Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attivita' di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.(GU n.303 del 29-12-1994)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concernente l'attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale; Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 256 che prevede che dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di detta attivita'; Considerato che alcune categorie di soggetti ai quali e' stato riconosciuto il diritto all'esercizio dell'attivita' indipendentemente dal possesso dell'attestato sono state gia' individuate per legge; Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie sono effettuate, nel rispetto della richiamata direttiva comunitaria, con decreto del Ministro della sanita'; Considerato che i corsi biennali per il conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del secondo semestre del corrente anno; Considerato che i requisiti per l'accesso all'esercizio della medicina generale, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i seguenti: iscrizione all'albo professionale e non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; Ritenuto conseguentemente che sussiste, per tutti coloro che sono in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il diritto acquisito a poter esercitare l'attivita' di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in particolare l'art. 7 che dispone in ordine ai diritti acquisiti; Ritenuto conforme alla disciplina della direttiva n. 86/457/CEE tale riconoscimento; Ritenuto, pertanto, di individuare nei medici che conseguono l'abilitazione professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore categoria che ha diritto ad esercitare in qualita' di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo professionale ed il possesso degli altri requisiti previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992; Decreta: Art. 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, tutti i medici abilitati all'eserczio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalita' previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1994 Il Ministro: COSTA