MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 luglio 1994 

  Adeguamento delle sanzioni  amministrative  previste  dall'art.  10
della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei
centralinisti telefonici non vedenti.
(GU n.186 del 10-8-1994)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985,  n.  113,
il  quale  stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo  sono  adeguati  ogni  tre  anni,  con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base
alla  variazione  dell'indice  del   costo   della   vita   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica";
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  centrale  di statistica n.
1029P del 20 giugno 1994 da cui risulta che la suddetta variazione e'
stata pari a + 14,5% nel periodo maggio 1991-maggio 1994;
                              Decreta:
  1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10  della  legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a
L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240.
  2.   Gli   importi  stabiliti  nel  secondo  comma  sono  aumentati
rispettivamente da L. 28.020 a  L.  32.082  e  da  L.  112.110  a  L.
128.365.
  3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 luglio 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA