AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994).(GU n.272 del 21-11-1994)
Al decreto legislativo specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale: alla pag. 10, nel sommario, l'intitolazione del titolo I della parte III, invece di: "Personale docente direttivo e ispettivo" e' la seguente: "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo"; alla pag. 29, all'art. 20, comma 7, in fine, dove e' scritto: " .. designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", leggasi: " .. designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"; alla pag. 31, all'art. 23, comma 3, lettera a), dove e' scritto: " .. 11 per gli istituti di istruzione artistica secondaria superiore,", leggasi: " .. 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore,"; alla pag. 32, all'art. 24, comma 11, dove e' scritto: "11. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione .. ", leggasi: "11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione .. ", ed alla stessa pagina, all'art. 25, comma 1, lettera e), dove e' scritto: " e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente ai ruoli del personale docente di ruolo .. ", leggasi: " e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo .. "; alla pag. 35, all'art. 28, comma 9, in luogo delle parole: " .. tra organi a livello provinciale decide il Ministro", leggasi: " .. tra organi a livello provinciale decide il Ministero"; alla pag. 36, all'art. 32, nella rubrica, invece di: "liste dei candidati del personale docente", leggasi: "liste dei candidati del personale docente e direttivo"; alla pag. 40, all'art. 60, comma 2, dove e' scritto: " .. sempre e se non ne derivi maggior onere per l'erario", leggasi: " .. sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario"; alla pag. 42, all'art. 67, comma 5, all'ultimo periodo, in luogo delle parole: "approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione", leggasi: "approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione"; alla pag. 44, all'art. 77, comma 1, in luogo di: " .. dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1979", leggasi: " .. dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979", ed alla stessa pagina, all'art. 79, comma 1, in luogo di: " .. della legge 26 maggio 1978 n. 196,", leggasi: " .. della legge 16 maggio 1978, n. 196,"; alla pag. 50, all'art. 107, comma 4, dove e' scritto: " .. della citata legge 1960 n. 1014,", leggasi: " .. della citata legge n. 1014 del 1960,"; alla pag. 57, all'art. 140, comma 1, in luogo delle parole: " .. la scuola elementare con classi, per ambliopi e tardivi.", leggasi: " .. la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi."; alle pagg. 69 e 70, all'art. 198, commi 3, 4, lettera e), 7 e 10, in luogo della parola: "Ministro", leggasi: "Ministero"; alla pag. 78, all'art. 244, alla fine del comma 1, dove e' scritto: "S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1982, n. 466).", leggasi: "S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).", ed allo stesso art. 244, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6."; alla pag. 81, all'art. 254, comma 1, in luogo della parola: "Ministro della pubblica istruzione,", leggasi: "Ministero della pubblica istruzione,"; alla pag. 86, all'art. 270, il comma 14 si compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro; alla pag. 87, all'art. 273, dove e' scritto: "9. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede .. ", leggasi: "9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede .. "; alla pag. 97, all'art. 315, al comma 1, la lettera a) si compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro; alla pag. 101, all'art. 326, comma 15, dove e' scritto: "15. Il Ministro della pubblica istruzione .. ", leggasi: "15. Il Ministero della pubblica istruzione .. "; alla pag. 107, all'art. 361, comma 3, dove e' scritto: " .. tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente .. ", leggasi: " .. tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturita' esclusivamente .. "; alla pag. 115, all'art. 397, comma 3, dove e' scritto: " .. ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione, .. ", leggasi: " .. ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, .."; alla pag. 117, all'art. 401, il comma 3 si compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro; alla pag. 126, all'art. 437, comma 1, dove e' scritto: "1. Il personale docente e direttivo della scuola .. ", leggasi: "1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola .. "; alla pag. 127, all'art. 441, dove e' scritto: " .. e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti .. ", leggasi: " .. e classi di altri istituti funzionanti .. "; alla pag. 130, all'art. 454, comma 2, dove e' scritto: "2. Il Ministro della pubblica istruzione .. ", leggasi: "2. Il Ministero della pubblica istruzione .. "; alla pag. 142, all'art. 499, comma 1, dove e' scritto: " .. la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera d) del comma 2 dell'art. 492, .. ", leggasi: " .. la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, .. "; alla pag. 143, all'art. 503, comma 3, dove e' scritto: " .. e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere .. ", leggasi: " .. e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere .. "; alla pag. 143, all'art. 503, comma 4, dove e' scritto: " .. e' attribuita al capo del servizio centrale la competenza a provvedere .. ", leggasi: " .. e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere .. "; alla stessa pag. 143, all'art. 506, comma 3, dove e' scritto: " .. dal Ministro per la pubblica istruzione.", leggasi: " .. dal Ministero della pubblica istruzione."; alla pag. 146, all'art. 521, comma 1, dove e' scritto: "1. Alla copertura dei posti di insegnamento .. ", leggasi: "1. Alla copertura delle ore di insegnamento .. "; alla pag. 149, all'art. 528, comma 1, le parole: "con esclusione di quelle di cui all'art. 527" sono soppresse; alla pag. 150, all'art. 540, ai commi 1 e 2, in luogo della parola: "al Ministro", leggasi: "al Ministero"; alla pag. 153, all'art. 551, comma 3, dove e' scritto: " .. con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione.", leggasi: " .. con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione."; alla pag. 154, all'art. 554, comma 5, in fine, dopo le parole: " .. alla data del 5 luglio 1988.", in luogo del punto e' apposta una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'art. 587."; alla pag. 155, all'art. 557, comma 1, in fine, dopo le parole: " .. per la qualifica cui accedono.", in luogo del punto e' apposta una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche."; alla stessa pag. 155, all'art. 559, comma 1, dove e' scritto: "1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici ed economici, ha effetto .. ", leggasi: "1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto .. "; alla pag. 156, all'art. 569, al comma 1, in fine, dopo le parole: " .. ai soli fini economici.", e' aggiunto in continuazione il seguente periodo: "sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."; alla pag. 159, all'art. 582, comma 5, dopo le parole: "le condizioni previste dai commi medesimi, e" e' apposta una virgola e sono inserite le seguenti parole: "per le supplenze temporanee di cui al comma 4,"; alla pag. 161, all'art. 591, comma 5, dove e' scritto: " .. con decreti del Ministro della pubblica istruzione,", leggasi: " .. con decreti del Ministero della pubblica istruzione,"; alla pag. 164, all'art. 606, comma 1, dove e' scritto: "1. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1", leggasi: "1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605,"; alla pag. 167, all'art. 618, comma 6, dove e' scritto: "6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 4", leggasi: "6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5", ed in luogo delle parole: "Ministro della pubblica istruzione", leggasi: Ministero della pubblica istruzione."; alla pag. 167, all'art. 622, al comma 2, primo periodo, e al comma 6, primo periodo, in luogo delle parole: "Ministro della pubblica istruzione", leggasi: "Ministero della pubblica istruzione"; alla pag. 169, all'art. 626, in fine, al comma 1, le parole: "e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 456" sono soppresse; alla pag. 173, all'art. 647, al comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: "Gli ispettori tecnici, direttori didattici e i docenti .. ", leggasi: "Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti .. ", mentre all'art. 647, comma 2, dove e' scritto: "2. I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro servizio .. ", leggasi: "2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio .. "; alla pag. 185, nella tabella 3 (art. 548), nel quadro riguardante gli "Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dei circoli didattici delle scuole materne ed elementari, sotto la voce "Numero delle classi o delle sezioni", tra la previsione: "fino a 30" e la previsione "fino a 40" e' inserita la previsione: "fino a 35", mentre in corrispondenza, nella fincatura dei "Coordinatori" amministrativi e' inserito il numero " 1" e nella fincatura dei "Collaboratori" amministrativi e' ugualmente inserito il numero " 1".