Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.238 del 11-10-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1994 in merito all'aumento del numero dei posti nella scuola diretta a fini speciali di esperti in lingue nel settore del commercio estero; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 250, la parte relativa al numero degli iscritti nella scuola diretta a fini speciali di esperti in lingue nel settore del commercio estero, e' cosi' riformulata: "In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta studenti". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 10 giugno 1994 Il rettore: TOSI