Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi aggiuntivi previsti nel 1994 per l'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, a seguito della rimodulazione dei piani finanziari 1991-1993.(GU n.224 del 24-9-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/83, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee numeri 4254/88, 4255/88 e 4256/88, come modificati dai regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee numeri 2083/93, 2084/93 e 2085/93; Considerato che in data 11 novembre 1993, la Commissione dell'Unione europea ha modificato i quadri comunitari di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo 5b, gia' approvati con decisione 6 giugno 1990 rimodulando, successivamente, con decisioni del novembre e dicembre 1993 i sottostanti programmi operativi; Considerato che a seguito delle predette decisioni si sono rese disponibili risorse comunitarie aggiuntive per le regioni Piemonte, Umbria, Veneto e per le province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che a fronte di tali nuove risorse occorre assicurare il necessario cofinanziamento nazionale pubblico e che le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in tale senso con risorse proprie; Considerato che la Commissione ha fissato al 30 giugno 1994 il termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa, al fine di consentire la completa utilizzazione delle nuove disponibilita' finanziarie; Viste le proprie delibere 25 marzo, 12 giugno, 12 agosto 1992 e 13 luglio 1993, relative agli interventi dell'obiettivo 5b in Italia nel periodo 1991-1993; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Vista la proposta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R. n. 152346 in data 27 maggio 1994 relativa al cofinanziamento nazionale richiesto dalle regioni; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee degli interventi cofinanziati dell'Unione europea con le risorse aggiuntive di cui alle decisioni 7 e 9 dicembre 1993, per l'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, risultanti dai quadri comunitari di sostegno, sono riprese dai relativi programmi operativi e riguardano, tra l'altro, l'adeguamento della produzione agricola e lo sviluppo in altri settori. 2. La relativa quota parte nazionale pubblica, finanziata a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e' stabilita nella misura seguente: Piemonte . . . . . . . . . . . 1.354 milioni di lire Umbria . . . . . . . . . . . . 7.784 milioni di lire Veneto . . . . . . . . . . . . 10.309 milioni di lire 3. La predetta quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni al Fondo stesso. 4. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verra' valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 5. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire le erogazioni non effettuate nel corso del 1994, a favore dei medesimi soggetti indicati al punto 2 della presente delibera, negli anni successivi al predetto esercizio e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 6. Fermi restando i controlli istituzionali delle amministrazioni centrali e regionali interessate, il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. Roma, 2 giugno 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210