N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1993

                                N. 793
 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal giudice istruttore presso  il
 tribunale  di  Camerino  nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
 Leboroni Tancredi e la u.s.l. n. 20 di Camerino
 Sanita' pubblica - Azione esecutiva nei confronti delle UU.SS.LL. -
    Impignorabilita' dei crediti  delle  UU.SS.LL.  nei  limiti  degli
    importi  corrispondenti  agli stipendi ed alle competenze comunque
    spettanti al  personale  dipendente  o  comunque  convenzionato  -
    Conseguente creazione di ingiustificato privilegio in favore della
    p.a.  -  Irragionevole disparita' di trattamento con incidenza sul
    diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori  della  pubblica
    amministrazione.
 (D.L. 18 gennaio 1993, n. 18 (recte: n. 9), art. 1, quinto comma,
    convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.4 del 19-1-1994 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Sciogliendo  la  riserva posta all'udienza del 25 ottobre 1993 nel
 processo civile n. 32/1993 r.g.a.c.c., pendente tra Leboroni Tancredi
 e la u.s.l. n. 20 di Camerino;
    Esaminati gli atti e le deduzioni delle parti;
                           RILEVATO IN FATTO
      che il Leboroni, creditore della u.s.l. suddetta  per  l'importo
 di L. 143.289.799, agiva ai sensi dell'art. 543 del c.p.c. al fine di
 sottoporre  a pignoramento tutti i crediti vantati dall'ente medesimo
 nei confronti della Banca popolare di Ancona;
      che,  costituendosi  dinanzi  al  pretore  adi'to,   la   u.s.l.
 debitrice   eccepiva  l'impignorabilita'  dei  crediti  suddetti  per
 effetto dell'art. 5 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9;
      che con ordinanza riservata del 26 aprile 1993 il pretore,  dato
 atto  della  dichiarazione  del  terzo  attestante l'esistenza di due
 conti con saldi attivi di L. 361.840.267 e di L. 1.919.708,  rilevava
 altresi'  che  i  medesimi  erano  da  ritenersi  vincolati  ai sensi
 dell'art. 1, quinto comma, del d-l. n. 441/1992, reiterato dal  d.l.
 n. 9/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 67/1993;
      che,  a  dire  dello  stesso giudice, l'efficacia del vincolo di
 destinazione doveva ritenersi subordinata all'emanazione del  decreto
 interministeriale  previsto  dall'art.  1, quinto comma, del d.l. n.
 9/1993;
      che, deliberando  sull'opposizione  della  u.s.l.,  il  pretore,
 affermata  la  propria  incompetenza  per  valore, rimetteva le parti
 dinanzi al tribunale, sospendendo contestualmente l'esecuzione;
      che il giudizio veniva riassunto tanto dal creditore quanto  dal
 debitore,  e  che i due procedimenti venivano poi riuniti all'udienza
 di trattazione;
      che  la  difesa  del  Leboroni  ha   preliminarmente   sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma,
 del d.l. n. 9/1993;
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Reputa il giudicante che sussistono i  presupposti  per  sollevare
 incidente di costituzionalita' dell'art. 1, quinto comma, della legge
 18  marzo  1993,  n. 67, che converte, con modificazioni, il d.l. 18
 gennaio 1993, n. 18, sia in termini di  fondatezza  della  questione,
 sia in termini di rilevanza della medesima sul giudizio in corso.
    Quanto  al  primo  aspetto  appare non manifestamente infondata la
 questione di cui si discute, atteso che per via di una  normativa  di
 privilegio  la  p.a. consegue una posizione di garanzia assolutamente
 eccezionale nell'ordinamento, che non soltanto non  trova  fondamento
 di  ragionevolezza  nella critica situazione delle finanze pubbliche,
 ma che evidenzia sia  una  disparita'  di  trattamento  tra  soggetti
 dell'ordinamento  (nel  che si compendia violazione dell'art. 3 della
 Costituzione), sia una ingiustificata compressione del  diritto  alla
 tutela  giurisdizionale,  atteso  che, per effetto di una norma quale
 quella sospettata di incostituzionalita', si giungerebbe di  fatto  a
 negare ogni possibilita' al creditore di veder soddisfatte le proprie
 ragioni,  e  cio',  si  aggiunga,  per  effetto  di  una destinazione
 vincolata delle somme che in parte trae  spunto  dalla  stessa  fonte
 normativa  (laddove questa fa riferimento agli importi corrispondenti
 a stipendi e competenze spettanti a dipendenti e convenzionati) e  in
 parte   trova  determinazione  in  un  provvedimento  amministrativo,
 qual'e'  il  decreto   interministeriale   menzionato   dalla   norma
 impugnata.
    Non  invocabile  appare  il  parametro  di  cui  all'art. 36 della
 Costituzione, atteso che  la  tutela  che  tale  norma  appresta,  se
 riferibile  anche  al  lavoro autonomo, non puo' concernere i singoli
 rapporti e prestazioni del lavoratore, sebbene la globalita' del  suo
 ruolo   professionale,   e  sotto  tal  profilo  non  appare  che  la
 fattispecie sia in tali termini inquadrabile.
    Nondimeno, si potrebbe osservare che una disciplina  quale  quella
 impugnata   si   risolve,   indirettamente,  in  una  fattispecie  di
 prestazione  patrimoniale  coattiva  che,  sebbene  non  direttamente
 assumibile  a  violazione  dell'art.  23 della Costituzione, presenta
 evidenti  caratteristiche  di  violazione  del  principio   di   buon
 andamento e di imparzialita' della p.a., atteso che, se la diversita'
 di trattamento fra impiego pubblico e privato circa la pignorabilita'
 di  stipendi  e  salari poteva essere una volta invocata a tutela del
 solo principio di buon andamento  dell'amministrazione  (cosi'  Corte
 costituzionale   n.  188/1963,  peraltro  ampiamente  superata  dalle
 recenti e ben note pronunzie sull'art. 2  del  d.P.R.  n.  180/1950),
 appare    difficilmente    compatibile    con    l'altro    principio
 dell'imparzialita' una norma che palesemente discrimina  tra  diversi
 soggetti creditori della p.a.
    Nei  termini  suddetti,  pertanto,  appare  doversi  ritenere  non
 manifestamente    infondata    la    prospettata     questione     di
 incostituzionalita'.
    In ordine al profilo di ammissibilita' della questione, osserva il
 giudicante  che  la  rilevanza  di essa discende dal fatto che, nella
 specie, tutte  le  somme  virtualmente  assoggettabili  a  esecuzione
 presso  terzi  sono  state  vincolate,  merce'  atto  del commissario
 straordinario della u.s.l. convenuta del 17 marzo 1993, n. 145,  alle
 spese per competenze del personale dipendente e convenzionato, atteso
 che  il  fabbisogno  dichiarato  con  tale deliberazione ammonta a L.
 1.980.554.241 al mese, quanto alle dette spese, e a L. 99.486.237  al
 mese  per  il  pagamento dei servizi sanitari essenziali, a fronte di
 una dotazione mensile complessiva di L. 2.047.000.000 da parte  della
 regione Marche.
    Indipendentemente,  dunque,  dal recente decreto interministeriale
 del 15 ottobre 1993 reso in attuazione  dell'art.  1,  quinto  comma,
 della legge n. 67/1993, appare manifesto che la dotazione predetta e'
 destinata   a  esser  sempre  sottratta  alle  azioni  esecutive  dei
 creditori; nel che si coglie la rilevanza, nel caso  concreto,  della
 prospettata questione di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 18
 marzo 1993, n. 67,  che  converte,  con  modificazioni  il  d.l.  18
 gennaio  1993,  n.  18,  in  relazione  agli  artt.  3, 24 e 97 della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale in esito agli adempimenti di cui appresso;
    Dispone  che  l'ordinanza  sia  notificata alle parti in giudizio,
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone, inoltre, che l'ordinanza medesima sia comunicata  a  cura
 della cancelleria ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Camerino, addi' 26 ottobre 1993
                    Il giudice istruttore: IACOBONI
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 94C0016