MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1994 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS,  di  cui  alle
leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo
1 gennaio-30 giugno 1995.
(GU n.3 del 4-1-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  giugno  1990,  n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista la legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  2  ottobre  1993, n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990,  modificato
dal  decreto  ministeriale  25  marzo  1991, del 24 giugno 1993 e, da
ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il  quale  ha
stabilito  che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
di cui alle leggi sopramenzionate, la misura  massima  del  tasso  di
interesse  annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media
aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione
titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia,
e della media mensile aritmetica semplice dei tassi  giornalieri  del
RIBOR,  rilevati  dal  Comitato  di  gestione  mercato telematico dei
depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come
sopra calcolato,  arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso  o  per
difetto,  allo  0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura
dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n.  492/1993,  regolate
dai  decreti  ministeriali del 27 ottore 1990, del 25 marzo 1991, del
24 giugno 1993 e dal decreto interministeriale del 17 febbraio 1994:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 11,653%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,8095%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di  cui  alle  leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e' pari al 10,60%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1995 e' pari all'11,40%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO