MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 18 ottobre 1994 

  Differimento dei termini per il parere in merito alle richieste  di
autorizzazione  per  interventi  ricadenti  nelle  aree  definite dal
perimetro provvisorio dei Parchi nazionali del  Gran  Sasso  e  Monti
della  Laga e della Maiella di cui al decreto ministeriale 4 novembre
1993.
(GU n.301 del 27-12-1994)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visti  i  decreti ministeriali del 4 novembre 1993 con i quali sono
state stabilite le perimetrazioni  provvisorie  e  sono  state  poste
misure di salvaguardia a protezione del Parco nazionale della Maiella
e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
  Considerato  che  i  citati  decreti  ministeriali  prevedono  che,
nell'ambito del perimetro dei parchi  nazionali  perimetrati  in  via
provvisoria,   nelle   more   della  costituzione  dell'organismo  di
gestione, siano sottoposti ad autorizzazione ministeriale determinate
categorie di interventi di modificazione e trasformazione dello stato
dei luoghi;
  Visto che all'art. 9, comma 2, dei citati decreti ministeriali  del
4   novembre   1993  e'  previsto  che  tali  autorizzazioni,  previa
istruttoria del Servizio conservazione della  natura,  devono  essere
rilasciate  entro  sessanta  giorni  rinviabili  una  sola  volta  di
ulteriori trenta giorni e che decorsi tali  termini,  in  assenza  di
formulazione  del  parere,  la richiesta di autorizzazione si intende
concessa;
  Rilevato che per l'istruttoria  tecnica  e'  necessario  effettuare
sopralluoghi e approfonditi studi degli incartamenti presentati e che
i  tempi  previsti  dal  decreto  ministeriale  4  novembre  1993 non
risultano sufficienti per evitare il formarsi del  silenzio  assenso,
stante la notevole carenza di personale qualificato;
  Rilevato  che  sono stati istituiti ma non sono ancora operanti gli
organismi di gestione previsti all'art. 34, comma 3, della  legge  n.
394/1991;
  Considerato  che  la  previsione  del silenzio assenso determina il
rischio gravissimo che nei parchi nazionali di cui ai citati  decreti
ministeriali  del  4  novembre  1993,  ancora  privi  di organismi di
gestione,  possano  effettuarsi  interventi  di   modificazione   del
territorio   tali  da  distruggere  beni  ambientali  protetti  e  di
conseguenza  arrecare  gravi  ed  irreparabili  danni  al  patrimonio
naturalistico nazionale;
  Ritenuto che sussistono i requisiti di necessita' ed urgenza;
                               Ordina:
                           Articolo unico
  1. I termini di "sessanta" e "trenta" giorni, previsti dall'art. 9,
comma  2, dei decreti del 4 novembre 1993 con cui sono state definite
le perimetrazioni provvisorie e le misure provvisorie di salvaguardia
dei Parchi nazionali del Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  e  della
Maiella, sono sostituiti rispettivamente da "centoventi" e "sessanta"
giorni.
  2. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione
inviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, per le
quali  non  siano ancora decorsi i termini previsti dai decreti del 4
novembre 1993.
  3.  La  presente ordinanza ha efficacia fino all'insediamento degli
organismi di gestione dei suddetti Parchi nazionali e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.
  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  dalla   data   di   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                                Il Ministro: MATTEOLI
Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 215