N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1993

                                 N. 9
 Ordinanza  emessa  il  9  novembre  1993  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Potenza nel procedimento penale  a
 carico di Varallo Antonio
 Processo penale - Rito abbreviato - Imputato sottoposto a custodia
    cautelare - Impossibilita' di nomina di un difensore d'ufficio per
    sospensione   delle  attivita'  degli  avvocati  e  procuratori  -
    Assimilabilita' alla situazione prevista dall'art. 304, lettere a)
    e b), del cod. proc. pen. - Sospensione dei  termini  di  custodia
    cautelare - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto
    alla fase dibattimentale.
 (C.P.P. 1988, art. 304, primo comma, lettere a) e b)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 2-2-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  proc. pen. 28/1993 r.g.; 6/1993 r.g. g.i.p.
 contro Varallo Antonio, nato il 19 dicembre 1939 a Marsicovetere;
    Rilevato che all'odierna udienza, fissata per la celebrazione  del
 giudizio abbreviato, si e' dovuto disporre rinvio del medesimo stante
 l'impossibilita'   di  trattazione  della  causa,  in  considerazione
 dell'astensione da tutte le attivita' di  udienza  degli  avvocati  e
 procuratori di questo foro, cio' che ha anche reso non praticabile la
 nomina di difensore ex art. 97 del Codice di procedura penale;
    Rilevato  che  l'imputato  Varallo Antonio e' in stato di custodia
 cautelare per i reati per cui si procede, applicata con ordinanza  di
 questo giudice del 13 gennaio 1993;
    Rilevato  che  detta  situazione  processuale  e' assimilabile, in
 punto di fatto,  a  quella  delineata  dall'art.  304,  primo  comma,
 lettere  a)  e  b), del Codice di procedura penale, riscontrandosi in
 entrambi  i  casi  l'impossibilita'  di  procedere  al  giudizio  per
 impedimento difensivo ovvero per mancata presentazione dei difensori,
 e  cio'  a  seconda  che  si  consideri  l'astensione  dalle  udienze
 ascrivibile alla fattispecie di cui alla lettera a) o rispettivamente
 b), del citato articolo (sul punto, Cass. 20 marzo 1991,  sez.  6  n.
 3223;  Cass. 4 luglio 1991, sez. prima n. 2849, che hanno considerato
 i casi suddetti come ipotesi di sospensione dei termini);
    Rilevato che detta  situazione  processuale  dovrebbe  comportare,
 quindi,  l'adozione  di  ordinanza sospensiva del termine di custodia
 cautelare, in ossequio alla ratio ispiratrice del  citato  art.  304,
 vale  a  dire  la  necessita'  di  evitare che "la mancata assistenza
 legale risulti comunque premiata dal decorrere dei termini" (Cass.  4
 settembre 1991, sezione prima n. 2851);
    Rilevato  che  l'adozione dell'ordinanza di sospensione non appare
 tuttavia consentita dalle norme di cui  all'art.  304,  primo  comma,
 lettere  a)  e  b)  del  codice  di  procedura penale che chiaramente
 limitano al dibattimento la possibilita' di detta sospensione;
    Ritenuto   che   la   limitazione   suddetta   si    risolve    in
 un'ingiustificata    disparita'   di   trattamento   tra   situazioni
 assolutamente simili, non  comprendendosi  perche'  l'imputato  debba
 ottenere   un   trattamento  differenziato,  in  materia  di  termini
 custodiali,  a  seconda  che  il  procedimento   sia   sfociato   nel
 dibattimento   ovvero,   come   nel  caso  di  specie,  nel  giudizio
 abbreviato, con la conseguenza che nel secondo  caso,  astenendosi  i
 difensori dalle udienze, il termine di cui all'art. 303 del codice di
 procedura penale non puo' essere sospeso;
    Ritenuto  che  detta disparita' non puo' essere giustificata dalle
 caratteristiche del rito abbreviato quale giudizio allo  stato  degli
 atti,  che  in  nessun  modo  incidono  da un lato sull'esercizio del
 diritto alla difesa  e  sui  diritti  di  liberta'  del  cittadino  e
 dall'altro   sulle   esigenze   della  giurisdizione,  come  appaiono
 bilanciati, gli uni e le altre, nell'art. 304 del codice di procedura
 penale;
    Ritenuto, al contrario, che, da questo punto  di  vista,  il  rito
 abbreviato  non  si discosti dal dibattimento, rappresentando l'uno e
 l'altro  possibili  epiloghi  decisori  del  procedimento  con   pari
 esigenze  cautelari  da  un  lato, ed identica esigenza di tutela dei
 diritti di liberta' del cittadino, dall'altro;
    Ritenuto che la questione non appare manifestamente  infondata  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto  che  la  stessa  e'  altresi'  rilevante, considerate le
 conseguenze  sul  computo  dei  termini  di  custodia  cautelare  che
 comporta  l'applicabilita',  o  meno,  dell'art.  304,  primo  comma,
 lettere a) e b) del codice di procedura  penale  al  procedimento  in
 corso,  stante  anche la necessita', immanente al sistema vigente, di
 tempestivo ed adeguato aggiornamento del termine  di  scadenza  della
 custodia, per ciascuna fase processuale;
    Ritenuto  che  la  sospensione  di  cui all'art. 23 della legge n.
 87/1953 deve limitarsi al procedimento incidentale  costituito  dalla
 pronuncia  dell'ordinanza ex art. 304 del codice di procedura penale,
 l'unico per il quale si  ravvisa  la  rilevanza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale, nei termini prima descritti;
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 304, primo comma, lettere a)  e
 b)  del  codice  di procedura penale, nella parte in cui non consente
 l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando  si  procede  con
 rito abbreviato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio di applicabilita' dell'art. 304 del codice di
 procedura penale;
    Ordina  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 e  sia  altresi'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Potenza, addi' 9 novembre 1993
            Il giudice per le indagini preliminari: PAVESE

 94C0043