Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.261 del 8-11-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge n. 168/89; Vista la legge n. 341/90; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante l'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1991/93; Vista la delibera della facolta' di economia e commercio del 1 giugno 1994, con cui si chiede l'approvazione della modifica statutaria inerente il corso di laurea in giurisprudenza; Viste le deliberazioni del senato accademico in data 15 giugno 1994 e quella del consiglio di amministrazione in data 29 luglio 1994, con cui veniva ratificato il decreto rettorale d'urgenza n. 866 del 15 giugno 1994, atti tutti favorevoli alla richiesta di modifica statutaria; Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data 14 luglio 1994, che qualifica come formalmente corretta la proposta avanzata e pero' ne chiede integrazioni e chiarimenti, adeguando il relativo ordinamento degli studi al decreto ministeriale 11 febbraio 1994; Vista la delibera della facolta' di economia e commercio in data 6 settembre 1994, con cui si forniscono i richiesti chiarimenti; Visto il proprio D.R.U. n. 1089 del 9 settembre 1994, ratificato dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo il 13 settembre 1994; Vista la delibera del senato accademico in data 9 settembre 1994, con cui si propone la modifica di statuto di cui trattasi; Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1994; Vista la nota ministeriale 12 ottobre 1994, n. 2554, con cui il Ministro comunica che nulla osta da parte del Ministero all'emanazione del decreto rettorale di modifica di statuto per l'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza, anche alla luce del principio di autonomia universitaria; Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1994 non ha espresso parere favorevole alla modifica in parola; Ritenuto, attesa la peculiare struttura contenutistica della pronunzia del Consiglio universitario nazionale, che la stessa non possa essere intesa come parere sfavorevole, non essendo ravvisabile in essa alcun profilo ostativo all'approvazione della modifica statutaria, direttamente imputabile alla volonta' collegiale dell'organo consultivo; Considerato che, anche a voler qualificare il parere del Consiglio universitario nazionale come parere sfavorevole, e' possibile dissentire motivatamente dallo stesso, in quanto parere non vincolante, cosi' come ritenuto dall'avvocatura distrettuale dello Stato con parere in data 8 ottobre 1994, prot. 20066, nonche' da vari professori ordinari della materia con conformi pronunzie; Ritenuto in particolare: che, sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione di un corso di laurea in giurisprudenza presso la facolta' di economia e commercio, trovano puntuale fondamento nelle previsioni del piano triennale 1991-1993, antecedente la modificazione del riordinamento didattico della facolta' di economia e commercio; che la possibilita' di prevedere corsi di laurea a numero chiuso e' espressamente prevista nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994, tab. III, art. 2; che, l'Universita' ha compiutamente dimostrato il possesso delle risorse necessario per l'attivazione del corso, cosi' come riconosciuto nel parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio 1994, comprese quelle richieste dall'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, tab. III; che la sufficienza delle risorse risulta assicurata altresi' nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante "approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio accademico 1991-1993"; che appare opportuno inserire la prescrizione di cui all'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente in data 21 settembre 1994 e 27 settembre 1994, con cui i suddetti collegi hanno impegnato il rettore ad approvare la modifica di statuto di cui trattasi ed a mettere in atti quanto occorre per l'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza, a partire dall'inizio del prossimo anno accademico 1994-95; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante "approvazione del piano di sviluppo delle Universita' per il triennio 1991-93", che autorizza espressamente l'attivazione delle facolta' di corsi di laurea previsti nel piano; Ritenuta l'urgenza di provvedere, atteso l'imminente inizio dell'anno accademico; Tutto cio' premesso; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue, dopo l'art. 13 relativo alle lauree ed al diploma conferiti dalla facolta' di economia e commercio, con lo scorrimento degli articoli 14 e seguenti: Capo II FACOLTA' DI ECONOMICA E COMMERCIO (Omissis). a. laurea in giurisprudenza. Art. 14. - La durata del corso di studi per la laurea in giurisprudenza e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 15. - Il numero di iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 16. - Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. La facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Art. 17. - Sono fondamentali le seguenti aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medievale e moderno; 13) area economico finanziaria; 14) area filosofico-giuridica. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la facolta' rende obbligatoria almeno un'annualita' di insegnamento. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. Art. 18. - Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la facolta': a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nell'art. 17 gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o di altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenziano nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche, che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lecce, 18 ottobre 1994 Il rettore: RIZZO