N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1993
N. 5 Ordinanza emessa il 2 ottobre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza sui ricorsi riuniti proposti da Paperi Giorgio ed altro contro l'U.T.E. di Piacenza Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditivita' anziche' su quello del valore commerciale cosi' come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacita' contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75). (Cost., artt. 3, 24, 53, 77, 101, 102 e 104).(GU n.6 del 2-2-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sui ricorsi nn. 92/1188, 1189, 1204, presentati il 21 febbraio 1992 (avverso: DMF 27 settembre 1991, contr. catastali) da Paperi Giorgio e Bombarda Gianfrancesco residenti a: 1 Piacenza in: vicolo S. Apollonia, 14; 2 Piacenza, via Romagnosi, 37, contro l'U.T.E. di Piacenza. Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione Con separati ricorsi, riuniti all'udienza del 26 giugno 1993 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, si ricorre avverso applicazione da parte dell'U.T.E. di Piacenza delle tariffe d'estimo dell'N.C.E.U. di cui ai d.m. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 deducendo l'illegittimita' del procedimento di approvazione per violazione di legge, eccesso di potere ed incongrua applicazione di un unico saggio di interesse determinato per tutto il territorio nazionale. Conseguentemente si richiede in via principale la disapplicazione degli atti relativi alla formazione della tariffa e la declaratoria di nullita' della rendita attribuita in base a detta tariffa o comunque la riduzione della rendita attribuita dall'U.T.E. L'ufficio non ha replicato. All'udienza del 26 giugno 1993 il ricorrente solleva questione di legittimita' costituzionale in particolare del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, che all'art. 2 stabilisce che le tariffe d'estimo per le rendite gia' de- terminate in esecuzione dei d.m. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 restino in vigore fino al 31 dicembre 1993. O S S E R V A La commissione che ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulla questione, con accoglimento nel merito dei motivi di impugnazione sostanzialmente coincidenti con quelli contenuti nel presente ricorso. Tuttavia il compito attuale della commissione e' quello di verificare l'incidenza del disposto della legge 24 marzo 1993, n. 75, che ha convertito in legge il d.l. n. 16/1993, rispetto alle controversie gia' pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione di legge. In tale disposizione di legge, che segue una serie di d.l. non convertiti e reiterati, l'ultimo dei quali, come detto, e' il d.l. n. 16/1993, si stabilisce, infatti, con una sorta di "interpretazione autentica", che i criteri contenuti nei d.m. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 hanno forza e valore di legge. Tuttavia la commissione e' peraltro dell'avviso che sia effettivamente fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente ed illustrata con la memoria depositata il 15 settembre 1993. In primo luogo l'art. 2 del d.l. n. 16/1993 appare contrastare con l'art. 77 della Costituzione non ricorrendo i presupposti di necessita' ed urgenza richiesti dalla norma costituzionale. In proposito e' da osservarsi che non solo nel preambolo del decreto non si fa riferimento a questioni di straordinaria necessita' ed urgenza specifiche rispetto al problema che qui ci occupa, ma che appare certamente inproprio e comunque logicamente contrastante con le esigenze di straordinaria necessita' ed urgenza, il ricorso verificatosi nella fattispecie alla continua reiterazione di decreti- legge per effetto della loro mancata tempestiva conversione. Non puo' non osservarsi, infatti, che gia' con d.l. n. 298 del 26 maggio 1992 il Governo era intervenuto in materia e che per effetto della mancata tempestiva conversione sono stati ripresentati una serie di decreti-legge aventi analogo contenuto, sino a giungere al decreto n. 16/1993 finalmente convertito nella legge n. 75/1993. Ma la norma in questione appare contrastare altresi' con gli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, in quanto finisce per incidere sui giudizi in corso proponendosi come interpretazione autentica di una norma di natura interpretativa. Non puo', infatti, non osservarsi come le questioni che l'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito nella legge n. 75/1993, disciplina, erano in realta' gia' state oggetto di giudizi amministrativi (t.a.r. del Lazio 6 maggio 1992) e tributari e come di fatto tale intervento legislativo finisca per configurare un mezzo per contrastare gli esiti di tali giudizi che gia' aveva annullato o disapplicato i decreti ministeriali oggetto della presente "interpretazione autentica". La normativa in questione appare, infine, censurabile anche sotto il profilo che essa finisce, sia pure in via asseritamente temporanea, per adottare un criterio impositivo basato sul valore degli immobili anziche' sulla loro redditivita'. Ma un siffatto sistema, come ricordato nella sentenza del t.a.r. del Lazio n. 1184/1992, finisce per produtte paradossali effetti che si pongono in evidente contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma, infatti, consente il perdurare dell'applicazione di tariffe d'estimo che essendo tra l'altro espressione di un unico saggio di interesse determinato per tutto il territorio nazionale, finiscono per perdere ogni collegamento con le caratteristiche del bene e quindi della sua produttivita' traducendosi cosi' in una pura estrazione. Conclusivamente la commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 16/1993 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, per le considerazioni qui esposte.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria; Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, venga notificata alla parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere e del Parlamento. Cosi' deciso in Piacenza, il 2 ottobre 1993 Il presidente: SOLINAS Il relatore: (firma illeggibile) 94C0039