Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.(GU n.203 del 31-8-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 e' stata fissata: nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 9,55%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari al 9,55% per il bimestre settembre-ottobre 1994. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990; b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988; d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 10,50% per le operazioni di cui al punto a); 2) all'11,00% per le operazioni di cui al punto b); 3) all'11,30% per le operazioni di cui al punto c); 4) all'11,00% per le operazioni di cui al punto d). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO