Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'esercizio della professione di chimico in Italia.(GU n.270 del 18-11-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della Direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Theodoros Iliopoulos presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 1994; Rilevato che la documentazione allegata e' completa ed e' soddisfatta la prova dell'esperienza professionale di due anni ai sensi dell'art. 5, comma 2; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visto il parere del Consiglio nazionale dei chimici secondo cui non vi sono differenze tra la formazione di Iliopoulos e quella del chimico italiano, per cui e' esclusa la applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto; Decreta: Il titolo di Theodoros Iliopoulos, cittadino greco, nato ad Atene il 7 gennaio 1949, di chimico conseguito presso l'Universita' di Atene (Grecia) iscritto all'Unione chimici Greco, e' riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico. Roma, 9 novembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO