N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1993
N. 9 Ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Varallo Antonio Processo penale - Rito abbreviato - Imputato sottoposto a custodia cautelare - Impossibilita' di nomina di un difensore d'ufficio per sospensione delle attivita' degli avvocati e procuratori - Assimilabilita' alla situazione prevista dall'art. 304, lettere a) e b), del cod. proc. pen. - Sospensione dei termini di custodia cautelare - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto alla fase dibattimentale. (C.P.P. 1988, art. 304, primo comma, lettere a) e b)). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 2-2-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del proc. pen. 28/1993 r.g.; 6/1993 r.g. g.i.p. contro Varallo Antonio, nato il 19 dicembre 1939 a Marsicovetere; Rilevato che all'odierna udienza, fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato, si e' dovuto disporre rinvio del medesimo stante l'impossibilita' di trattazione della causa, in considerazione dell'astensione da tutte le attivita' di udienza degli avvocati e procuratori di questo foro, cio' che ha anche reso non praticabile la nomina di difensore ex art. 97 del Codice di procedura penale; Rilevato che l'imputato Varallo Antonio e' in stato di custodia cautelare per i reati per cui si procede, applicata con ordinanza di questo giudice del 13 gennaio 1993; Rilevato che detta situazione processuale e' assimilabile, in punto di fatto, a quella delineata dall'art. 304, primo comma, lettere a) e b), del Codice di procedura penale, riscontrandosi in entrambi i casi l'impossibilita' di procedere al giudizio per impedimento difensivo ovvero per mancata presentazione dei difensori, e cio' a seconda che si consideri l'astensione dalle udienze ascrivibile alla fattispecie di cui alla lettera a) o rispettivamente b), del citato articolo (sul punto, Cass. 20 marzo 1991, sez. 6 n. 3223; Cass. 4 luglio 1991, sez. prima n. 2849, che hanno considerato i casi suddetti come ipotesi di sospensione dei termini); Rilevato che detta situazione processuale dovrebbe comportare, quindi, l'adozione di ordinanza sospensiva del termine di custodia cautelare, in ossequio alla ratio ispiratrice del citato art. 304, vale a dire la necessita' di evitare che "la mancata assistenza legale risulti comunque premiata dal decorrere dei termini" (Cass. 4 settembre 1991, sezione prima n. 2851); Rilevato che l'adozione dell'ordinanza di sospensione non appare tuttavia consentita dalle norme di cui all'art. 304, primo comma, lettere a) e b) del codice di procedura penale che chiaramente limitano al dibattimento la possibilita' di detta sospensione; Ritenuto che la limitazione suddetta si risolve in un'ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni assolutamente simili, non comprendendosi perche' l'imputato debba ottenere un trattamento differenziato, in materia di termini custodiali, a seconda che il procedimento sia sfociato nel dibattimento ovvero, come nel caso di specie, nel giudizio abbreviato, con la conseguenza che nel secondo caso, astenendosi i difensori dalle udienze, il termine di cui all'art. 303 del codice di procedura penale non puo' essere sospeso; Ritenuto che detta disparita' non puo' essere giustificata dalle caratteristiche del rito abbreviato quale giudizio allo stato degli atti, che in nessun modo incidono da un lato sull'esercizio del diritto alla difesa e sui diritti di liberta' del cittadino e dall'altro sulle esigenze della giurisdizione, come appaiono bilanciati, gli uni e le altre, nell'art. 304 del codice di procedura penale; Ritenuto, al contrario, che, da questo punto di vista, il rito abbreviato non si discosti dal dibattimento, rappresentando l'uno e l'altro possibili epiloghi decisori del procedimento con pari esigenze cautelari da un lato, ed identica esigenza di tutela dei diritti di liberta' del cittadino, dall'altro; Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che la stessa e' altresi' rilevante, considerate le conseguenze sul computo dei termini di custodia cautelare che comporta l'applicabilita', o meno, dell'art. 304, primo comma, lettere a) e b) del codice di procedura penale al procedimento in corso, stante anche la necessita', immanente al sistema vigente, di tempestivo ed adeguato aggiornamento del termine di scadenza della custodia, per ciascuna fase processuale; Ritenuto che la sospensione di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953 deve limitarsi al procedimento incidentale costituito dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 304 del codice di procedura penale, l'unico per il quale si ravvisa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, nei termini prima descritti;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, primo comma, lettere a) e b) del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando si procede con rito abbreviato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio di applicabilita' dell'art. 304 del codice di procedura penale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Potenza, addi' 9 novembre 1993 Il giudice per le indagini preliminari: PAVESE 94C0043