MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE
  n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori
  di taluni "seminativi" e della superficie massima garantita
  per i semi oleosi.
(GU n.217 del 16-9-1994)

   In  conformita'  al  disposto  di  cui all'art. 1, par. 4, secondo
capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del  18  ottobre  1993,  si
rende  noto  che, sulla base delle risultanze della partecipazione al
regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori  di
taluni  seminativi  (regolamento  CEE  n.  1765/92),  l'area  di base
globale nazionale, fissata  dal  regolamento  n.  1098/94  in  5,8012
milioni di ettari, non e' stata superata.
   Anche  l'area  di base specifica per il mais, fissata dal predetto
regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata.
   Conseguentemente,  per  il  1994,  le  superfici  dichiarate   dai
coltivatori di cereali, di semi oleosi, di piante proteiche e di lino
non   tessile  sono  totalmente  ammissibili  alla  compensazione  al
reddito.
   In  tale  situazione,  non  risulta,  altresi',   applicabile   la
disposizione   di  cui  all'art.  2,  par.  6,  primo  trattino,  del
regolamento CEE n.  1765/92  che  prevede,  in  caso  di  superamento
dell'area  di  base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime
generale, di mettere a riposo, senza  compensazione,  una  superficie
aggiuntiva   a   quella   dell'obbligo,  pari  alla  percentuale  del
superamento constatato.
   Per  quanto  concerne  i  semi  oleosi,  le  superfici  dichiarate
nell'ambito  del  regime  generale  risultano  pari a 339.625 ettari;
pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia in
460.700 ettari non risulta superata e, quindi, sotto questo specifico
aspetto, non sussistono le condizioni per operare la riduzione  della
compensazione in questione.