Proroga dei termini per modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127.(GU n.288 del 10-12-1994)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1993 e 24 gennaio 1994, costitutivi della commissione di studio per il riordino dei programmi dei corsi di specializzazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, fissati con decreti ministeriali 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988; Considerato che la suddetta commissione ha ultimato i propri lavori e che la relativa proposta di nuovi programmi e' attualmente all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il prescritto parere obbligatorio; Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, e in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno; Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345; Considerato che gli emanandi nuovi programmi comporteranno la necessita' di conseguenziali modifiche alla vigente ordinanza n. 127/91 al fine di rendere piu' efficace la gestione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; Ritenuta pertanto, l'opportunita', in attesa del completamento delle procedure per la definizione dei nuovi programmi, di prorogare il termine di cui al citato art. 38 dell'ordinanza ministeriale n. 127/91; Ordina: Art. 1. Limitatamente all'anno scolastico 1995-96, il termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/91 citata nelle premesse, fissato al 10 dicembre del corrente anno, e' prorogato al 28 febbraio 1995. Roma, 30 novembre 1994 Il Ministro: D'ONOFRIO