MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1994 

  Determinazione  della  nuova   misura   dell'assegno   mensile   di
incollocabilita'.
(GU n.304 del 30-12-1994)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato
art.  180  puo'  essere rideterminato sono in aumento con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il  Comitato
centrale    dell'A.N.M.I.L.,    ora    sostituito   dal   Commissario
straordinario dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
prevede,  tra  l'altro,  la  riliquidazione con cadenza annuale delle
prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.;
  Vista   la   delibera   n.   42   del   commissario   straordinario
dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21
ottobre  1978, n. 641, il 7 ottobre 1994, con cui si propone il nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1994;
  Considerato che la misura proposta e' stata determinata sulla  base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1990 e il 1993 e registrata dall'I.S.T.A.T., risultata pari al 16,88;
  Ritenuto  di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
   Considerato che  per  l'anno  1993  non  si  e'  dato  luogo  alla
rideterminazione dell'assegno in questione a motivo della sospensione
prevista  dall'art.  2  del  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991;
                              Decreta:
  Con effetto dal 1 luglio 1994  l'importo  mensile  dell'assegno  di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 307.750.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA