Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.186 del 10-8-1994)
Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Battistero, con sede in S. Pancrazio (Parma) e unita' di S. Pancrazio (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,2 ore medie settimanali da calcolarsi su base annua, nei confronti di 52 lavoratori su un organico di 93 unita', la riduzione oraria si articolera' secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara con sede in Basiliano (Udine) e unita' di Basiliano (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: riduzione orizzontale pari a 28 ore medie settimanali e riduzione verticale pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali come da accordo sindacale facente parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 59 dipendenti su un organico di 65, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzificio Kronos di Rocco Ezio & C. con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di Ospitaletto (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori ed a 30,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzificio Kronos di Rocco Ezio & C. con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di Ospitaletto (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori ed a 30,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita' per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cereol Italia con sede in Ravenna e unita' di Ancona, sede amm.va e stab.to Icic Aprilia (Roma), Livorno, Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia), Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 20 ed un massimo di 36 ore medie sett.ali su base annua nei confronti dei lavoratori occupati presso la sede e le varie unita' di seguito specificate, il cui svolgimento avverra' secondo quanto previsto dagli allegati accordi che diventano parte integrante del presente provvedimento. L'organico aziendale delle unita' interessate ammonta a 558 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. - Costruzione Impianti telefonici, con sede in Pescara e unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25 dei lavoratori in organico, secondo le modalita' di cui all'allegato accordo del 7 luglio 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14100 del 18 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. Costruzione Impianti Telefonici con sede in Pescara e unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25 dei lavoratori in organico, secondo le modalita' di cui all'allegato accordo del 7 luglio 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 2 impiegati che lavoreranno almeno un giorno per settimana e a 13,33 ore settimanali per 21 operai che alternandosi in gruppi di 7 lavoratori lavoreranno due giorni consecutivi a settimana per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede in Caglilari e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendal che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica FER Ferrara, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 51 operai su un organico complessivo di 87 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue Service unita' Mensa c/o Goodyear Italiana, con sede in Roma e unita' di Cisterna di Latina (Roma) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro, da 40 ore a: 26 ore settiminali nei confronti di 17 lavoratori; da 20 ore settimanali a 13 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo di 20 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: secondo le modalita' previste dall'allegato verbale d'accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore per 89 dei 103 dipendenti occupati cosi' come previsto dall'allegato prospero che costituisce parte integrante del presente decreto per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M. con sede in Frontone (Pesaro)e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ore settimanali, riguardante 21 dei 24 dipendenti in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Campana, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per 45 dei 48 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.P. con sede in Pian del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unita' di Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.P. con sede in Pian del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unita' di Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13658 del 24 novembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di Fossombrone (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 6 lavoratori dei 51 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 29 marzo 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli Lavorazioni Tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unita' di Vanzaghello (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 34 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli Lavoratori Tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unita' di Vanzaghello (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 34 unita' per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali ne confronti di 15 lavoratori su un organico di 25 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali ne confronti di 15 lavoratori su un organico di 25 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 44 unita'. La riduzione oraria avverra' su base annua con una percentuale media pari al 60% e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 44 unita'. La riduzione oraria avverra' su base annua con una percentuale media pari al 60% e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intertonno, con sede in Pizzo (Catanzaro) e unita' di Maierato (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 30 ore settiminali in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli assunti A C.F.L. per i quali il trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato) di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 14 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intertonno, con sede in Pizzo (Catanzaro) e unita' di Maierato (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 30 ore settiminali in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli assunti A C.F.L. per i quali il trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato) di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Chemioterapeutico I.C.T. con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 40 unita'. Le modalita' di svolgimento della riduzione oraria avverranno secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori (intero organico) secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori (intero organico) secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori in organico secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto costituente parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 30 novembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13614 del 24 novembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 30 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14199 del 23 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, con sede in Merate (Como) e unita' di Merate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 29 lavoratori, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, con sede in Merate (Como) e unita' di Merate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 29 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori un organico di 28 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 marzo 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, con sede in Novedrate (Como) e unita' di Novedrate (Como), per i quali e' stat stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, con sede in Novedrate (Como) e unita' di Novedrate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unita', per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Elettronica, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori su un organico di 16 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Elettronica, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori su un organico di 16 unita' per il periodo dal 17 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Benelli, con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unita' di Anzola dell'Emilia, (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un massimo di 31,6 ore medie settimanali, su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 29 unita', la riduzione oraria avverra' secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Benelli, con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unita' di Anzola dell'Emilia (Bologna) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un massimo di 31,6 ore medie settimanali, su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 29 unita', la riduzione oraria avverra' secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangiarotti, con sede in Codroipo (Udine) e unita' di Codroipo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 24 unita' su un organico di 32 dipendenti e secondo l'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come segue: i lavoratori divisi in 3 gruppi effettuano 2 settimane di lavoro a 40 ore ed a una settimana di sospensione dell'attivita' i lavoratori interessati ammontano a 23 unita' su un organico di 37 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con sede in Pergola (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante 42 dei 51 dipendenti in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese Adriano industria arredamenti, con sede in Casaleone (Verona) e unita' di Casaleone (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte dio un organico complessivo pari a 95 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese Adriano industria arredamenti, con sede in Casaleone (Verona) e unita' di Casaleone (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 95 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unita' di Formigine (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di 21 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unita' di Formigine (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di 21 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, cosi' come previsto dall'allegato verbale e prospetto costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oba, con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18,49 e 13,86 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 27 unita'. La riduzione oraria avverra' secondo quanto stabilito nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oba, con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18,49 e 13,86 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 27 unita'. La riduzione oraria avverra' secondo quanto stabilito nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Offshorer Marine, con sede in Ventimiglia (Imperia) e unita' di Ventimiglia (Imperia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Offshorer Marine, con sede in Ventimiglia (Imperia) e unita' di Ventimiglia (Imperia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar, con sede in Concordia sul Secchia (Modena) e unita' di Concordia (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 44 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 5 lavoratori su un organico totale di 69 unita', per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P., con sede in Cordenons (Pordenone) e unita' di Cordenons (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di 20 unita' e secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P., con sede in Cordenons (Pordenone) e unita' di Cordenons (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di 20 unita' e secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PBO - Industria ossidi di piombo, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali nei confronti di 22 unita' su un organico complessivo di 27 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini catering unita' mensa c/o Ilva, con sede in Milano e unita' di Massafra (Taranto), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 operai, da 35 ore settimanali a 26,5 ore settimanali nei confronti di 37 operai, da 30 ore settimanali a 24 ore settimanali nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 92 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastoblock italiana, con sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 61 unita'. La riduzione oraria avra' una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastoblock italiana, con sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 61 unita'. La riduzione oraria avra' una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radio cine forniture R.C.F., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per 96 lavoratori su un organico complessivo di 227 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori, a 25 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 15 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13870 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana diesel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 53 lavoratori a fronte di un organico pari a 199 dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a 19 unita', l'orario settimanale svolto sara' proporzionalmente ridotto come da tabelle n. 1 e 2 gia' allegate al precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unita' di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti di 66 lavoratori su un organico di 251 unita'. La riduzione oraria si attuera' secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unita' di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti di 66 lavoratori su un organico di 251 unita'. La riduzione oraria si attuera' secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 44 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 44 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soft line, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 unita' su un organico di 40 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spega unita' mensa presso Lover sidermeccanica, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unita' di Lovere (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 4 lavoratori, 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 202 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strega Alberti Benevento, con sede in Roma e unita' di Benevento, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario di lavoro di 31 ore settimanali, articolato su base settimanale, per 34 dipendenti su un organicoo di 40, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 13 unita', 32 ore medie settimanali per 4 unita', 28 ore medie settimanali per 30 unita', e da 20 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' part-time, da 30 a 24 ore medie settimanali per 7 unita' part-time, da 27,5 a 19,25 per 1 unita' part-time e da 30 a 21 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time; a fronte di un organico complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 13 unita', 32 ore medie settimanali per 4 unita', 28 ore medie settimanali per 30 unita', e da 20 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' part-time, da 30 a 24 ore medie settimanali per 7 unita' part-time, da 27,5 a 19,25 per 1 unita' part-time e da 30 a 21 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time; a fronte di un organico complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Subaru Italia, con sede in Ala (Trento) e unita' di Ala (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unita' interessate e a 23,75 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' su un organico complessivo di 27 dipendenti e secondo le modalita' applicative riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo lito I.S.G., con sede in Novate Milanese (Milano) e unita' di Novate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico pari a 16 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo lito I.S.G., con sede in Novate Milanese (Milano) e unita' di Novate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico pari a 16 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie progetti lavori, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 678 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 967 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' di Cesena (Forli'), Forli' e Rimini (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 ore medie settimanali ( a) impiegati e operai, permessisti e assistenti tecnici lavorano 6 ore e 20 minuti al giorno; b) restante personale operaio e' suddiviso in squadre di 4/6 unita' a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese) nei confronti di 250 lavoratori occupati presso i cantieri di Forli', Cesena e Rimini, in cui sono presenti 304 unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, con sede in Angiari (Verona) e unita' di Angiari (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 42 unita', per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, con sede in Angiari (Verona) e unita' di Angiari (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 42 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zafa, con sede in Remandacco (Udine) e unita' di Remandacco (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 13,33 ore medie settimanali nel reparto officina, a 15 ore medie settimanali nel reparto autisti, a 15 ore medie settimanali nel reparto carrellisti, a 15 ore medie settimanali nel reparto produzioni, a 13,33 ore medie settimanali nel reparto ufficio tecnico amministrativo nei confronti di 32 unita' e secondo lo schema allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unita' di Calderara di Reno (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25,2 ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un organico di 22 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unita' di Calderara di Reno (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25,2 ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un organico di 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.