MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1994 

  Modificazioni  ai  provvedimenti  CIP  in  materia  di  tariffe, di
sovrapprezzi e di Cassa conguaglio per il settore elettrico.
(GU n.186 del 10-8-1994)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto  l'art.  1  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime
alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni
dei Comitati interministeriali soppressi  e  per  il  riordino  della
relativa disciplina,;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera  b)  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica n. 373/94  che  attribuisce  al  Ministro
dell'Industria  le  funzioni  del soppresso CIP in materia di energia
elettrica;
  Visto il provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, Capitolo  V,
Disposizione finale n. 3;
  Viste  le  note della Cassa conguaglio per il settore elettrico con
le quali si evidenzia  un  maggior  fabbisogno  per  il  conto  onere
termico  di competenza 1993, di circa 1.000 miliardi di lire rispetto
alle previsioni, nonche' un maggior fabbisogno per l'anno 1993 e 1994
per il conto sovrapprezzo nuovi  impianti  da  fonti  rinnovabili  ed
assimilate;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  26/1989  del 22 novembre 1989 in
ordine alla verifica della congruita' del parametro 0,80 da applicare
alle quotazioni medie del petrolio greggio di importazione (P.G.I.);
  Considerata la necessita' di tenere conto, ai fini dei parametri di
determinazione dell'onere  termico  dell'utilizzazione  di  crescenti
quantitativi  di  olio  combustibile STZ, per il rispetto dei vincoli
ambientali;
  Ritenuto inoltre che, in conformita' delle  sentenze  del  TAR  del
Lazio  n.  824  e  n.  565  del  1993, recanti parziale annullamento,
facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ammministrazione,  dei
provvedimenti  CIP  n. 26/1981 del 26 maggio 1981 e n. 29/1982 del 29
luglio 1982, l'Amministrazione stessa debba  adottare  gli  opportuni
interventi al fine di assoggettare agli stessi aumenti le aliquote di
sovrapprezzo  termico relative alle forniture utilizzate nei processi
di cui al Provvedimento CIP n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e quelle  di
cui al provvedimento CIP n. 60/1979;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994
contenente norme di  attuazione  del  piano  di  disinquinamento  del
territorio del Sulcis-Iglesiente;
  Visti  i  precedenti  provvedimenti  CIP  in  materia  di  tariffe,
sovrapprezzi e C.C.S.E.;
                              Decreta:
                             CAPITOLO I
                               Tariffe
  Con  le decorrenze di seguito indicate e con le modalita' di cui al
punto I delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del  19
dicembre  1990  entrano  in vigore per tutto il territorio nazionale,
fatte salve le competenze in materia di  tariffe  di  utenza  di  cui
all'art.   13,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n.  670, le seguenti disposizioni  per  la
disciplina delle tariffe delle forniture di energia elettrica:
   1. A partire dal 1 ottobre 1994 le tariffe di cui ai punti 1, 2, 3
e  4  delle  tabelle  A3  e  A5  allegate  al Provv. CIP n. 15 del 14
dicembre 1993 relative alle forniture  in  locali  e  luoghi  diversi
dalle  abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non
regolate dalle tariffe multiorarie sono sostituite  ad  ogni  effetto
dalle seguenti.
   A) Bassa tensione:
 
=====================================================================
                         |    Bassa    |     Media    |     Alta
                         |utilizzazione| utilizzazione| utilizzazione
_________________________|_____________|______________|______________
Corrispettivi di potenza |             |              |
  (Lire/kW-mese). . . . .|    4.300    |    11.500    |   19.100
Prezzi dell'energia      |             |              |
  (Lire/kWh). . . . . . .|   173,00    |    92,00     |   58,00
 
  I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con
potenza  impegnata  fino  a  30  kW;  per  le  forniture  con potenza
impegnata  superiore  i  corrispettivi  di  potenza  vengono  ridotti
dell'importo,  espresso  in  lire per kW e per mese, risultante dalla
seguente formula:
 
        2.500 lire x (valore potenza impegnata - 30 kW)
        _______________________________________________
                      valore potenza impegnata
 
  I corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con  il
criterio commerciale.
  B) Media tensione:
 
=====================================================================
                         | Bassa   | Media   | Alta    | Altissima
                         |utilizza-|utilizza-|utilizza-| utilizza-
                         | zione   | zione   | zione   |  zione
_________________________|_________|_________|_________|_____________
Corrispettivi di potenza |         |         |         |
  (Lire/kW-mese). . . . .|  3.200  |  9.000  | 14.800  |  24.000
Prezzi dell'energia      |         |         |         |
  (Lire/kWh). . . . . . .|  144,20 |  76,60  | 50,50   |  32,70
 
  I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con
potenza  impegnata  fino  a  50  kW;  per  le  forniture  con potenza
impegnata  superiore  i  corrispettivi  di  potenza  vengono  ridotti
dell'importo,  espresso  in  lire per kW e per mese, risultante dalla
seguente formula:
 
        2.500 lire x (valore potenza impegnata - 50 kW)
        _______________________________________________
                      valore potenza impegnata
 
  I  corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con il
criterio commerciale.
  2. Limitatamente alle forniture di cui al  precedente  punto  1  in
atto  alla data del 1 ottobre 1994 le imprese fornitrici procederanno
all'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente in
base  all'utilizzazione  della  fornitura  nel   periodo   precedente
l'applicazione della presente normativa.
  Entro  il  31  dicembre  1994  e  senza  attendere  la scadenza del
contratto in corso, gli utenti hanno la  facolta'  di  modificare  il
tipo   di  tariffa  stipulando  con  l'impresa  fornitrice  un  nuovo
contratto con la decorrenza prescelta, in ogni caso  non  antecedente
la decorrenza di applicazione delle tariffe del presente decreto.
  L'impresa  fornitrice  sara'  tenuta  ad  effettuare  i conseguenti
conguagli degli importi gia' fatturati.
  3. Il termine del 31 agosto 1994 di cui al capitolo II, punto 2 del
provvedimento CIP n. 15/1993, e' prorogato al 30 settembre 1994.
                             CAPITOLO II
                       Sovrapprezzi e C.C.S.E.
  1. La quota parte delle aliquote di sovrapprezzo di cui  al  Provv.
CIP  n.  15  del 12 novembre 1992 e' prorogata con le destinazioni di
cui al successivo punto 3 e 4.
  2. Con riferimento alle disposizioni di cui ai Provvedimenti CIP n.
3 del 10 gennaio 1988 e n. 26 del 22  novembre  1989,  l'ammontare  a
preventivo  dell'onere termico per l'anno 1994 si determina assumendo
per  l'energia  prodotta  con  l'impiego  dei  combustibili   assunti
equivalenti  all'olio  combustibile ATZ un consumo specifico medio di
0,225 kg/kWh ed un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,92 di
quello del petrolio greggio importato (P.G.I.), per un consumo di oli
BTZ e STZ non inferiore al 72% della  quantita'  complessiva  di  oli
combustibili  utilizzati.  Per  l'energia  prodotta  dall'Enel  con i
propri impianti il consumo medio specifico viene assunto pari a 0,220
kg/kWh.
  La congruita'  dei  suddetti  parametri  viene  verificata  con  le
modalita' di cui al titolo I, punto 1 del provvedimento CIP n. 26 del
22 novembre 1989.
  Nella determinazione a consuntivo dell'ammontare dell'onere termico
relativo   all'esercizio  1993  si  terra'  conto  dell'aggiornamento
dell'attuale valore del parametro del P.G.I. pari a 0,8 in  relazione
all'andamento  dei prezzi ed alla composizione quantitativa degli oli
ATZ, BTZ e STZ impiegati.
  3. Il gettito generato dalle aliquote di cui al precedente punto 1,
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, viene destinato al
ripianamento del "Conto dell'onere  termico"  relativo  all'esercizio
1993 ed all'eventuale squilibrio relativo all'esercizio 1994.
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aliquote
di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate
di  cui al titolo VI, punto 1 del Provv. CIP n. 6 del 29 aprile 1992,
sono sostituite dalle seguenti:
   1,80 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
   1,70 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
   1,60 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
  All'incremento del fabbisogno commisurato a dette aliquote rispetto
a  quello  derivante  dalle aliquote di cui al titolo VI, punto 1 del
Provv. CIP n. 6/1992 si provvede con parte del gettito delle aliquote
di sovrapprezzo di cui al precedente punto 1.
  Con tale disponibilita' si provvede  anche  al  ripianamento  degli
squilibri del "Conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili
ed  assimilate"  registrati  antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5. Alla aliquota di sovrapprezzo termico di  10,30  L/kWh  prevista
dal  punto  1) del provvedimento CIP n. 2/1981 del 14 febbraio 1981 e
relativa alle forniture utilizzate nei processi produttivi di cui  al
provvedimento  CIP n.   60/1979, si applica la medesima maggiorazione
(+ 2,80 L/kWh) disposta dal  provvedimento  CIP  n.  26/1981  per  le
forniture  utilizzate nei processi produttivi di cui al provvedimento
CIP n. 7/1978.
  Nella  stessa  misura  prevista  per  queste  ultime  forniture  si
calcolano,  a  norma  dei  provvedimenti CIP n. 29/1982 del 29 luglio
1982  e  n.  58/1982  del  23  dicembre  1982,   rispettivamente   la
maggiorazione (+ 2,60 L/kWh) e la riduzione (- 2 L/kWh) da applicarsi
alla aliquota di sovrapprezzo termico concernente le forniture di cui
al provvedimento CIP n. 60/1979.
  6. Per l'energia prodotta dall'Enel con l'impiego di carbone Sulcis
mediante  i propri impianti si assume un consumo specifico medio pari
a 0,480 kg/kWh; ai fini del riconoscimento del prezzo di  cessione  e
della  individuazione delle quote del prezzo a carico della C.C.S.E.,
di cui al Titolo IV del Provvedimento CIP n.  6/1992  del  29  aprile
1992,  l'energia  elettrica ritirata dall'Enel, comunque prodotta, da
impianti alimentati da gassificatori  realizzati  in  attuazione  del
piano  di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente di cui
al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1994,  e'
assimilata a fonte rinnovabile.
  7.   Sono  abrogate  le  disposizioni  in  precedenza  emanate  che
risultino incompatibili con le presenti norme.
  8. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI