Adeguamento delle quote d'imbarco per gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali.(GU n.194 del 20-8-1994)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 16 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare; Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa all'istituzione di "uffici movimento ufficiali" della Marina mercantile presso le capitanerie di porto; Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Considerato che le quote a carico degli armatori previste con decreti ministeriali risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico delle gestioni degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali; Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote d'imbarco per gli uffici di collocamento gente di mare; Decreta: Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento gente di mare e movimento ufficiali per l'imbarco effettuato per mezzo degli uffici stessi, sono stabiliti nella misura di L. 10.000 (diecimila) per ciascun marittimo di ogni ordine e grado. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 1994 Il Ministro: FIORI