N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1993
N. 795 Ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Vannelli Lido contro l'u.t.e. di Firenze Catasto - Pubblicazione degli atti di accertamento catastali mediante affissione di manifesto contenente notizia del deposito degli atti stessi nella casa comunale, della possibilita' di prenderne visione e di frapporvi ricorso - Mancata previsione della notifica individuale come previsto per altri accertamenti tributari - Incidenza sul principio di difesa in giudizio e disparita' di trattamento tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni per le quali e' previsto uno speciale avviso per gli stessi atti di accertamento - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1965 e 189/1974. (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2; r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65 e seguenti; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, primo, secondo, terzo e quarto paragrafo; d.m. 6 ottobre 1989, paragrafo 29-bis). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.4 del 19-1-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/10951 presentato il 17 dicembre 1992 (avverso: avv. Classamento n. partita 265, contr. catastali) da Vannelli Lido, residente a Prato in via Sapri, 6 Iolo, contro l'u.t.e. di Firenze. OGGETTO: ricorso avverso classamento u.t.e. di singole unita' immobiliari in Prato, via Sapri n. 6. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELL'ORDINANZA Ricorreva Vannelli Lido contro l'attribuzione dell'u.t.e. di Firenze della categoria A/7 classe 4 ad un immobile per civile abitazione sito in Prato via Sapri n. 6 e della categoria C/6 classe 6 alla relativa autorimessa. Il ricorrente, che ha contestato l'attribuzione sia delle categorie che delle classi, fa osservare per quanto riguarda l'abitazione che non si tratta di un villino, essendo la costruzione contigua ad altri fabbricati sia sul lato destro che sul lato sinistro e, per quanto riguarda l'autorimessa che dall'attribuzione della categoria C/6 classe 6 il valore che ne consegue e' di gran lunga superiore a quello di mercato. In udienza la rappresentante dell'ufficio ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per tardivita' rispetto al termine di novanta giorni dalla data di inizio della pubblicazione presso la casa comunale degli atti relativi al classamento. A tale proposito il ricorrente fa osservare di non aver mai ricevuto avvisi di accertamento essendosi l'ufficio avvalso della procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e di aver appreso dell'avvenuto classamento, di cui alla partita catastale n. 30196, solo per caso a seguito della richiesta delle visure. In base alla normativa vigente gli accertamenti catastali non vengono notificati direttamente agli interessati bensi' depositati presso la casa comunale e del quale deposito l'ufficio tecnico erariale si limita a darne preventiva notizia alla generalita' dei cittadini con un semplice manifesto che viene consegnato al comune dallo stesso ufficio in un numero di copie per l'affissione che varia in relazione alla dimensione del comune stesso, contenente l'invito a prendere visione dell'avvenuto classamento. Di conseguenza gli interessati non raggiunti dalla pubblicita', affidata all'aleatorio di un semplice manifesto, della pubblicazione degli atti relativi al classamento presso la casa comunale, non saranno generalmente in grado di presentare ricorso alla commissione tributaria di primo grado nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio della pubblicazione, dopo di che gli accertamenti divengono definitivi e pertanto non piu' impugnabili. Non puo' non apparire singolare e contraddittorio che gli accertamenti catastali, in contrasto con quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria, non siano oggetto di notificazione diretta all'interessato. Nella specie opera una inconcepibile presunzione di conoscenza affidata in modo aleatorio alla affissione di un manifesto che da' notizia del deposito nella casa comunale del classamento operato dall'u.t.e.. La normativa che consente tale singolare procedura di notificazione e' sicuramente in contrasto con la Costituzione per violazione degli artt. 24, 3 e 113. Per violazione dell'art. 24, secondo comma, in quanto non garantisce il tempestivo esercizio del diritto di difesa avverso l'accertamento catastale, per violazione dell'art. 3, primo comma, perche' attua una palese diseguaglianza di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento dell'amministrazione finanziaria, ed infine per violazione dell'art. 113 che afferma specificamente nel primo comma il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei diritti e degli interessi legittimi e nel secondo comma che tale tutela non puo' essere esclusa o limitata per determinate categorie di atti. Per essere effettivo l'esercizio del diritto alla difesa deve essere ancorato a precisi adempimenti di notifica diretta all'interessato degli atti passibili di impugnazione. Esonerare l'amministrazione da tali rigorosi adempimenti, consentendogli il ricorso a forme meramente presuntive di conoscenza, significa in sostanza togliere all'interessato quasi del tutto la possibilita' di difesa avverso l'atto impositivo. La stessa Corte costituzionale ha gia' avuto modo di censurare norme tributarie in tema di notificazione degli atti e avvisi di accertamento in fattispecie di minore rilevanza di quella qui considerata. Con sentenza n. 189 del 26 giugno 1974 la Corte ha dichiarato la illegittimita' per violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione, dell'art. 38, lett. e), del testo unico n. 645/1958, nella parte in cui esentava il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 140 del c.p.c., in tutti i casi in cui la notifica degli avvisi o degli atti non fosse avvenuta a mani proprie. La notifica e' uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e per dare all'interessato il modo di provvedere tempestivamente alla propria difesa. A parere di questa commissione l'incostituzionalita' delle norme che consentono tale anomala procedura di notificazione rispetto agli articoli 24, secondo comma, 3, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, appare tutt'altro che manifestamente infondata, per cui si rende necessario far verificare preliminarmente dalla Corte costituzionale la legittimita' di tali norme. La questione ha assoluta rilevanza in giudizio essendo stata contestata al ricorrente, che ha impugnato il classamento delle unita' immobiliari possedute, la tardivita' del ricorso, tardivita' dovuta proprio alla mancanza della notificazione diretta.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, della normativa che segue: a) r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249 artt. 12, 13 e 15; b) d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2, che modifica l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939; c) d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65 e seguenti; d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6, ove viene fatto espresso rinvio ai criteri contemplati dalle sopracitate normative sub a), b), c). e) legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; f) d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; g) d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250) paragrafo 29-bis, nonche' di ogni alttra norma correlata o dipendente; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due camere legislative. Firenze, addi' 20 settembre 1993 Il presidente: MANNUCCI Il relatore: MARESCA 94C0018