MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.2 del 3-1-1995)

   Con   decreto   ministeriale  17  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di  Servola,
con   sede   in   Trieste  e  unita'  di  Trieste,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con
sede in Trieste e unita' di Trieste, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5  agosto
1994 al 17 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  17  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola,
con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Trieste,  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 5 agosto 1994 al 30 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni  nella  legge
26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Pirelli cavi, unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo
dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Sitie
impianti, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro  da  40  ore  a  24,8  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  centodieci lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a centoquarantatre unita', per  il  periodo
dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16014 del 7 ottobre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. A.C.R. - Arte ceramica romana di
Angelo Caruso & C., con sede in Pomezia (Roma) e  unita'  di  Pomezia
(Roma),    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  2  febbraio  1994  al  1
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Norasac,  con  sede in Mugnano
(Napoli)  e  unita'  di   Mugnano   (Napoli),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Cartacartex,   con   sede   in
Cittaducale  (Rieti)  e unita' di Cittaducale (Rieti), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e
coperture, con sede in Roma e  unita'  di  Roma,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con  sede
in Taranto e unita' di Caivano (Napoli), Rutigliano (Bari) e Taranto,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15222 del 3 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fasano,  con sede in Taranto e
unita' di Caivano (Napoli), Crotone (Catanzaro),  Gallipoli  (Lecce),
Porto  Torres  (Sassari),  Taranto  e  uffici  di  Taranto  e Caivano
(Napoli),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1  agosto 1993 al 31
luglio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15235 del 3 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cesa  A  &  C.,  con  sede  in
Alessandria e unita' di Alessandria, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 luglio
1994 al 19 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa,
con sede in Montefredane (Avellino) e unita'  di  Montefredane  Prata
P.V. (Avellino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Prometa,
con  sede  in  Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata
P.V. (Avellino), per il periodo dal 1  luglio  1994  al  31  dicembre
1994.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S.
Fabbricazione  macchine  utensili  (Gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Rovereto  (Trento)  e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal
15 marzo 1994 al 14 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S.
Fabbricazione  macchine  utensili  (Gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Rovereto  (Trento)  e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal
15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Saimp
sistemi, con sede in Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 15
marzo 1994 al 14 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  F.M.I.,  con  sede  in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 1 aprile
1994 al 31 marzo 1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Vianini Industria, con sede in
Roma e unita' di Aprilia (Latina), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
3 maggio 1994 al 2 maggio 1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli  Costanzo,  con  sede in
Misterbianco (Catania), cantieri in provincia di Catania e uffici  di
Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio
1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Labor, con sede in Foiano della
Chiana  (Arezzo)  e  unita'  di  Foiano  della  Chiana  (Arezzo),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con  sede  in  Catania  e
unita'  di  Catania,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 29 marzo
1994 al 28 settembre 1994.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro  trattamenti  superficiali,
con  sede  in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni di  Sarno,  con  sede  in
Somma  Vesuviana  (Napoli)  e  unita' di Somma Vesuviana (Napoli), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio
1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Meditele impianti, con sede in
Catania e unita' di  Catania,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
19 luglio 1994 al 18 luglio 1995.
   La  proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  21  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M.  -  Costruzioni  componenti
meccanici,  con  sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di S.
Giorgio a  Cremano  (Napoli),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
14 giugno 1994 al 13 giugno 1995.
   La  proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto  ministeriale  21  novembre  1994  e'  accertata  la
condizione di crisi aziendale della ditta S.r.l. Editrice romana, con
sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 maggio  1993  al
28 maggio 1995.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  al  precedente  comma,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale,   in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Editrice romana, con  sede  in  Roma  e
unita'  di  Roma,  per  il  periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre
1993, e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2  marzo  1994,
n. 14343.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994.
   Con   decreto  ministeriale  21  novembre  1994  e'  accertata  la
condizione di crisi di cui all'art.  35,  comma  3,  della  legge  n.
416/81, della ditta S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma
e  unita'  di Roma e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31
ottobre 1995.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  al  precedente  comma,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei   lavoratori   interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Edit Editoriale italiana con sede in
Roma e unita' di Roma e Milano per il periodo dal 1 novembre 1993  al
31 ottobre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  21  novembre  1994  e'  accertata   la
condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. L'Unita',
dal  27  luglio  1994  L'Arca  editrice, con sede in Roma e unita' di
Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1  gennaio  1994
al 31 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  al  precedente  comma,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale,   in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. L'Unita', dal  27  luglio  1994  L'Arca
editrice,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Roma, Milano e filiali
nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta  S.n.c.
Giannattasio  Leonardo  e  Matteo,  con  sede in Montecorvino Rovella
(Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 16 febbraio 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.n.c.
Giannattasio Leonardo e Matteo,  con  sede  in  Montecorvino  Rovella
(Salerno)  e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo
dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza
16 agosto 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unita' di Foggia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 aprile 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 15 novembre  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unita'  di  Foggia,  per  il
periodo dal 15 maggio 1994 al 31 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
15 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  19  luglio  1993  al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a.
Meditele impianti, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 19  luglio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Meditele impianti, con sede in Catania e unita' di  Catania,  per  il
periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 19
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  giugno  1993  al 13 giugno 1994, della ditta S.r.l.
C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S.  Giorgio  a
Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  26  aprile 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
C.C.M.  -  Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a
Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano  (Napoli),  per  il
periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta  S.r.l.
I.R.E.M.A.S., con sede in Portici (Napoli) e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 26 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
I.R.E.M.A.S.,  con  sede in Portici (Napoli) e unita' di Salerno, per
il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994  con  decorrenza  6
marzo 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994,  della  ditta  S.r.l.
CEI Systems, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S.
Nicola La Strada (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. CEI Systems, con sede in S.  Nicola  La
Strada  (Caserta)  e  unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  6
dicembre 1993;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   CEI
Systems,  con  sede  in  S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S.
Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 6  giugno  1994  al  5
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
Acierno, con sede in Palermo e unita' di Palermo.
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Acierno,  con  sede  in  Palermo  e unita' di Palermo, per il periodo
dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto  1994  con  decorrenza  8
agosto 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Costruttori,  con  sede  in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  per  il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  18  ottobre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita'  di  Napoli,  per  il
periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 18
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994,  della  ditta  S.r.l.
Mareco  costruzioni  aeronautiche,  con  sede in Carinaro (Caserta) e
unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con
sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta),
per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza
4 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 4 novembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Mareco
costruzioni  aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di
Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1994 al  3
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 giugno 1994 con decorrenza 4
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della  ditta  S.r.l.
Elettronica  Mareco,  con  sede  in  Carinaro  (Caserta)  e unita' di
Gricignano d'Aversa (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Elettronica  Mareco,  con  sede  in
Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per  il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di   integrazine
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 1 ottobre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettronica
Mareco, con  sede  in  Carinaro  (Caserta)  e  unita'  di  Gricignano
d'Aversa  (Caserta), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994  con  decorrenza  1
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro
e unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro
e unita' di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto 1994 al  29  agosto
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza
14 agosto 1994.
   Contributo addizionale: no - Fallimento.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 25 ottobre  1993  al  24  ottobre  1994,
della ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unita' di
Terlizzi (Bari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A   seguito   dell'approvazione   di   sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio pugliese,  con
sede  in  Bari  e  unita'  di  Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25
ottobre 1993 al 24 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza  25
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  25  ottobre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e  unita'  di  Terlizzi
(Bari), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  aprile 1994 con decorrenza 25
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al  31  ottobre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa),
centri commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  15  luglio  1994  con  effetto dal 1
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in  Pontedera  (Pisa),
centri  commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa), per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
1 maggio 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della
ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa)  e
unita' di Arcore (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  15  luglio  1994  con  effetto  dal  1
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e
unita' di Arcore (Milano), per il periodo dal 1  giugno  1994  al  30
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza
1 giugno 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per il periodo
dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal
16 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam
costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il  periodo
dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. S.L.M. -
Societa' lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona)  e
unita' di S. Bonifacio (Verona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.L.M. Societa' lavorazione metalliche,
con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di S. Bonifacio  (Verona),
per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4  marzo 1994 con decorrenza 7
marzo 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della
ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unita'
Baranzate di Bollate (Milano) e Somma Vesuviana (Napoli), filiali  di
Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e Padova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 30 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  20  giugno  1994  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla  ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e
unita' di Baranzate di Bollate (Milano), e Somma Vesuviana  (Napoli),
filiali  di  Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e
Padova per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994  con  decorrenza  6
marzo 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Manifatture  Lane  Gaetano  Marzotto  e  Figli, con sede in Vicenza e
unita' di Matelica (Macerata).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Manifatture Lane Gaetano Marzotto e
Figli, con sede in Vicenza e unita' di Matelica  (Macerata),  per  il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24
gennaio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture
Lane Gaetano Marzotto e Figli,  con  sede  in  Vicenza  e  unita'  di
Matelica  (Macerata), per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con  decorrenza  24
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della  ditta  S.r.l.
Tepor,  con  sede  in  Cagliari,  unita'  di  Cagliari e manutenzione
impianti SIP.
   Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unita' di
Cagliari manutenzione impianti SIP, per il  periodo  dal  1  dicembre
1993 al 31 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1993 con decorrenza
1 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1993,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tepor, con
sede in Cagliari, unita' di Cagliari manutenzione impianti  SIP,  per
il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 giugno 1994 con decorrenza 1
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.