Disposizioni in ordine alle modalita' di intervento del Fondo nazionale di garanzia, di cui al decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.(GU n.189 del 13-8-1994)
Vigente al: 13-8-1994
1. L'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 (d'ora in avanti "decreto") disciplina gli interventi del Fondo nazionale di garanzia, istituito dall'art. 15 della legge n. 1/1991 a tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopra citata, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. Il Fondo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, e' dotato di personalita' giuridica. In relazione a quesiti pervenuti in ordine alle disposizioni del richiamato art. 5 del decreto, si precisa che, ai fini degli interventi, il Fondo si atterra' alle indicazioni di seguito fornite. Condizione per l'intervento del Fondo e' la dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o, se soggetti a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato preventivo cui siano stati ammessi. Ai fini dell'attivazione delle singole procedure di intervento, l'ordine delle insolvenze e' stabilito avendo riguardo, a seconda dei casi, alla data di deposito dello stato passivo o di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo. 2. I creditori ammessi allo stato passivo - compresi quelli i cui crediti siano stati ammessi con riserva, formino oggetto di impugnazione ovvero per i cui crediti sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitivita' dell'ammissione - possono avanzare, a mezzo raccomandata con a.r., istanza al Fondo entro trenta giorni dallo scadere del termine per le impugnazioni, di cui agli articoli 100 e 209 della legge fallimentare; in caso di concordato preventivo il termine di trenta giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e l'ammissione e' definitiva qualora avverso il credito non siano state mosse contestazioni. Nel caso in cui l'esecutivita' dello stato passivo sia precedente alla data della presente circolare, il predetto termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza al Fondo decorre dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale, qualora tale decorrenza sia piu' favorevole per il creditore istante. Nell'istanza l'avente diritto deve indicare l'ammontare del credito - quale risulta dallo stato passivo - specificando se l'ammissione del credito allo stato passivo sia o meno definitiva ovvero se sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitivita' dell'ammissione. Inoltre, deve documentare: l'ammissione del credito allo stato passivo, mediante esibizione di copia autentica dello stesso (per la parte che interessa); se l'ammissione del credito e' stata o meno oggetto di opposizione o impugnazione allo scadere del termine, mediante esibizione di certificato della cancelleria; in caso di concordato preventivo, copia della sentenza di omologa con attestazione del passaggio in giudicato, e certificato della cancelleria dal quale risulti se il credito e' stato o meno oggetto di contestazione; che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla garanzia del Fondo, di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 6, del decreto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per la nozione di controllo si fa riferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/1991, al dettato dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ora sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Il Fondo, sulla scorta delle istanze presentate entro il termine di trenta giorni di cui al punto 2, primo capoverso, procede a quantificare i propri impegni relativi alle posizioni della procedura concorsuale computabili allo scadere del termine stesso - quali risultanti dallo stato passivo, includendo i crediti la cui ammissione non e' definitiva ovvero quelli per i quali sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitivita' dell'ammissione - tenendo conto del limite di pagamento di ciascun credito, pari al 25% del medesimo, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto. Ove l'ammontare degli impegni cosi' quantificati non ecceda la percentuale del 40% delle giacenze del Fondo nelle sezioni A e B - ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto - calcolate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di intervento, al netto di eventuali somme introitate a fronte di contributi futuri, il Fondo dispone l'esecuzione dei pagamenti nei confronti degli aventi diritto. Con riferimento ai crediti per i quali l'ammissione allo stato passivo non sia definitiva ovvero risulti pendente altra domanda proposta nella stesssa procedura da cui dipende la definitivita' dell'ammissione, il Fondo provvede ai necessari accantonamenti, in conti individuali rubricati a nome del singolo cliente. 4. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni superi il 40% delle proprie giacenze, determinate secondo quanto previsto al punto 3, secondo capoverso, il Fondo provvede al pagamento parziale agli aventi diritto - ovvero ai relativi accantonamenti - nei limiti consentiti dalle disponibilita' utilizzabili ed in proporzione all'entita' dei singoli crediti. Per le quote di credito non pagate si procede alla contribuzione suppletiva di cui all'art. 3, comma 9, del decreto, da effettuarsi secondo le seguenti modalita'. Nel mese di dicembre di ciascun anno, e con riferimento al complesso degli interventi per i quali gli impegni quantificati risultino eccedenti il limite stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto, il Fondo chiede alla Banca d'Italia ed alla Consob di attivare presso il Ministro del tesoro la procedura di richiesta di versamento del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del decreto, in misura pari all'ammontare delle quote di credito non pagate. Ai fini di cui sopra, il Fondo indica la percentuale di contribuzione da applicare alla base impositiva di piu' recente determinazione, avendo presente che, nel corso di ciascun periodo di contribuzione, la contribuzione medesima non puo' eccedere la percentuale del 2% dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare ed il limite di cui all'art. 3, comma 9, del decreto. 5. Nell'ipotesi in cui, per effetto dei limiti alla contribuzione suppletiva, non si renda possibile chiedere il versamento dell'intera somma necessaria a soddisfare nella misura del 25% i crediti degli istanti, si procedera' comunque alla contribuzione suppletiva e, sulla base delle disponibilita' utilizzabili, il Fondo provvedera' al pagamento dei crediti - ovvero ai relativi accantonamenti - tenendo conto dell'ordine delle insolvenze e, con riferimento all'insolvenza i cui crediti non saranno integralmente soddisfatti, in misura proporzionale all'ammontare dei crediti stessi. Nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 9, del decreto Ministro del tesoro fissa anche il termine entro il quale improrogabilmente deve farsi luogo alla contribuzione che, a prescindere dalla data di incasso, rimane destinata al soddisfacimento dei crediti in relazione ai quali e' stata richiesta; a tal fine, il Fondo ne tiene evidenza. I creditori che il Fondo non sia stato comunque in grado di soddisfare nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto, sono pagati a far data dal 1 gennaio di ogni anno, a valere sulle giacenze del Fondo calcolate a seguito delle nuove contribuzioni e secondo l'ordine degli interventi ad essi relativi nell'anno precedente. 6. Nei casi di dichiarazioni tardive di crediti (art. 101 della legge fallimentare) e di opposizioni allo stato passivo da parte dei creditori esclusi (art. 98 della legge fallimentare), il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze al Fondo decorre dal giorno in cui i relativi crediti siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. In tali casi - ovvero nei casi di istanze di intervento presentate al Fondo oltre il prescritto termine di trenta giorni di cui al punto 2, primo capoverso e di cui al presente punto, primo capoverso - qualora l'istanza d'intervento pervenga al Fondo entro il 30 novembre dell'anno di deposito dello stato passivo, il Fondo esamina tutte le istanze della specie pervenute entro tale data ed interviene tenendo conto dell'ordine dell'insolvenza alla quale il credito si riferisce. A tal fine: a) nel caso in cui non vi siano residui non soddisfatti della stessa o di altre insolvenze, il Fondo provvede al pagamento e il limite di rimborso di cui all'art. 5, comma 4, del decreto viene calcolato avendo riguardo alle giacenze in essere al 30 novembre; b) nel caso vi siano residui non soddisfatti della stessa o di altre insolvenze per effetto dell'applicazione del limite di cui all'art. 5, comma 4, del decreto, i crediti di cui si tratta vengono computati in sede di attivazione della procedura di richiesta di versamento del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del decreto. Il pagamento e' effettuato tenendo conto dell'ordine dell'insolvenza alla quale detti crediti si riferiscono e gli stessi sono trattati alla stregua dei residui relativi all'insolvenza medesima; c) nel caso in cui detti crediti non possano comunque essere soddisfatti nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto sono pagati - a far data dal 1 gennaio successivo - a valere sulle disponibilita' del Fondo quali emergono a seguito delle nuove contribuzioni, secondo l'ordine dell'insolvenza alla quale si riferiscono. I crediti per i quali, per qualsiasi ragione, l'istanza d'intervento sia pervenuta al Fondo dopo il 30 novembre di cui sopra, sono pagati a far data dal 1 gennaio successivo a valere sulle disponibilita' del Fondo quali emergono a seguito delle nuove contribuzioni. Essi sono trattati alla stregua dei residui dell'insolvenza alla quale si riferiscono e ai fini del pagamento si applicano le regole di cui sopra. 7. Al momento dell'effettuazione del pagamento l'avente diritto esibisce al Fondo una dichiarazione del competente organo della procedura concorsuale, con la quale lo stesso attesta se sono state fatte ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura. Il Fondo, tenuto conto dell'ammontare delle eventuali ripartizioni effettuate provvede a pagare entro il limite del 25% del credito ammesso, la porzione di credito rimasta ancora insoddisfatta in sede fallimentare. Nel caso in cui risultino pendenti istanze di revocazione, il Fondo provvede ai necessari accantonamenti secondo le modalita' di cui al punto 3, ultimo capoverso, della presente circolare. Contestualmente a ciascun pagamento il Fondo acquisisce quietanza con la quale il beneficiario riconosce al Fondo il diritto di surroga nei propri diritti nei confronti della procedura concorsuale. Il Ministro: DINI