Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1991, 1992 e 1993.(GU n.213 del 12-9-1994)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche; Vista la delibera del commissario straordinario dell'I.N.A.I.L. in data 6 maggio 1994, che ha proposto le misure retributive annue da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1991, 1992 e 1993; Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992; Ritenuta la necessita' di approvare le suddette retribuzioni; Decreta: Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica sono fissate nelle seguenti misure: per l'anno 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.507.388 per l'anno 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 31.088.073 per l'anno 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 31.348.073 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro della sanita' COSTA