Determinazione, per l'anno 1995, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.(GU n.304 del 30-12-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 1 dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101; Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria; Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale); Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; Visto i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonche' il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1995; Decreta: La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,30 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1994 Il Ministro: DINI