Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.208 del 6-9-1994)
Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unita' di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali sia di tipo orizzontale sia verticale nei confronti di nove unita' lavorative su un organico di ventisette secondo il verbale di accordo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unita' di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali sia di tipo orizzontale sia verticale nei confronti di nove unita' lavorative su un organico di ventisette secondo il verbale di accordo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 5 agosto 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Comitato tecnico del 13 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Comitato tecnico del 25 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Solomeo di Corciano (Perugia) e unita' di Solomeo di Corciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Comitato tecnico del 25 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia, frazione Colombella (Perugia) e unita' di Perugia, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Comitato tecnico del 25 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 12 dicembre 1993. Comitato tecnico del 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993; 7) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Trafomec, con sede in Tavernelle di Panicale (Perugia) e unita' di Tavernelle di Panicale (Perugia), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Comitato tecnico del 9 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.