Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.(GU n.270 del 18-11-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Matteo Trabacca presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Rilevato che il migrante e' in possesso del titolo accademico di bachelor of engineering presso l'Universita' di Sussex (UK) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/92; Rilevato che la formazione complessiva del migrante comparata alla formazione dell'ingegnere italiano appare inferiore per durata e' sostanzialmente diversa per contenuti didattici; Vista l'intesa raggiunta nella seduta della conferenza di servizi del 14 aprile 1994, di riconoscere il titolo subordinatamente all'applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 115/92; Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/92; Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/92; Decreta: Il titolo di Matteo Trabacca, nato il 27 dicembre 1967 a Rochford (UK), cittadino britannico, di bachelor of engineering rilasciato dall'Universita' di Sussex (UK) e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale degli ingegneri secondo le modalita' che seguono e davanti alla commissione che sara' nominata con decreto del direttore generale. La prova consistera' in un esame scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana, in cui il candidato dovra' dimostrare il possesso delle conoscenze tecniche richieste per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico in Italia. La prova scritta consistera' nella redazione di un progetto tipico dell'ingegneria meccanica vertente su non piu' di tre tra le seguenti materie, a scelta della commissione: fisica - tecnica - mecanica, elettrotecnica e scienze delle costruzioni. La prova orale consistera' nella discussione di questioni tecniche vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio nazionale ingegneri una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di 10 punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 30 punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito in ciascuna prova un puntaggio non inferiore a 30 punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 9 novembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO