Ammissione della societa' Enichem Augusta S.p.a., stabilimento di Augusta, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.(GU n.176 del 29-7-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986; Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI; Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione; Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992; Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI - ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della societa' Enichem Augusta S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si e' avvalsa dell'IRFIS; Ravvisata la necessita' di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti; Considerato che la Enichem Augusta S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, gia' ultimato nel giugno 1990, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) preordinato alla produzione di intermedi chimici comportante investimenti fissi ammissibili per 3.200 milioni di lire ed una occupazione a regime di 707 unita' con un incremento di 42 unita' rispetto all'occupazione precedente; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) presentato dalla Enichem Augusta S.p.a. e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64. L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 61.303,9 milioni di lire, e' determinato in 576 milioni di lire. Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in 1.280 milioni di lire. Il contributo in conto interessi e' determinato in 370,2 milioni di lire. L'onere di collaudo e' stabilito in 9 milioni di lire. I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra' verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 145