MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1994 

  Trasferimento di un  credito  dalla  soppressa  Cassa  di  soccorso
A.T.A.M.  di  Livorno  alla  Cassa  di  soccorso A.C.I.T. di Pisa, in
liquidazione.
(GU n.304 del 30-12-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei  crediti  da  uno  ad
altro   degli   enti  in  liquidazione  che  sono  assoggettati  alla
disciplina della legge stessa;
  Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato B;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con
il quale sono stati individuati ai sensi e per gli effetti  dell'art.
12-bis  della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di
assistenza di malattia  da  sopprimere  e  tra  questi  la  Cassa  di
soccorso  A.T.A.M.  (Azienda  trasporti  autofiloviari municipali) di
Livorno;
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 concernente la nomina
dei commissari liquidatori della Cassa di soccorso per  il  personale
delle aziende autoferrotranviarie;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro
-  di  cui  alla citata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale
per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti  disciolti
-  provvede  alla  prosecuzione della liquidazione delle gestioni non
chiuse;
  Accertato che per effetto della convenzione stipulata tra il comune
di Livorno ed il Consorzio ferroviario Pisa-Livorno a decorrere dal 1
gennaio 1979  l'Azienda  A.T.A.M.  di  Livorno  viene  unificata  con
l'A.C.I.T. di Pisa (Azienda consorziale interprovinciale trasporti);
  Visto  lo  stato  patrimoniale  di  fine  gestione  predisposto dal
commissario liquidatore ed approvato  dal  collegio  sindacale  della
cassa soccorso A.T.A.M.;
  Accertato  che  resta da riscuotere un credito totale nei confronti
dell'A.C.I.T. di  Pisa  di  L.  140.826.840  per  residuo  assistenza
economica  di  malattia  dell'anno  1979  e per aliquote 1,65% di cui
all'art. 4 della legge n. 386/1974;
  Considerato che nonostante le continue richieste, l'A.C.I.T. non ha
ancora estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui  occorre  procedere
all'emissione  di  ingiunzione  di pagamento, cosi' come previsto dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Testo unico delle norme per  la
riscossione delle entrate patrimoniali";
  Considerato  che,  al  fine  di  accelerare  la  definizione  delle
operazioni liquidatorie, e' necessario trasferire, ai sensi dell'art.
13-bis della citata legge n. 1404/1956,  il  suddetto  credito  della
Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T.
di Pisa;
                              Decreta:
  Il  credito della soppressa Cassa di soccorso A.T.AM. di Livorno di
L.    140.826.840    nei    confronti    dell'Azienda     consorziale
interprovinciale   trasporti   (A.C.I.T.)  e'  trasferito,  ai  sensi
dell'art. 13-bis della citata  legge  n.  1404/1956,  alla  Cassa  di
soccorso  A.C.I.T. di Pisa la quale versera' il predetto importo alla
citata Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno al fine di consentire la
conclusione delle operazioni di liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI