),  per  il periodo dall'8
febbraio 1994 all'8 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11  marzo  1994  con  decorrenza  8
febbraio 1994;
    12)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  Officina  meccanica  A. Mencarelli di Luciana Mencarelli &
C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a
Mare (Chieti), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con  decorrenza  26
luglio 1993;
    13)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.a.s. Officina meccanica A. Mencarelli di  Luciana  Mencarelli  &
C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a
Mare (Chieti), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 26
gennaio 1994;
    14)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e
unita'  di  Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27
dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993  con  decorrenza  28
giugno 1993;
    15)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e
unita' di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27
giugno 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 28
dicembre 1993;
    16)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s. Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in  Calcinaia
(Pisa)  e unita' di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 settembre
1993 al 12 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  13
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal  13  settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in Calcinaia
(Pisa) e unita' di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 marzo 1994
al 12 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1994  con  decorrenza  13
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:
    1) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per riorganizzazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 6 novembre  1992,  con  effetto  dal  22
luglio  1991,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e
unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 1 gennaio 1993  al  30
giugno 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  1  luglio 1993, con effetto dal 5 ottobre
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Igi & Igi, con sede  in  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di
Corciano  e  S.  Andrea  delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5
ottobre 1993 al 4 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza  5
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per riorganizzazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Caserta,
per il periodo dall'8 giugno 1993 al 9 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 maggio 1993 con decorrenza 8
giugno 1993;
    4) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per riorganizzazione aziendale, disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Caserta,
per il periodo dall'8 dicembre 1993 al 7 febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 maggio 1993 con decorrenza 8
dicembre 1993;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Societa'  Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri
in provincia di Siracusa, per il periodo dal  15  marzo  1993  al  14
settembre 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 15
marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta),
per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1993 con decorrenza 7
giugno 1993;
    7) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 23  agosto  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Marelli ventilazione, con sede in Milano e unita' di Sesto
S. Giovanni (Milano) e Firenze, per il periodo dal 23  febbraio  1994
al 23 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 marzo 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s. Universalpa di Pandolfo  G.  &  C.,  con  sede  in  Termini
Imerese  (Palermo)  e  unita'  di  Termini  Imerese (Palermo), per il
periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con  decorrenza  14
giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italiana  abbigliamento,  con  sede  in  San  Zenone degli
Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli  Ezzelini  (Treviso),
per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal  27  settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italiana  abbigliamento,  con  sede  in  San  Zenone degli
Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli  Ezzelini  (Treviso),
per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Zanca  impianti, con sede in Roma e unita' di Palermo, per
il periodo dal 14 giugno 1993 al 30 settembre 1993.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 14
giugno 1993;
    12)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Lanificio Pietro Cazzola, con sede  in  Schio  (Vicenza)  e
unita'  di  Schio (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9
agosto 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza  10
febbraio 1994;
    13)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  20 giugno 1994, con effetto dal 4 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. G.I.Me.T., con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per
il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 4 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994  con  decorrenza  4
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. I.R.M.I.E., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita'
di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 novembre 1993 al
22 febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Industrie e Silos del Levante, con sede in Assisi (Perugia)
e unita' di Brindisi, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile
1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano e unita' di
Siracusa, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con
sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unita'  di  Ponte  S.  Giovanni
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: un'attivita' lavorativa media settimanale su base annua di 12
ore per 20 dipendenti, di 16 ore per 13 dipendenti, di 20 ore  per  4
dipendenti,  di 24 ore per 20 dipendenti e di 28 ore per 9 dipendenti
ripartita secondo le tabelle allegate ai verbali di accordo che fanno
parte integrante del presente decreto per 66  dipendenti  su  114  in
organico per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo
Industria  (Gruppo  Ansaldo),  con sede in Genova e unita' di Milano,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di  37  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 4 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo
Industria  (Gruppo  Ansaldo),  con sede in Genova e unita' di Milano,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di  37  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo
Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e  unita'  di  Milano,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  5  lavoratori  a fronte di un
organico complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 7 febbraio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con  sede  in  San  Mauro  in
Pascoli  (Forli')  e  unita'  di San Mauro in Pascoli (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: un massimo
di  27  ore  medie  con  una  distribuzione  principalmente verticale
dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di  accordo
che  diventano  parte integrante del presente contratto. La riduzione
oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di  20  unita',  per  il
periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con  sede  in  San  Mauro  in
Pascoli  (Forli')  e  unita'  di San Mauro in Pascoli (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: un massimo
di  27  ore  medie  con  una  distribuzione  principalmente verticale
dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di  accordo
che  diventano  parte integrante del presente contratto. La riduzione
oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di  20  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carraro, con
sede in Campodarsego (Padova) e unita' di Campodarsego (Padova),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34,46  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  93  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari  a  585  unita',  per  il  periodo  dal  15
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cascami
Seta-Filature  Seriche  Riunite,  con sede in Vallemosso (Vercelli) e
unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A  da  giugno  a
novembre  e  da  40  a  20 ore settimanali nel periodo B da gennaio a
maggio e dicembre per 54 unita'  da  attuarsi  secondo  le  modalita'
previste   dall'unito   verbale  di  accordo  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento  a  fronte  di  un  organico
complessivo  di  95  unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami
Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in  Vallemosso  (Vercelli)  e
unita'  di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A da giugno a
novembre e da 40 a 20 ore settimanali nel  periodo  B  da  gennaio  a
maggio  e  dicembre  per  54  unita' da attuarsi secondo le modalita'
previste  dall'unito  verbale  di  accordo  che   costituisce   parte
integrante  del  presente  provvedimento  a  fronte  di  un  organico
complessivo di 95 unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cascami
Seta-Filature  Seriche  Riunite,  con sede in Vallemosso (Vercelli) e
unita' di Tarcento  (Udine),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nel
periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel
periodo  B  da  gennaio a maggio e dicembre per 94 unita' da attuarsi
secondo le  modalita'  previste  dall'unito  verbale  di  accordo  ed
allegato  prospetto  che  costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unita', per
il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cascami
Seta-Filature  Seriche  Riunite,  con sede in Vallemosso (Vercelli) e
unita' di Tarcento  (Udine),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nel
periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel
periodo  B  da  gennaio a maggio e dicembre per 94 unita' da attuarsi
secondo le  modalita'  previste  dall'unito  verbale  di  accordo  ed
allegato  prospetto  che  costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental,
con sede in Genola (Cuneo) e unita' di Genola (Cuneo), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali risultante di una turnazione plurimensile  nei  confronti
di  32  lavoratori su un organico complessivo di 35 unita' e comunque
secondo  quanto  stabilito  nell'unito   verbale   di   accordo   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental,
con sede in Genola (Cuneo) e unita' di Genola (Cuneo), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali risultante di una turnazione plurimensile  nei  confronti
di  32  lavoratori su un organico complessivo di 35 unita' e comunque
secondo  quanto  stabilito  nell'unito   verbale   di   accordo   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  ditta  CO.BA.  di
Baiardelli  Guido,  con  sede  in  Loreto (Ancona) e unita' di Loreto
(Ancona), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: mediamente  un  minimo  di  23  ed  un  massimo  di  36,8  ore
settimanali  per  28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto di quanto
previsto dall'allegato verbale e prospetti  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Compagnia
Tessile  Tifernate,  con  sede  in  Promano  di  Citta'  di  Castello
(Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
settimanali  articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per
93 operai e 1 impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo
dal 10 maggio 1993 al 31 agosto 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13982 del 17 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst,
con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  6  lavoratori  a fronte di un
organico complessivo pari  a  188  unita',  per  il  periodo  dal  22
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst,
con  sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12 ore
settimanali nei confronti di 6 lavoratori a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 188 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fantoni
Pareti,  con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie  settimanali  attuando  una   riduzione   sia   verticale   che
orizzontale  secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che
fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti  di  38
dipendenti  su un organico di 61 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 23 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fantoni
Pareti,  con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie settimanali e  secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato
accordo  che  fa  parte  integrante  del  presente provvedimento, nei
confronti di 9 lavoratori su un organico di 61 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con
sede  in  Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 12 ore medie settimanali per 35
unita' con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unita'
addette al magazzino e alla guida di  automezzi  e  a  24  ore  medie
settimanali  per  9  unita' con qualifica impiegatizia a fronte di un
organico di 51 unita', per  il  periodo  dal  5  aprile  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con
sede  in  Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12 ore medie  settimanali  per  35
unita' con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unita'
addette  al  magazzino  e  alla  guida  di automezzi e a 24 ore medie
settimanali per 9 unita' con qualifica impiegatizia a  fronte  di  un
organico  di 51 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile
1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides  Nuova
Italserina,  con  sede  in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori,  a  28
ore  medie  settimanali nei confronti di 45 lavoratori e da 29,5 a 21
ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5  a  15,5
ore  medie  settimanali  nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14
ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 65 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides  Nuova
Italserina,  con  sede  in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori,  a  28
ore  medie  settimanali nei confronti di 45 lavoratori e da 29,5 a 21
ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5  a  15,5
ore  medie  settimanali  nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14
ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 65 unita', per il periodo dal 1 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. F.lli
Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie settimanali nei confronti di  9  lavoratori,  a  10  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie
settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte  di  un
organico complessivo pari a 70 unita', per il periodo dal 15 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. F.lli
Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie settimanali nei confronti di  9  lavoratori,  a  10  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie
settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 70 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 14 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Grandi
Antonio di Dante Grandi & C., con sede  in  Solbiate  A.  (Varese)  e
unita'  di  Solbiate  A.  (Varese), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo  pari
a 103 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Grandi
Antonio di Dante Grandi & C., con sede  in  Solbiate  A.  (Varese)  e
unita'  di  Solbiate  A.  (Varese), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo  pari
a 103 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82,
con sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato  (Brescia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
settimanali  (4  ore  al  giorno  per  5 giorni alla settimana) per 7
lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali  (4  ore  al  giorno  per
cinque  giorni  alla  settimana)  per  1 lavoratore a part-time su un
organico complessivo di 25 lavoratori, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 31 marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15289 del 17 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni,
con  sede  in  Bastia  Umbra  (Perugia)  e  unita'  di  Bastia  Umbra
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a:  una  media  di  20  ore  settimanali  articolate  secondo  le
modalita'  previste  dal  verbale  di  accordo  allegato che e' parte
integrante  del  presente  decreto,  in  favore  di   14   dipendenti
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 marzo 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni,
con  sede  in  Bastia  Umbra  (Perugia)  e  unita'  di  Bastia  Umbra
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  una  media  di  20  ore  settimanali  articolate  secondo le
modalita' previste dal verbale  di  accordo  allegato  che  e'  parte
integrante   del   presente  decreto,  in  favore  di  14  dipendenti
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
16 marzo 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, con
sede in Roreto di Cherasco (Cuneo) e unita'  di  Roreto  di  Cherasco
(Cuneo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  26,67 ore medie settimanali per n. 45 lavoratori, da 40 a 20
ore medie settimanali per n. 51 lavoratori, da  40  a  24  ore  medie
settimanali  per  n. 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo
di 232 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati
Pippo, con sede in Savona e unita' di Savona, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali
nei confronti di 100 operai di cui 34 soci lavoratori, su un organico
di 101 unita'. La riduzione oraria  sara'  attuata  su  base  mensile
secondo  le  modalita'  riportate  nell'accordo  allegato che diventa
parte integrante del presente provvedimento, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Resthotel
International  unita'  mensa  presso  Enichem,  con  sede  in Segrate
(Milano) e unita' di Porto Torres (Cagliari), per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali
nei confronti  di  30  lavoratori;  da  24  ore  a  20,15  ore  medie
settimanali   nei   confronti  di  1  lavoratore;  da  20  ore  medie
settimanali a 17,15 nei confronti di 10  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di  41  unita'  per il periodo dal 4 febbraio 1994 al 10
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Salesgroup,
con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie  settimanali
articolate  su base mensile per gli impiegati ed annua per gli operai
nei confronti di 36 lavoratori che rappresentano l'intero organico  e
comunque  secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo
ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di  S.  Leo
(Pesaro)  e  unita'  di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali
fino al 30 ottobre 1993 ed a mediamente 24  ore  settimanali  dal  31
ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal
5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14189 del 23 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.a.s.
S.A.S.C.I.M.A.  di  A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo
(Pesaro) e unita' di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28  ore  settimanali
fino  al  30  ottobre  1993 ed a mediamente 24 ore settimanali dal 31
ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8   luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Selene
industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria) e unita'  di
Tortona  (Alessandria),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: 30 ore settimanali per 41 unita' 20 delle quali
inizieranno la solidarieta' a decorrere dal 28 marzo 1994, e da 40  a
25  ore settimanali per 15 unita' e comunque secondo quanto stabilito
nell'unito  verbale  di  accordo che costituisce parte integrante del
presente provvedimento a fronte di  un  organico  complessivo  di  56
unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me.,
con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali che si esplicano per 17 lavoratori a tempo pieno:  7  ore
per  5  giorni, sospensione dal lavoro per 3 giorni al mese (a turno)
ed  eventuali  aggiustamenti  nell'ultimo  venerdi'  del  mese;   una
riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) per 1
operaio  part-time  a  20  ore  settimanali  e da 6 a 4,30 ore (21,30
settimanali) per  due  impiegati  part-time  a  30  ore  settimanali,
organico  20  unita',  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 27 giugno
1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14534 del 30 marzo 1994.