DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994
Adeguamento delle aliquote delle accise sull'alcole etilico e sui prodotti alcoolici intermedi alle aliquote minime comunitarie.(GU n.304 del 30-12-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 34 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunita' europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il medesimo decreto-legge, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale, sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, con il quale e' stato disposto che il valore dell'ECU, da applicare al valore dell'accisa, e' quello fissato il primo giorno lavorativo del mese di ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; e che l'accisa cosi' determinata e' applicabile dal 1 gennaio dell'anno civile successivo; Vista la comunicazione della Commissione CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/277/2 del 4 ottobre 1994, dalla quale risulta che il valore dell'ECU alla data del 3 ottobre 1994, primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1994, era pari a lire 1932,52; Considerato che risultano inferiori alle aliquote minime, fissate secondo le disposizioni della citata direttiva n. 92/84/CEE, sia l'aliquota dell'accisa prevista per i prodotti alcolici intermedi, dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), sia l'aliquota ridotta fissata dall'art. 5, comma 3, del predetto decreto-legge n. 557 del 1993, con riferimento agli alcoli indicati nell'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 331 del 1993; Considerata la necessita' di adeguare le aliquote delle accise relative ai suddetti prodotti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. L'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da L. 84.000 a L. 87.000 per ettolitro. 2. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'art. 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stabilita nella misura di L. 83.600 per ettolitro anidro. 3. Le aliquote stabilite nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI