Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CEE.(GU n.260 del 7-11-1994)
Vigente al: 7-11-1994
Al Ministero delle finanze All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA Alla regione Sicilia Alla regione Calabria Alla regione Campania Alla regione Puglia Alla regione Basilicata Alla regione Sardegna All'UNAPRO All'UNAPOA All'UIAPOA All'UNACOA All'ANICAV All'ASSITRAPA All'AIIPA All'ANITAO Al CITRAG Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'AGCI All'UNCI All'UGC Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Al Comando gen. Guardia di finanza Al Comando gen. Carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni e frodi Al reparto operativo Carabinieri presso il MIRAAF Ai sensi del regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, considerata la necessita' di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance, dei limoni, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma contrattati ai sensi del regolamento (CE) n. 3338/93, si e' ritenuto opportuno emanare la seguente circolare. NORME GENERALI Condizioni per la trasformazione Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dai regolamenti CE sopracitati e per il rispetto delle condizioni volute dagli stessi, le industrie interessate al conseguimento della compensazione finanziaria, devono possedere requisiti minimi ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare. I requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere sono: locali e macchinari idonei per la produzione di succhi naturali bevibili e/o concentrati. Per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione, gli impianti devono possedere macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili. Per la produzione dei succhi destinati alla concentrazione gli impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati, quali il pastorizzatore, il concentratore, impianti di surgelazione del prodotto ottenuto, celle frigorifere; tale obbligo interviene dalla campagna 1995/96. Tuttavia, le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnano il succo prodotto immediatamente ad altre industrie di seconda lavorazione, possono essere sottratte all'obbligo della pastorizzazione del prodotto. Inoltre tutte le industrie di trasformazione devono essere dotate dei seguenti macchinari: depuratore per il trattamento delle acque di scarico; bilico automatico; silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura; magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto) e celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati; capacita' finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare; strutture contabili amministrative, per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato. Le regioni competenti per territorio accerteranno e certificheranno, entro il 1 giugno ed entro il 1 dicembre di ogni anno rispettivamente per i limoni estivi ed invernali ed entro il 1 ottobre di ogni anno per arance, clementine e mandarini, per ciascuna impresa, il possesso dei previsti requisiti minimi. Tuttavia per la campagna 1994/95 per le arance, clementine e mandarini il termine viene spostato al 1 dicembre 1994. CONTROLLI Organismi di controllo Gli organismi di cui al regolamento (CE) n. 3338/93, designati per esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio ed altri enti pubblici da queste delegati. Le regioni hanno il compito di verificare: i requisiti minimi delle industrie di trasformazione; i prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli; le quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE; lo "status" di produttore agricolo; l'effettiva avvenuta trasformazione delle quantita' di prodotto fresco conferito alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali scarti. Le autorita' regionali effettuano, per ciascuna campagna di commercializzazione, controlli presso le imprese di trasformazione secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93. Inoltre verificano anche l'entita' del prodotto fresco avviato alla trasformazione industriale in rapporto ai prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruita'. Questo Ministero si riserva la facolta' di effettuare controlli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche tramite l'Ispettorato repressione frodi. ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI Contratti di trasformazione I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 3338/93 e devono essere aderenti alle quantita' di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed ai quantitativi che il produttore e' in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali. Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o piu' produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualita' di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacita' dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualita' la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena la nullita' del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al contratto. In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93, il Ministero, ove riscontri un andamento anomalo della contrattazione, anche sotto il profilo delle quantita' di prodotto oggetto dei singoli contratti, con riferimento altresi' agli obiettivi fissati da eventuali accordi interprofessionali in materia, sentite le organizzazioni parte degli accordi medesimi, puo' in corso di campagna imporre ai singoli contraenti la prestazione di idonee garanzie delle obbligazioni assunte nei contratti da stipularsi successivamente al momento della rilevazione di tale anomalia. Nel contratto di trasformazione, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, devono figurare: l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica. Al fine di consentire alle autorita' regionali competenti adeguati controlli sull'ubicazione ed entita' della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V ed alla regione competente per territorio, catastini dei soci su supporto magnetico sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci. Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorita' competenti, le mappe catastali relative al territorio di operativita'. Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione devono far pervenire, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, all'EIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato. Per poter fruire della compensazione finanziaria CE le copie dei contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 3338/93. Modalita' di pagamento della materia prima Il pagamento della materia prima deve essere effettuato, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario: a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagano direttamente, con la stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione; b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagano con la stessa modalita' i singoli produttori conferenti; c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'; d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'; e) dalle cooperative di produzione e trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'. Il trasformatore deve curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, siano inviati alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai soci. Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalita' stabilite, non possono piu' accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria. Gli importi che le industrie pagano ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'EIMA ed alle regioni competenti per territorio. A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di accredito, devono provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di compensazione all'EIMA a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non potranno essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate. Controlli della trasformazione Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano controlli, assicurando la partecipazione di almeno un funzionario tecnico idoneo a compiere verifiche, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente sulla qualita' del prodotto destinato alla trasformazione. Alle operazioni di controllo effettuate presso le industrie di trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza, con il compito di verificare il peso della materia prima consegnata. E' comunque vietata la possibilita' per i funzionari di controllare piu' industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di assicurare comunque la continuita' del controllo alle imprese anche con la nomina di funzionari supplenti, garantendo la trasformazione con piu' turni lavorativi nella stessa giornata. E' fatto obbligo alle regioni stabilire una necessaria rotazione degli addetti ai controlli. Il controllo per ciascuna delle partite consegnate all'industria, per le quali sono rilasciate relative bollette di entrata, verte sulla determinazione del peso, della qualita' della materia prima, e sulla verifica dell'effettiva avvenuta trasformazione del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata devono essere vidimate per la conformita' dai controllori presenti. Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta giornaliera riportante i quantitativi effettivamente trasformati, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata; la distinta sara' sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di accertamento. I controlli non devono limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese. I funzionari regionali delegati all'esercizio dei controlli nella qualita' di pubblici ufficiali estendono le proprie valutazioni ad ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza. Le regioni, rilevate le eventuali irregolarita' emerse nel corso delle verifiche richiedono all'EIMA la sospensione della corresponsione delle compensazioni finanziarie dandone immediata comunicazione anche a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V nonche' ai fini della eventuale irrogazione delle sanzioni, previste in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, all'Ispettorato centrale repressione frodi al quale compete in particolare l'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93. Programmi di lavorazione Per una efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere di trasformazione, redigono programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente, ai comandi regionali della Guardia di finanza competente per territorio, ed all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi utili appresso indicati: per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre; per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantita' che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio. Successivamente alle predette date le regioni e la Guardia di finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno presso le industrie aventi causa i prescritti controlli. Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, comunicano a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui inizia la trasformazione. La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu' tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione. Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 3338/93. Gestione delle attivita' industriali Al fine di garantire una trasparente gestione delle attivita' di trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le riprese dell'attivita' di aziende, sono comunicati almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto di trasformazione, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio. Il Ministero provvede, ove lo ritenga opportuno, alle verifiche ed ai controlli previsti per i nuovi trasformatori, in concerto con le regioni competenti. Le anzidette comunicazioni sono corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attivita' dell'azienda, nonche' dei documenti richiesti per i nuovi trasformatori, di seguito elencati. DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO Compiti delle regioni Alle regioni, oltre ai controlli sistematici summenzionati presso le industrie, nel corso della campagna di trasformazione, e' demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori agricoli e le imprese di trasformazione, anche con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo programmi concordati con i rispettivi comandi. Tali controlli sono orientati sulla verifica della produzione agricola, sulla qualita' e commercializzazione del prodotto finito. Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni effettuano presso le industrie di trasformazione, controlli ai registri, alle fatture emesse ed alle scorte di prodotto finito giacenti secondo le modalita' espresse dall'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93. Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e delle risultanze degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria, le regioni provvedono ad esaminare e ad inviare all'EIMA le pratiche di compensazione finanziaria corredate, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, di un certificato dal quale risulti: la regolarita' della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 3338/93; le quantita' globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE; la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantita', se del caso suddivisa per singolo periodo; la regolare tenuta dei registri di carico e scarico; il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente. Compiti delle unioni Le unioni nazionali delle associazioni dei produttori, ove manifestino la necessita', al fine di razionalizzare l'attivita' legata alle consegne della materia prima alle industrie, possono istituire centri interassociativi di raccolta e di transito del prodotto senza che tale attivita' comporti oneri finanziari da parte dell'Amministrazione. Compiti delle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione e del movimento cooperativo Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione nonche' le associazioni di tutela e di rappresentanza e di assistenza del movimento cooperativo provvedono, entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni successivi alle dichiarazioni di trasformazione inviate mensilmente dagli interessati, ad inoltrare a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, una esauriente elaborazione dei dati trasmessi, ponendoli in relazione agli andamenti di mercato della materia prima e del prodotto finito. ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE Registro di carico e scarico I trasformatori sia singoli che associati nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 3338/93, devono distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del gia' citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro devono riportare gli acquisti e le vendite di succo, anche, per quelle operazioni che saranno effettuate dopo la fine dell'attivita' di trasformazione. Bollette di entrata Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo, distinti per specie e qualita' di prodotto, del rispettivo prezzo unitario realizzato - che non deve essere inferiore al prezzo minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di quello totale, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto. E' fatto obbligo: al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa deve essere altresi' avvertita verbalmente delle responsabilita', anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformita' tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni. Parametri Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonche' i parametri sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita, in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita' degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata: Succo naturale Essenza prima spremitura gr/q.le % - - 1. Resa materia prima: Arance . . . . . . . . . . . . 30 - 40 fino 250 Limoni . . . . . . . . . . . . 20 - 30 200 - 530 Mandarini . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 150 - 400 Clementine . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 Satsumas . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 2. Estrattori di succo: Portata massima unita', espressa in tonnellate di frutta: Taglia - birillatrice (media) . . . . . . . . . fino a 1,2 tonn./h Taglia - birillatrice (grande) . . . . . . . . . " 2 " Estrattore continuo (piccolo) . . . . . . . . . " 12 " Estrattore continuo (medio) . . . . . . . . . . " 18 " Estrattore continuo (grande) . . . . . . . . . . " 25 " Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 " Torchi per mandarini . . . . . . . . . . . . . . " 8 " 3. Energia elettrica (consumi): a) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza). b) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh. 4. Gasolio (consumi): Per tonnellata di succo concentrato: Succo arancia, mandarino, Succo clementina, limone satsuma Apparecchiatura 40 Brix 60 Brix - - - Semplice effetto . . . . . . . . . kg 360 kg 435 Semplice (con termocompressione) . " 220 " 285 Doppio effetto . . . . . . . . . . " 165 " 210 Triplo effetto . . . . . . . . . . " 120 " 150 Piu' effetti . . . . . . . . . . . " 102 " 127 5. Numero addetti: a) Valutabile da un minimo di tre unita' per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze. b) Valutabile da un minimo di cinque unita', sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione. PROCEDURE Presentazione della domanda di compensazione finanziaria La domanda relativa alla concessione della compensazione finanziaria deve essere presentata dal trasformatore sia singolo che associato, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 3338/93, all'EIMA. La domanda di compensazione finanziaria deve, altresi', essere corredata: a) della certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti nella presente circolare; b) della dichiarazione del conferente sull'avvenuto pagamento del prezzo minimo da parte dell'industria; c) della documentazione relativa ad eventuali garanzie di pagamento; d) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve: a) contenere i seguenti dati: le indicazioni innanzi specificate; la denominazione e sede sociale; b) essere corredata di: atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa; certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione; copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantita' globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e gia' corrisposto per le stesse; c) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, deve contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi. Alla richiesta della compensazione finanziaria cosi' disciplinata, deve essere apposta una certificazione della regione che attesti: che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtu' dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria; che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondano a quelli per i quali e' stato rilasciato l'attestato; che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati. Fermo restando l'omissione del bilancio consuntivo prevista per le cooperative, il difetto di una delle indicazioni e della documentazione, nonche' della certificazione comporta il rigetto della richiesta. Riduzione eventuale della compensazione Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria e' concessa per la totalita' dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalita' dei quantitativi acquistati. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione e' ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93. Nuovi trasformatori I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria devono produrre apposita domanda a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il: 16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas; 16 ottobre per i limoni invernali; 16 aprile per i limoni estivi, di ogni anno precedente la campagna di trasformazione. La domanda deve essere corredata da: planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto; relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa; documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti; garanzie finanziarie; atto costitutivo e statuto della societa'; certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato; certificato di vigenza; certificato sanitario. Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Non vengono prese in considerazione domande incomplete della predetta documentazione. Le nuove aziende devono presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacita' di trasformazione tale da consentire all'impresa il permanente inserimento nel mercato. Le imprese devono altresi' offrire e dimostrare idonee garanzie di solidita' finanziaria e di continuita' nel tempo dell'attivita' di trasformazione. Dichiarazione di trasformazione Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni mese), le quantita' di agrumi lavorate nonche' i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze. Devono, inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna. Tali comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo. Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata. La mancata o erronea comunicazione delle suddette informazioni determinera' l'addebito alle industrie interessate delle spese sostenute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'ottenimento delle informazioni presso le industrie medesime. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvedera' l'EIMA. Sospensione cautelativa In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93 l'EIMA sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento della compensazione finanziaria per i quali sono state riscontrate irregolarita' nel corso dei procedimenti di controllo disciplinati dalla presente circolare. La circolare 28 dicembre 1993, n. 20, e successive modifiche e' annullata. La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: POLI BORTONE Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227