Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superficie massima garantita per i semi oleosi.(GU n.217 del 16-9-1994)
In conformita' al disposto di cui all'art. 1, par. 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata. Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata. Conseguentemente, per il 1994, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, di semi oleosi, di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito. In tale situazione, non risulta, altresi', applicabile la disposizione di cui all'art. 2, par. 6, primo trattino, del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, in caso di superamento dell'area di base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato. Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 339.625 ettari; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia in 460.700 ettari non risulta superata e, quindi, sotto questo specifico aspetto, non sussistono le condizioni per operare la riduzione della compensazione in questione.