N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1993
N. 793 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal giudice istruttore presso il tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la u.s.l. n. 20 di Camerino Sanita' pubblica - Azione esecutiva nei confronti delle UU.SS.LL. - Impignorabilita' dei crediti delle UU.SS.LL. nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o comunque convenzionato - Conseguente creazione di ingiustificato privilegio in favore della p.a. - Irragionevole disparita' di trattamento con incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori della pubblica amministrazione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 18 (recte: n. 9), art. 1, quinto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67). (Cost., artt. 3, 24 e 97).(GU n.4 del 19-1-1994 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Sciogliendo la riserva posta all'udienza del 25 ottobre 1993 nel processo civile n. 32/1993 r.g.a.c.c., pendente tra Leboroni Tancredi e la u.s.l. n. 20 di Camerino; Esaminati gli atti e le deduzioni delle parti; RILEVATO IN FATTO che il Leboroni, creditore della u.s.l. suddetta per l'importo di L. 143.289.799, agiva ai sensi dell'art. 543 del c.p.c. al fine di sottoporre a pignoramento tutti i crediti vantati dall'ente medesimo nei confronti della Banca popolare di Ancona; che, costituendosi dinanzi al pretore adi'to, la u.s.l. debitrice eccepiva l'impignorabilita' dei crediti suddetti per effetto dell'art. 5 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9; che con ordinanza riservata del 26 aprile 1993 il pretore, dato atto della dichiarazione del terzo attestante l'esistenza di due conti con saldi attivi di L. 361.840.267 e di L. 1.919.708, rilevava altresi' che i medesimi erano da ritenersi vincolati ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del d-l. n. 441/1992, reiterato dal d.l. n. 9/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 67/1993; che, a dire dello stesso giudice, l'efficacia del vincolo di destinazione doveva ritenersi subordinata all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, quinto comma, del d.l. n. 9/1993; che, deliberando sull'opposizione della u.s.l., il pretore, affermata la propria incompetenza per valore, rimetteva le parti dinanzi al tribunale, sospendendo contestualmente l'esecuzione; che il giudizio veniva riassunto tanto dal creditore quanto dal debitore, e che i due procedimenti venivano poi riuniti all'udienza di trattazione; che la difesa del Leboroni ha preliminarmente sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del d.l. n. 9/1993; RITENUTO IN DIRITTO Reputa il giudicante che sussistono i presupposti per sollevare incidente di costituzionalita' dell'art. 1, quinto comma, della legge 18 marzo 1993, n. 67, che converte, con modificazioni, il d.l. 18 gennaio 1993, n. 18, sia in termini di fondatezza della questione, sia in termini di rilevanza della medesima sul giudizio in corso. Quanto al primo aspetto appare non manifestamente infondata la questione di cui si discute, atteso che per via di una normativa di privilegio la p.a. consegue una posizione di garanzia assolutamente eccezionale nell'ordinamento, che non soltanto non trova fondamento di ragionevolezza nella critica situazione delle finanze pubbliche, ma che evidenzia sia una disparita' di trattamento tra soggetti dell'ordinamento (nel che si compendia violazione dell'art. 3 della Costituzione), sia una ingiustificata compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, atteso che, per effetto di una norma quale quella sospettata di incostituzionalita', si giungerebbe di fatto a negare ogni possibilita' al creditore di veder soddisfatte le proprie ragioni, e cio', si aggiunga, per effetto di una destinazione vincolata delle somme che in parte trae spunto dalla stessa fonte normativa (laddove questa fa riferimento agli importi corrispondenti a stipendi e competenze spettanti a dipendenti e convenzionati) e in parte trova determinazione in un provvedimento amministrativo, qual'e' il decreto interministeriale menzionato dalla norma impugnata. Non invocabile appare il parametro di cui all'art. 36 della Costituzione, atteso che la tutela che tale norma appresta, se riferibile anche al lavoro autonomo, non puo' concernere i singoli rapporti e prestazioni del lavoratore, sebbene la globalita' del suo ruolo professionale, e sotto tal profilo non appare che la fattispecie sia in tali termini inquadrabile. Nondimeno, si potrebbe osservare che una disciplina quale quella impugnata si risolve, indirettamente, in una fattispecie di prestazione patrimoniale coattiva che, sebbene non direttamente assumibile a violazione dell'art. 23 della Costituzione, presenta evidenti caratteristiche di violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' della p.a., atteso che, se la diversita' di trattamento fra impiego pubblico e privato circa la pignorabilita' di stipendi e salari poteva essere una volta invocata a tutela del solo principio di buon andamento dell'amministrazione (cosi' Corte costituzionale n. 188/1963, peraltro ampiamente superata dalle recenti e ben note pronunzie sull'art. 2 del d.P.R. n. 180/1950), appare difficilmente compatibile con l'altro principio dell'imparzialita' una norma che palesemente discrimina tra diversi soggetti creditori della p.a. Nei termini suddetti, pertanto, appare doversi ritenere non manifestamente infondata la prospettata questione di incostituzionalita'. In ordine al profilo di ammissibilita' della questione, osserva il giudicante che la rilevanza di essa discende dal fatto che, nella specie, tutte le somme virtualmente assoggettabili a esecuzione presso terzi sono state vincolate, merce' atto del commissario straordinario della u.s.l. convenuta del 17 marzo 1993, n. 145, alle spese per competenze del personale dipendente e convenzionato, atteso che il fabbisogno dichiarato con tale deliberazione ammonta a L. 1.980.554.241 al mese, quanto alle dette spese, e a L. 99.486.237 al mese per il pagamento dei servizi sanitari essenziali, a fronte di una dotazione mensile complessiva di L. 2.047.000.000 da parte della regione Marche. Indipendentemente, dunque, dal recente decreto interministeriale del 15 ottobre 1993 reso in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 67/1993, appare manifesto che la dotazione predetta e' destinata a esser sempre sottratta alle azioni esecutive dei creditori; nel che si coglie la rilevanza, nel caso concreto, della prospettata questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 18 marzo 1993, n. 67, che converte, con modificazioni il d.l. 18 gennaio 1993, n. 18, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in esito agli adempimenti di cui appresso; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti in giudizio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone, inoltre, che l'ordinanza medesima sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Camerino, addi' 26 ottobre 1993 Il giudice istruttore: IACOBONI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 94C0016