DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1994
Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Friuli-Venezia Giulia.(GU n.250 del 25-10-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 30 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Viste le comunicazioni delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone, rispettivamente del 14 settembre 1994 e 19 settembre 1994, trasmesse in data 27 settembre 1994, dalle quali risulta che il sig. Gioacchino Francescutto, consigliere regionale della regione FriuliVenezia Giulia, e' stato sottoposto alle misure suindicate per i reati di cui agli articoli 81 cpv. 110, 317, 319 e 319-bis, 323 del codice penale; Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 1-1251 94 Gab. del 29 settembre 1994; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Gioacchino Francescutto; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno; Decreta: Il sig. Gioacchino Francescutto e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 14 settembre 1994. In caso di revoca del provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 7 ottobre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI