MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

          Sospensione della riscossione di imposte erariali
                       dovute da due societa'
(GU n.4 del 5-1-1995)

   Con  decreto 28 novembre 1994 la riscossione del carico tributario
di L.  497.480.120,  dovuto  dalla  S.r.l.  Freddindustria  magazzini
generali,  con  sede  legale in Marino, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle
entrate  per il Lazio - sezione staccata di Latina, nel provvedimento
di esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  menterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto 28 novembre 1994 la riscossione del carico tributario
di L. 1.402.985.398, dovuto  dalla  Industria  casearia  Monte  Gemma
S.p.a.,  con  sede  legale  in Ceccano, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle
entrate   per   il   Lazio  -  sezione  staccata  di  Frosinone,  nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46. Il concessionario, in via cautelare, menterra' in vita gli atti