Modificazione agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno e n. 9 di Calalzo di Cadore nella regione Veneto.(GU n.280 del 30-11-1994)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visti i propri decreti del 31 ottobre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988) e del 22 febbraio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Veneto il primo e parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo; Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una piu' razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego; Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti; Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego del Veneto nella seduta del 2 giugno 1994, concernente l'opportunita' di trasferire il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) dall'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno a quello della sezione n. 9 con sede a Calalzo di Cadore e ritenuto di dover provvedere in conformita' al medesimo; Decreta: Provincia di Belluno. Il comune di Perarolo di Cadore, gia' appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno, viene trasferito alla sezione circoscrizionale n. 9 con sede a Calalzo di Cadore. Per effetto del disposto di cui al punto precedente, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 con sede a Belluno e n. 9 con sede a Calalzo di Cadore sono cosi' modificati: n. 7 di Belluno, con sede a Belluno, comprendente i comuni di: Belluno, Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre, Trichiana, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore; n. 9 di Calalzo di Cadore, con sede a Calalzo di Cadore, comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore. Roma, 26 settembre 1994 Il Ministro: MASTELLA