Proroga dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani ivi residenti.(GU n.222 del 22-9-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990, con cui e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dalla Liberia; Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1992, con cui e' stato prorogato lo stato di necessita' al rimpatrio dal medesimo territorio; Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dall'ambasciata d'Italia in Adidjan, non possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessita' al rimpatrio dalla Liberia; Ritenuto che tale stato di necessita' va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344; Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 4 e 16; Decreta: E' prorogata l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 24 aprile 1994. Roma, 7 settembre 1994 Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali CORRIAS p. Il Ministro dell'interno Il direttore generale supplente FARRACE p. Il Ministro del tesoro Il direttore generale DRAGHI