Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.169 del 21-7-1994)
Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Exclusive, con sede in S. Anastasia (Napoli) e unita' di S. Anastasia (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. Contributo addizionale: no, dalla data del fallimento 8 settembre 1993. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radaelli sud, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 aprile 1994 al 27 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.I.P. - Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 9 gennaio 1994. Comitato tecnico del 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Poliver, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Poliver, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Savona) e unita' di Prata P.U. (Avellino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unita' di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unita' di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 29 agosto 1994. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994: 1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. Pellegrini centro sud c/o Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Manfredonia-Monte S. Angelo (Foggia), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 28 febbraio 1993. Comitato tecnico del 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1 novembre 1992. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994: 1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore degli stessi, dipendenti della ditta: S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valtellina gia' Cigiesse S.r.l., con sede in Rimini (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), Forli' e Rimini (Forli'), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 31 luglio 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 2 giugno 1993; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata) , con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata) , con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993. Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94. Con esclusione dal 31 luglio 1993 dell'unita' di Parma; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata) , con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata) , con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993. Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94; 7) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese), centri assistenza di Napoli, centro assistenza di Arezzo, centro assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze, centro assistenza di Modena, centro assistenza di Padova, centro assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 1 aprile 1993; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese), centri assistenza di Napoli, centro assistenza di Arezzo, centro assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze, centro assistenza di Modena, centro assistenza di Padova, centro assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 29 marzo 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 18 marzo 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1 dicembre 1993; 11) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dall'8 febbraio 1994 all'8 agosto 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994; 12) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Officina meccanica A. Mencarelli di Luciana Mencarelli & C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993; 13) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Officina meccanica A. Mencarelli di Luciana Mencarelli & C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994; 14) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 28 giugno 1993; 15) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 28 dicembre 1993; 16) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in Calcinaia (Pisa) e unita' di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in Calcinaia (Pisa) e unita' di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Comitato tecnico del 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 luglio 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993, con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Caserta, per il periodo dall'8 giugno 1993 al 9 dicembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 8 giugno 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Caserta, per il periodo dall'8 dicembre 1993 al 7 febbraio 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1993; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993; 7) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Marelli ventilazione, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) e Firenze, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 23 marzo 1994. Comitato tecnico del 16 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Universalpa di Pandolfo G. & C., con sede in Termini Imerese (Palermo) e unita' di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Zanca impianti, con sede in Roma e unita' di Palermo, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 30 settembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993; 12) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Lanificio Pietro Cazzola, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994; 13) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.I.Me.T., con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Comitato tecnico del 4 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. I.R.M.I.E., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 22 febbraio 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Industrie e Silos del Levante, con sede in Assisi (Perugia) e unita' di Brindisi, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano e unita' di Siracusa, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unita' di Ponte S. Giovanni (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un'attivita' lavorativa media settimanale su base annua di 12 ore per 20 dipendenti, di 16 ore per 13 dipendenti, di 20 ore per 4 dipendenti, di 24 ore per 20 dipendenti e di 28 ore per 9 dipendenti ripartita secondo le tabelle allegate ai verbali di accordo che fanno parte integrante del presente decreto per 66 dipendenti su 114 in organico per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unita', per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con sede in San Mauro in Pascoli (Forli') e unita' di San Mauro in Pascoli (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: un massimo di 27 ore medie con una distribuzione principalmente verticale dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di accordo che diventano parte integrante del presente contratto. La riduzione oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di 20 unita', per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con sede in San Mauro in Pascoli (Forli') e unita' di San Mauro in Pascoli (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: un massimo di 27 ore medie con una distribuzione principalmente verticale dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di accordo che diventano parte integrante del presente contratto. La riduzione oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di 20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unita' di Campodarsego (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34,46 ore medie settimanali nei confronti di 93 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 585 unita', per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 20 ore settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 54 unita' da attuarsi secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 95 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 20 ore settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 54 unita' da attuarsi secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 95 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Tarcento (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 94 unita' da attuarsi secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Tarcento (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 94 unita' da attuarsi secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unita' di Genola (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali risultante di una turnazione plurimensile nei confronti di 32 lavoratori su un organico complessivo di 35 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unita' di Genola (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali risultante di una turnazione plurimensile nei confronti di 32 lavoratori su un organico complessivo di 35 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CO.BA. di Baiardelli Guido, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente un minimo di 23 ed un massimo di 36,8 ore settimanali per 28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per 93 operai e 1 impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 agosto 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13982 del 17 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 188 unita', per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 188 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali attuando una riduzione sia verticale che orizzontale secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 38 dipendenti su un organico di 61 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 9 lavoratori su un organico di 61 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12 ore medie settimanali per 35 unita' con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unita' addette al magazzino e alla guida di automezzi e a 24 ore medie settimanali per 9 unita' con qualifica impiegatizia a fronte di un organico di 51 unita', per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12 ore medie settimanali per 35 unita' con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unita' addette al magazzino e alla guida di automezzi e a 24 ore medie settimanali per 9 unita' con qualifica impiegatizia a fronte di un organico di 51 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori e da 29,5 a 21 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori e da 29,5 a 21 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 70 unita', per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unita' di Suzzara (Mantova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 70 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 maggio 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Solbiate A. (Varese) e unita' di Solbiate A. (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 103 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Solbiate A. (Varese) e unita' di Solbiate A. (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 103 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per 7 lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per 1 lavoratore a part-time su un organico complessivo di 25 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15289 del 17 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 20 ore settimanali articolate secondo le modalita' previste dal verbale di accordo allegato che e' parte integrante del presente decreto, in favore di 14 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 20 ore settimanali articolate secondo le modalita' previste dal verbale di accordo allegato che e' parte integrante del presente decreto, in favore di 14 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 marzo 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Roreto di Cherasco (Cuneo) e unita' di Roreto di Cherasco (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali per n. 45 lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per n. 51 lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per n. 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 232 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, con sede in Savona e unita' di Savona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 100 operai di cui 34 soci lavoratori, su un organico di 101 unita'. La riduzione oraria sara' attuata su base mensile secondo le modalita' riportate nell'accordo allegato che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International unita' mensa presso Enichem, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Porto Torres (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori; da 24 ore a 20,15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore; da 20 ore medie settimanali a 17,15 nei confronti di 10 lavoratori su un organico complessivo di 41 unita' per il periodo dal 4 febbraio 1994 al 10 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salesgroup, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base mensile per gli impiegati ed annua per gli operai nei confronti di 36 lavoratori che rappresentano l'intero organico e comunque secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unita' di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali fino al 30 ottobre 1993 ed a mediamente 24 ore settimanali dal 31 ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14189 del 23 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unita' di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali fino al 30 ottobre 1993 ed a mediamente 24 ore settimanali dal 31 ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 41 unita' 20 delle quali inizieranno la solidarieta' a decorrere dal 28 marzo 1994, e da 40 a 25 ore settimanali per 15 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 56 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali che si esplicano per 17 lavoratori a tempo pieno: 7 ore per 5 giorni, sospensione dal lavoro per 3 giorni al mese (a turno) ed eventuali aggiustamenti nell'ultimo venerdi' del mese; una riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) per 1 operaio part-time a 20 ore settimanali e da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) per due impiegati part-time a 30 ore settimanali, organico 20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14534 del 30 marzo 1994.