N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1993

                                 N. 5
 Ordinanza emessa il 2 ottobre 1993 dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Piacenza  sui  ricorsi  riuniti  proposti da Paperi
 Giorgio ed altro contro l'U.T.E. di Piacenza
 Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di
    determinazione delle tariffe d'estimo  sulla  base  del  parametro
    della redditivita' anziche' su quello del valore commerciale cosi'
    come  era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r.
    Lazio  con  sentenza  n.  1184/1992  -  Straripamento  del  potere
    legislativo   nel  campo  istituzionalmente  riservato  al  potere
    giudiziario  -  Adozione  dello  strumento  del  decreto-legge  in
    assenza  dei  requisiti  di necessita' ed urgenza - Violazione dei
    principi  di  uguaglianza  e   di   capacita'   contributiva   per
    l'imposizione  ai  contribuenti,  sia pure in via provvisoria, del
    pagamento   di   imposte   nella   misura   stabilita   con   atti
    amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.
 (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo
    1993, n. 75).
 (Cost., artt. 3, 24, 53, 77, 101, 102 e 104).
(GU n.6 del 2-2-1994 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente  decisione sui ricorsi nn. 92/1188, 1189,
 1204, presentati il 21 febbraio 1992 (avverso: DMF 27 settembre 1991,
 contr.  catastali)  da  Paperi  Giorgio  e   Bombarda   Gianfrancesco
 residenti  a: 1 Piacenza in: vicolo S. Apollonia, 14; 2 Piacenza, via
 Romagnosi, 37, contro l'U.T.E. di Piacenza.
 Oggetto della  domanda,  svolgimento  del  processo  e  motivi  della
 decisione
    Con  separati  ricorsi, riuniti all'udienza del 26 giugno 1993 per
 ragioni di connessione soggettiva e  oggettiva,  si  ricorre  avverso
 applicazione  da parte dell'U.T.E. di Piacenza delle tariffe d'estimo
 dell'N.C.E.U. di cui ai d.m. 20 gennaio  1990  e  27  settembre  1991
 deducendo  l'illegittimita'  del  procedimento  di  approvazione  per
 violazione di legge, eccesso di potere ed incongrua  applicazione  di
 un  unico  saggio  di  interesse  determinato per tutto il territorio
 nazionale.
    Conseguentemente  si richiede in via principale la disapplicazione
 degli atti relativi alla formazione della tariffa e  la  declaratoria
 di  nullita'  della  rendita  attribuita  in  base  a detta tariffa o
 comunque la riduzione della rendita attribuita dall'U.T.E.
    L'ufficio non ha replicato.
    All'udienza del 26 giugno 1993 il ricorrente solleva questione  di
 legittimita'  costituzionale  in  particolare  del d.l.   23 gennaio
 1993, n. 16, convertito  nella  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  che
 all'art. 2 stabilisce che le tariffe d'estimo per le rendite gia' de-
 terminate  in esecuzione dei d.m. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991
 restino in vigore fino al 31 dicembre 1993.
                             O S S E R V A
    La commissione che  ha  gia'  avuto  modo  di  pronunciarsi  sulla
 questione,  con  accoglimento  nel  merito dei motivi di impugnazione
 sostanzialmente  coincidenti  con  quelli  contenuti   nel   presente
 ricorso.
    Tuttavia  il  compito  attuale  della  commissione  e'  quello  di
 verificare l'incidenza del disposto della legge 24 marzo 1993, n. 75,
 che ha convertito  in  legge  il  d.l.  n.  16/1993,  rispetto  alle
 controversie  gia' pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale
 disposizione di legge.
    In tale disposizione di legge, che segue una serie  di  d.l.  non
 convertiti  e  reiterati, l'ultimo dei quali, come detto, e' il d.l.
 n. 16/1993, si stabilisce, infatti, con una sorta di "interpretazione
 autentica", che i criteri contenuti nei d.m.   20 gennaio 1990  e  27
 settembre 1991 hanno forza e valore di legge.
    Tuttavia   la   commissione   e'   peraltro  dell'avviso  che  sia
 effettivamente fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dal  ricorrente ed illustrata con la memoria depositata il
 15 settembre 1993.
    In primo luogo l'art. 2 del d.l. n.  16/1993  appare  contrastare
 con  l'art.  77  della  Costituzione  non ricorrendo i presupposti di
 necessita' ed urgenza richiesti dalla norma costituzionale.
    In proposito e' da osservarsi  che  non  solo  nel  preambolo  del
 decreto non si fa riferimento a questioni di straordinaria necessita'
 ed  urgenza specifiche rispetto al problema che qui ci occupa, ma che
 appare certamente inproprio e comunque logicamente  contrastante  con
 le  esigenze  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  il ricorso
 verificatosi nella fattispecie alla continua reiterazione di decreti-
 legge per effetto della loro mancata tempestiva conversione.
    Non puo' non osservarsi, infatti, che gia' con d.l. n. 298 del 26
 maggio 1992 il Governo era intervenuto in materia e che  per  effetto
 della  mancata  tempestiva  conversione  sono  stati ripresentati una
 serie di decreti-legge aventi analogo contenuto, sino a  giungere  al
 decreto n. 16/1993 finalmente convertito nella legge n. 75/1993.
    Ma la norma in questione appare contrastare altresi' con gli artt.
 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, in quanto finisce per incidere
 sui  giudizi  in corso proponendosi come interpretazione autentica di
 una norma di natura interpretativa.
    Non puo', infatti, non osservarsi come le questioni che  l'art.  2
 del  d.l. n. 16/1993, convertito nella legge n. 75/1993, disciplina,
 erano in realta' gia' state oggetto di giudizi amministrativi (t.a.r.
 del Lazio 6 maggio 1992) e tributari e come di fatto tale  intervento
 legislativo  finisca  per  configurare  un  mezzo per contrastare gli
 esiti di tali giudizi che  gia'  aveva  annullato  o  disapplicato  i
 decreti   ministeriali   oggetto   della   presente  "interpretazione
 autentica".
    La normativa in questione appare, infine, censurabile anche  sotto
 il   profilo   che  essa  finisce,  sia  pure  in  via  asseritamente
 temporanea, per adottare un criterio  impositivo  basato  sul  valore
 degli immobili anziche' sulla loro redditivita'.
    Ma  un  siffatto sistema, come ricordato nella sentenza del t.a.r.
 del Lazio n. 1184/1992, finisce per produtte paradossali effetti  che
 si  pongono  in  evidente  contrasto  con  gli  artt.  3  e  53 della
 Costituzione.
    La norma, infatti,  consente  il  perdurare  dell'applicazione  di
 tariffe  d'estimo  che  essendo  tra  l'altro espressione di un unico
 saggio di interesse determinato per tutto  il  territorio  nazionale,
 finiscono  per  perdere  ogni collegamento con le caratteristiche del
 bene e quindi della sua produttivita' traducendosi cosi' in una  pura
 estrazione.  Conclusivamente  la  commissione ritiene rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  del d.l. n. 16/1993 convertito in legge 24 marzo 1993,
 n. 75, per le considerazioni qui esposte.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  ricorrente  dell'art.  2 del d.l. 23
 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo  1993,  n.  75,  in
 relazione   agli   artt.  3,  24,  53,  77,  101,  102  e  104  della
 Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla
 Corte costituzionale a cura della segreteria;
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  segreteria,  venga
 notificata  alla  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle Camere e del Parlamento.
    Cosi' deciso in Piacenza, il 2 ottobre 1993
                        Il presidente: SOLINAS
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 94C0039