MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.186 del 10-8-1994)

   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Battistero,
con  sede  in  S. Pancrazio (Parma) e unita' di S. Pancrazio (Parma),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,2
ore medie settimanali da calcolarsi su base annua, nei  confronti  di
52  lavoratori  su  un  organico di 93 unita', la riduzione oraria si
articolera' secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa
parte integrante del presente provvedimento, per il  periodo  dall'11
aprile 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara
con sede in Basiliano (Udine) e unita' di Basiliano  (Udine),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:  riduzione
orizzontale  pari  a  28  ore medie settimanali e riduzione verticale
pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali  come  da  accordo
sindacale  facente  parte  integrante  del presente provvedimento nei
confronti di 59 dipendenti su un organico di 65, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  Calzificio  Kronos
di  Rocco  Ezio  &  C.  con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di
Ospitaletto (Brescia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  7
lavoratori  ed  a  30,5  ore  medie  settimanali  nei  confronti di 3
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23  unita'  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  Calzificio  Kronos
di  Rocco  Ezio  &  C.  con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di
Ospitaletto (Brescia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  7
lavoratori  ed  a  30,5  ore  medie  settimanali  nei  confronti di 3
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23  unita'  per
il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Cereol
Italia con sede in Ravenna e unita' di Ancona, sede amm.va e  stab.to
Icic Aprilia (Roma), Livorno, Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera
(Venezia),  Ravenna,  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a: un minimo di 20 ed un massimo di 36 ore medie
sett.ali su base annua nei confronti dei lavoratori  occupati  presso
la  sede e le varie unita' di seguito specificate, il cui svolgimento
avverra' secondo quanto previsto dagli allegati accordi che diventano
parte integrante del  presente  provvedimento.  L'organico  aziendale
delle  unita'  interessate  ammonta a 558 unita' per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. -
Costruzione Impianti telefonici, con sede  in  Pescara  e  unita'  di
Fermo  (Ascoli  Piceno),  per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25
dei lavoratori in organico, secondo le modalita' di cui  all'allegato
accordo  del  7  luglio  1993  che  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento, per il  periodo  dal  1  giugno  1993  al  31
dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14100 del 18 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.T.
Costruzione Impianti Telefonici con sede in Pescara e unita' di Fermo
(Ascoli  Piceno),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25
dei lavoratori in organico, secondo le modalita' di cui  all'allegato
accordo  del  7  luglio  1993  che  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  31
maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin con sede in
S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in  Persiceto
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20 ore settimanali per 2 impiegati che lavoreranno almeno un
giorno per settimana e a 13,33 ore  settimanali  per  21  operai  che
alternandosi  in  gruppi  di  7  lavoratori  lavoreranno  due  giorni
consecutivi a settimana per il periodo dall'8  febbraio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni
meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede in  Caglilari  e
unita'  di  Cagliari,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendal che ha stabilito  una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su
base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico,  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica
FER Ferrara, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  35  ore  medie
settimanali  nei confronti di 51 operai su un organico complessivo di
87 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Essedue
Service unita' Mensa c/o Goodyear Italiana, con sede in Roma e unita'
di  Cisterna  di  Latina  (Roma)  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di lavoro, da 40 ore a: 26 ore settiminali nei confronti
di 17 lavoratori; da 20 ore settimanali  a  13  ore  settimanali  nei
confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo di 20 unita' per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  secondo  le  modalita'  previste
dall'allegato  verbale  d'accordo  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto, per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con
sede  in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore  per  89  dei
103  dipendenti  occupati  cosi' come previsto dall'allegato prospero
che costituisce parte integrante del presente decreto per il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M. con
sede in Frontone (Pesaro)e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ore
settimanali, riguardante 21 dei 24 dipendenti  in  organico,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.n.c. F.lli
Campana, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore  settimanali  per
45  dei 48 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 gennaio
1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  F.M.P.  con
sede  in  Pian  del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unita' di
Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei
confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  F.M.P.  con
sede  in  Pian  del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unita' di
Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei
confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unita', per il periodo
dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 13658 del 24 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci
Italo, con sede in S.  Ippolito  (Pesaro)  e  unita'  di  Fossombrone
(Pesaro),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali per 6 lavoratori dei 51 in organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 29 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli
Lavorazioni Tessili, con sede in Vanzaghello  (Milano)  e  unita'  di
Vanzaghello  (Milano),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20 ore medie settimanali nei confronti di 11
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 34  unita'  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Gavelli
Lavoratori  Tessili,  con  sede  in  Vanzaghello (Milano) e unita' di
Vanzaghello (Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  11
lavoratori  a  fronte di un organico complessivo pari a 34 unita' per
il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio
Fabbri,  con  sede  in   Castelmaggiore   (Bologna)   e   unita'   di
Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali  ne  confronti  di  15
lavoratori su un organico di 25 unita', per il periodo dal 1 dicembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio
Fabbri,  con  sede  in   Castelmaggiore   (Bologna)   e   unita'   di
Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali  ne  confronti  di  15
lavoratori  su un organico di 25 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. I.D.P.
Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense  (Parma)  e
unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  24  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 16 lavoratori su un organico di 44 unita'. La riduzione
oraria avverra' su base annua con una percentuale media pari al 60% e
secondo le modalita'  riportate  nell'allegato  accordo  che  diventa
parte  integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dal 25
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.D.P.
Industria  Dolciaria  Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e
unita' di Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 24 ore medie settimanali nei
confronti di 16 lavoratori su un organico di 44 unita'. La  riduzione
oraria avverra' su base annua con una percentuale media pari al 60% e
secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato  accordo che diventa
parte integrante del presente provvedimento, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Intertonno,
con sede in Pizzo (Catanzaro) e unita' di Maierato (Catanzaro), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39  ore  a:  30  ore
settiminali   in   favore   dei  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato (compresi quelli  assunti  A  C.F.L.  per  i  quali  il
trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a
tempo  indeterminato)  di  cui all'allegato prospetto che costituisce
parte integrante del presente decreto, per il periodo dal  14  maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intertonno,
con sede in Pizzo (Catanzaro) e unita' di Maierato (Catanzaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 39 ore a: 30 ore
settiminali  in  favore  dei  lavoratori  con   contratto   a   tempo
indeterminato  (compresi  quelli  assunti  A  C.F.L.  per  i quali il
trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a
tempo indeterminato) di cui all'allegato  prospetto  che  costituisce
parte  integrante  del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Istituto
Chemioterapeutico  I.C.T.  con sede in Piacenza e unita' di Piacenza,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 40
unita'. Le modalita' di svolgimento della riduzione oraria avverranno
secondo quanto stabilito  dall'allegato  accordo  che  diventa  parte
integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Italam  86,
con  sede  in Roma e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di 46
lavoratori (intero organico) secondo le modalita' di cui all'allegato
prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
    Con  decreto  ministeriale  26 luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86,
con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di  46
lavoratori (intero organico) secondo le modalita' di cui all'allegato
prospetto  che costituisce parte integrante del presente decreto, per
il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86,
con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore in favore di  46
lavoratori  in  organico  secondo  le  modalita'  di cui all'allegato
prospetto costituente parte integrante del presente decreto,  per  il
periodo dal 12 luglio 1993 al 30 novembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 13614 del 24 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  L'Ago
Confezioni  di  Lucchetta  Giancarlo,  con  sede in Loreto (Ancona) e
unita' di  Loreto  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie  settimanali  per  17
dipendenti  costituenti  l'intero  organico,  per  il  periodo  dal 1
gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  L'Ago
Confezioni  di  Lucchetta  Giancarlo,  con  sede in Loreto (Ancona) e
unita' di  Loreto  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie  settimanali  per  17
dipendenti  costituenti  l'intero  organico,  per  il  periodo  dal 1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta L'Ago
Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con  sede  in  Loreto  (Ancona)  e
unita'  di  Loreto  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  settimanali per 17
dipendenti costituenti l'intero  organico,  per  il  periodo  dal  21
giugno 1993 al 30 settembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14199 del 23 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca,
con sede in Merate (Como) e unita' di Merate (Como), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  26  unita'  a  fronte di un organico
complessivo pari a 29 lavoratori, per il periodo dall'8 novembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Sbianca,
con  sede  in Merate (Como) e unita' di Merate (Como), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti di  26  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 29 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni
Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di  S.
Giovanni  in  Persiceto  (Bologna),  per  i  quali e' stato stipulato
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori
un  organico  di  28  unita'  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14
marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Legnoquattro,  con  sede  in  Novedrate  (Como) e unita' di Novedrate
(Como), per  i  quali  e'  stat  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  11  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 33 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Legnoquattro, con sede in Novedrate  (Como)  e  unita'  di  Novedrate
(Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali nei confronti di 11 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 33 unita',  per  il  periodo
dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. L.E.S.
Elettronica, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali
nei confronti di due lavoratori su un organico di 16  unita'  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 febbraio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  L.E.S.
Elettronica, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali
nei  confronti  di  due lavoratori su un organico di 16 unita' per il
periodo dal 17 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Maglificio
Benelli,  con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unita' di Anzola
dell'Emilia, (Bologna), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un  massimo  di  31,6  ore
medie  settimanali,  su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su
un organico di 29 unita', la riduzione oraria avverra' secondo quanto
stabilito  dall'allegato  accordo  che  diventa  parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
  Con   decreto   ministeriale   26   luglio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Maglificio
Benelli,  con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unita' di Anzola
dell'Emilia (Bologna) per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un  massimo  di  31,6  ore
medie  settimanali,  su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su
un organico di 29 unita', la riduzione oraria avverra' secondo quanto
stabilito dall'allegato accordo  che  diventa  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 1 dicembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Silco,  con  sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 16 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  26  lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Silco,  con  sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 16 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  26  lavoratori
costituenti  l'intero  organico  aziendale,  per  il  periodo  dal  1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangiarotti,
con  sede  in  Codroipo  (Udine)  e unita' di Codroipo (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 24 unita' su  un  organico  di  32
dipendenti  e  secondo  l'allegato  verbale  di  accordo che fa parte
integrante del presente provvedimento, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. M.C.B.
Pakage, con sede in Calendasco  (Piacenza)  e  unita'  di  Calendasco
(Piacenza),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  28 ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come
segue: i lavoratori divisi in 3  gruppi  effettuano  2  settimane  di
lavoro  a  40  ore ed a una settimana di sospensione dell'attivita' i
lavoratori interessati ammontano a 23 unita' su  un  organico  di  37
lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con
sede in Pergola (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante
42 dei 51 dipendenti in organico, per il periodo dal 1  gennaio  1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese
Adriano industria arredamenti,  con  sede  in  Casaleone  (Verona)  e
unita'  di  Casaleone  (Verona),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 28 ore medie settimanali nei
confronti di 64 lavoratori a fronte dio un organico complessivo  pari
a 95 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Modenese
Adriano  industria  arredamenti,  con  sede  in  Casaleone (Verona) e
unita' di Casaleone (Verona), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  28  ore  medie  settimanali  nei
confronti di 64 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
95 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Muratori,
con  sede in Formigine (Modena) e unita' di Formigine (Modena), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 24 ore
medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di  21
unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori,
con sede in Formigine (Modena) e unita' di Formigine (Modena), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  24  ore
medie  settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di 21
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente
20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, cosi' come
previsto  dall'allegato  verbale  e   prospetto   costituenti   parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Oba,  con
sede  in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18,49 e
13,86 ore medie settimanali nei confronti  di  16  lavoratori  su  un
organico  di  27  unita'. La riduzione oraria avverra' secondo quanto
stabilito nell'allegato accordo  che  diventa  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 2 novembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Oba,  con
sede  in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18,49 e
13,86 ore medie settimanali nei confronti  di  16  lavoratori  su  un
organico  di  27  unita'. La riduzione oraria avverra' secondo quanto
stabilito nell'allegato accordo  che  diventa  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Offshorer
Marine,  con  sede  in  Ventimiglia (Imperia) e unita' di Ventimiglia
(Imperia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore   a:  24  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  21  unita'
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Offshorer
Marine, con sede in Ventimiglia (Imperia)  e  unita'  di  Ventimiglia
(Imperia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore   a:  24  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  21  unita'
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Olmar,  con
sede  in  Concordia  sul  Secchia  (Modena)  e  unita'  di  Concordia
(Modena), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali per 44 lavoratori,  a  30  ore  medie
settimanali  per 5 lavoratori su un organico totale di 69 unita', per
il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P.,  con
sede  in Cordenons (Pordenone) e unita' di Cordenons (Pordenone), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di  20
unita'  e  secondo  le  modalita'  riportate nell'allegato verbale di
accordo che fa parte integrante del presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P.,  con
sede  in Cordenons (Pordenone) e unita' di Cordenons (Pordenone), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di  20
unita'  e  secondo  le  modalita'  riportate nell'allegato verbale di
accordo che fa parte integrante del presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. PBO -
Industria ossidi di piombo, con sede in La  Spezia  e  unita'  di  La
Spezia,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  32 ore settimanali nei confronti di 22 unita' su un organico
complessivo di 27 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Pellegrini
catering  unita'  mensa  c/o  Ilva,  con  sede  in Milano e unita' di
Massafra (Taranto), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 operai, da
35 ore settimanali a 26,5 ore settimanali nei confronti di 37 operai,
da 30 ore settimanali a 24 ore settimanali nei confronti di 4  operai
su un organico complessivo di 92 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 6 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Plastoblock
italiana,  con  sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali
nei  confronti  di  6  lavoratori  su  un  organico  di 61 unita'. La
riduzione oraria avra' una distribuzione nell'arco dell'anno  secondo
moduli  orizzontali  e verticali, per il periodo dal 5 luglio 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Plastoblock
italiana,  con  sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali
nei  confronti  di  6  lavoratori  su  un  organico  di 61 unita'. La
riduzione oraria avra' una distribuzione nell'arco dell'anno  secondo
moduli  orizzontali e verticali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Radio  cine
forniture  R.C.F.,  con  sede  in  Reggio  Emilia  e unita' di Reggio
Emilia, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore  a:  35  ore  settimanali  per  96  lavoratori  su  un   organico
complessivo  di  227 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio
Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese)  e  unita'  di
Somma  Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  30 ore medie settimanali nei confronti di 25
lavoratori,  a  25  ore  medie  settimanali  nei  confronti   di   14
lavoratori, a 15 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori
e  da  20  a  15  ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori
part-time, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13870 del 13 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Romana
diesel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27  ore  settimanali
nei  confronti  di  53  lavoratori a fronte di un organico pari a 199
dipendenti. Per i lavoratori part-time pari  a  19  unita',  l'orario
settimanale svolto sara' proporzionalmente ridotto come da tabelle n.
1  e  2  gia'  allegate  al  precedente  decreto ministeriale, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con
sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio  Emilia)  e  unita'  di
Jesi  (Ancona),  Lendinara  (Rovigo)  e Puianello di Quattro Castella
(Reggio  Emilia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti  di  66
lavoratori  su  un  organico  di  251  unita'. La riduzione oraria si
attuera' secondo quanto previsto dall'allegato  accordo  che  diventa
parte  integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dall'8
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Sima,  con
sede  in  Puianello  di  Quattro Castella (Reggio Emilia) e unita' di
Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e  Puianello  di  Quattro  Castella
(Reggio  Emilia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti di 66
lavoratori  su  un  organico  di  251  unita'. La riduzione oraria si
attuera' secondo quanto previsto dall'allegato  accordo  che  diventa
parte  integrante  del  presente  provvedimento, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e  unita'
di  Vigevano  (Pavia),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  27 ore medie settimanali nei confronti di 44
unita' a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori,  per
il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e  unita'
di  Vigevano  (Pavia),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  27 ore medie settimanali nei confronti di 44
unita' a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Soft  line,
con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La
Spezia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  medie  settimanali nei confronti di 14 unita' su un
organico di 40 unita', per il periodo dal  1  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spega unita'
mensa  presso Lover sidermeccanica, con sede in Monticello Conte Otto
(Vicenza) e  unita'  di  Lovere  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore  settimanali  nei
confronti  di  4  lavoratori,  20  ore settimanali nei confronti di 3
lavoratori su un organico complessivo di 202 unita', per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Strega
Alberti  Benevento,  con  sede  in  Roma e unita' di Benevento, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario
di lavoro di 31 ore settimanali, articolato su base settimanale,  per
34 dipendenti su un organicoo di 40, per il periodo dal 1 aprile 1994
al 31 dicembre 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris,
con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di  Desenzano  del
Garda  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 31 ore settimanali per 13 unita', 32 ore medie
settimanali per 4 unita', 28 ore medie settimanali per 30  unita',  e
da  20  a  15,5  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di 1 unita'
part-time, da 30 a 24 ore medie settimanali per 7  unita'  part-time,
da  27,5  a  19,25  per  1  unita'  part-time  e da 30 a 21 ore medie
settimanali per 1 lavoratore  part-time;  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris,
con  sede  in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di Desenzano del
Garda  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 13 unita',  32  ore  medie
settimanali  per  4 unita', 28 ore medie settimanali per 30 unita', e
da 20 a  15,5  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  1  unita'
part-time,  da  30 a 24 ore medie settimanali per 7 unita' part-time,
da 27,5 a 19,25 per 1 unita'  part-time  e  da  30  a  21  ore  medie
settimanali  per  1  lavoratore  part-time;  a  fronte di un organico
complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Subaru
Italia, con sede in Ala (Trento) e unita'  di  Ala  (Trento),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti di 12 unita' interessate e a 23,75
ore medie settimanali nei  confronti  di  2  unita'  su  un  organico
complessivo  di  27  dipendenti  e  secondo  le modalita' applicative
riportate nell'allegato verbale di accordo che  fa  parte  integrante
del  presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo  lito  I.S.G.,
con  sede  in  Novate  Milanese  (Milano) e unita' di Novate Milanese
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali  nei  confronti  di  4  lavoratori  a
fronte di un organico pari a 16 unita', per il periodo dal 1 dicembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo lito I.S.G.,
con sede in Novate Milanese (Milano)  e  unita'  di  Novate  Milanese
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei confronti di 4 lavoratori a
fronte di un organico pari a 16 unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  T.P.L.
Tecnologie  progetti lavori, con sede in Roma e unita' di Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 27 ore
medie settimanali nei confronti di 678  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 967 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Valtellina,
con  sede  in  Gorle  (Bergamo) e unita' di Cesena (Forli'), Forli' e
Rimini  (Forli'),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31,6 ore  medie  settimanali  (  a)  impiegati  e
operai,  permessisti  e assistenti tecnici lavorano 6 ore e 20 minuti
al giorno; b) restante personale operaio e' suddiviso in  squadre  di
4/6  unita' a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese)
nei confronti di 250 lavoratori occupati presso i cantieri di Forli',
Cesena e Rimini, in cui sono presenti 304 unita' lavorative,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Vipp,  con
sede in Angiari (Verona) e unita' di Angiari (Verona), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali nei confronti di 39 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 42 unita', per il periodo dal 5 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Vipp,  con
sede in Angiari (Verona) e unita' di Angiari (Verona), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 39 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 42 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zafa, con
sede in Remandacco (Udine) e unita'  di  Remandacco  (Udine),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 13,33  ore
medie  settimanali  nel  reparto officina, a 15 ore medie settimanali
nel  reparto  autisti,  a  15  ore  medie  settimanali  nel   reparto
carrellisti,  a  15  ore  medie settimanali nel reparto produzioni, a
13,33   ore   medie   settimanali   nel   reparto   ufficio   tecnico
amministrativo  nei  confronti  di  32  unita'  e  secondo  lo schema
allegato al verbale di accordo che costituisce parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  3 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con
sede in Calderara di Reno (Bologna) e unita'  di  Calderara  di  Reno
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  25,2  ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un
organico di 22 unita', per il periodo  dal  2  novembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con
sede in Calderara di Reno (Bologna) e unita'  di  Calderara  di  Reno
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  25,2  ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un
organico di 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.