Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 1994 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.(GU n.296 del 20-12-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'articolo 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la lettera n. 420434 in data 9 dicembre 1994 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1995; Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1994 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1993 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti e' stata pari all'8,7 per cento; Ritenuta pertanto l'opportunita' di confermare, per l'anno 1995, la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al nove per cento; Decreta: I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1995, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione pari al nove per cento dei predetti premi. Roma, 12 dicembre 1994 Il direttore generale: CINTI