Trasferimento di un credito dalla soppressa Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa, in liquidazione.(GU n.304 del 30-12-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa; Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato B; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e tra questi la Cassa di soccorso A.T.A.M. (Azienda trasporti autofiloviari municipali) di Livorno; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori della Cassa di soccorso per il personale delle aziende autoferrotranviarie; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - di cui alla citata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; Accertato che per effetto della convenzione stipulata tra il comune di Livorno ed il Consorzio ferroviario Pisa-Livorno a decorrere dal 1 gennaio 1979 l'Azienda A.T.A.M. di Livorno viene unificata con l'A.C.I.T. di Pisa (Azienda consorziale interprovinciale trasporti); Visto lo stato patrimoniale di fine gestione predisposto dal commissario liquidatore ed approvato dal collegio sindacale della cassa soccorso A.T.A.M.; Accertato che resta da riscuotere un credito totale nei confronti dell'A.C.I.T. di Pisa di L. 140.826.840 per residuo assistenza economica di malattia dell'anno 1979 e per aliquote 1,65% di cui all'art. 4 della legge n. 386/1974; Considerato che nonostante le continue richieste, l'A.C.I.T. non ha ancora estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui occorre procedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, cosi' come previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali"; Considerato che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, e' necessario trasferire, ai sensi dell'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, il suddetto credito della Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa; Decreta: Il credito della soppressa Cassa di soccorso A.T.AM. di Livorno di L. 140.826.840 nei confronti dell'Azienda consorziale interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa la quale versera' il predetto importo alla citata Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1994 Il Ministro: DINI