Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilita'.(GU n.304 del 30-12-1994)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato art. 180 puo' essere rideterminato sono in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal Commissario straordinario dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale delle prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.; Vista la delibera n. 42 del commissario straordinario dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 7 ottobre 1994, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1994; Considerato che la misura proposta e' stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1990 e il 1993 e registrata dall'I.S.T.A.T., risultata pari al 16,88; Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita'; Considerato che per l'anno 1993 non si e' dato luogo alla rideterminazione dell'assegno in questione a motivo della sospensione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1994 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 307.750. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1994 Il Ministro: MASTELLA