Equipollenza delle lauree in chimica e in chimica industriale al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.(GU n.304 del 30-12-1994)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il parere espresso dal Comitato universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993; Decreta: Le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avente valore legale sono equipollenti al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 1994 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica COLOMBO Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1994 Registro n. 1 Universita', foglio n. 153