Modificazioni regolamentari interne al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in materia di finanza e contabilita'. (Provvedimento n. 12903).(GU n.171 del 23-7-1994)
IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Visto il combinato disposto dagli articoli 7, settimo comma, e 8, quinto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Considerato che, in attesa di nuove specifiche norme rispondenti a proprie peculiari necessita' e che tengano conto delle piu' recenti disposizioni in materia di gestione, il Consiglio nazionale delle ricerche ha continuato ad applicare il regolamento di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979; Viste le deliberazioni adottate, rispettivamente, dal consiglio di presidenza in data 9 dicembre 1993 e dalla giunta amministrativa in data 16 dicembre 1993, aventi per oggetto modifiche regolamentari interne in materia di finanza e contabilita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979; Visto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; Vista la nota in data 21 aprile 1994 con cui il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha ritenuto di non poter esprimere avviso favorevole alle citate modifiche; Vista la nota del Consiglio nazionale delle ricerche in data 26 aprile 1994, con cui sono state evidenziate al Ministro le valide ragioni e motivazioni che sono alla base delle predette deliberazioni degli organi direttivi e che sono state dagli stessi preventivamente valutate; Vista la successiva nota in data 10 maggio 1994 con cui il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente, ha ritenuto di dover modificare la propria posizione, comunicando "ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 168/1989, di non aver motivi ostativi all'ulteriore corso dell'iniziativa in disamina, fermo restando quanto specificamente rilevato in merito al supero del limite di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994"; Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza in data 18 maggio 1994; Ravvisata l'opportunita' di provvedere; Decreta: Nei riguardi del Consiglio nazionale delle ricerche i sottoelencati limiti di somme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sono cosi' elevati: quello di cui all'art. 61, primo comma, punto 8, fino al controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dell'IVA, eccezion fatta per il diverso limite di ECU 150.000 di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994; quello di cui all'art. 27, primo comma (ammontare del fondo gestito dal cassiere), di dieci volte; quelli di cui agli articoli 27, secondo comma (spese per contanti), 63, terzo comma (attestazione di regolare esecuzione) e 70, secondo comma (provviste in economia), di dieci volte; quello di cui all'art. 64 (cauzione), secondo comma, di cinque volte. Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 24 giugno 1994 Il presidente: GARACI