Ripartizione dei fondi disponibili per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per il 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.(GU n.280 del 30-11-1994)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 642 del 22 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994) contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con il quale, al comma 1, si autorizza per il primo semestre 1994 la spesa di lire 285 miliardi al fine di consentire, entro il limite di stanziamento predetto, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' di un contributo per le imprese di autotrasporto aderenti ad uno dei Paesi membri della Unione europea rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano; Tenuto conto che presupposto per l'adozione dei decreti da adottarsi dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze per la distribuzione delle somme corrispondenti e' la ripartizione tra le due categorie beneficiarie del fondo globale stanziato; Considerato che il criterio su cui si fonda il riparto dell'ammontare globale dello stanziamento tra le due categorie trae motivo dal diverso percorso effettuato sul territorio italiano e che, al fine della compensazione dei maggiori costi di trasporto sopportati, si e' quantificata una cifra corrispondente al 5,25% del fondo previsto; Decreta: L'ammontare della spesa di lire 285 miliardi in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei Paesi membri della Unione europea, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto sostenuti, e' ripartito, rispettivamente, in lire 270 e 15 miliardi tra le due predette categorie. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 1994 Il Ministro: FIORI