N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1993
N. 12 Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro l'Universita' degli studi di Palermo ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori ordinari - Esclusione della facolta' di optare per il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti per il collocamento a riposo, come previsto, viceversa, per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.L. 15 novembre 1993, n. 460, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 2-2-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4416/93, proposto da Barbagallo Giuseppe e Zingone Gaetano, rappresentati e difesi dal prof. avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio in Palermo, via Nicolo' Turrisi n. 59, sono elettivamente domiciliati, contro: 1) l'Universita' degli studi di Palermo, in persona del rettore pro-tempore; 2) il rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Palermo; 3) Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale sono per legge domiciliati, per l'annullamento: 1-2) dei decreti del rettore dell'Universita' degli studi di Palermo 28 settembre 1993, n. 3501, e 25 settembre 1993, numero illeggibile, con i quali e' stato disposto il collocamento fuori ruolo, rispettivamente, dei ricorrenti prof. Giuseppe Barbagallo e prof. Gaetano Zingone a decorrere dal 1 novembre 1993; 3) delle eventuali delibere della facolta' di medicina e chirurgia volte a ricoprire la cattedra di "medicina interna II"; 4) delle eventuali delibere della facolta' di ingegneria volte a ricoprire la cattedra di "tecnica delle costruzioni"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udita nella camera di consiglio del 29 novembre 1993 la relazione del consigliere Calogero Adamo, e uditi altresi' l'avv. S. Raimondi per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto; F A T T O Con ricorso notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il giorno 18 seguente il prof. Giuseppe Barbagallo, ordinario di "medicina interna II" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo, e il prof. Gaetano Zingone, ordinario di "tecnica delle costruzioni" presso la facolta' di ingegneria della stessa universita', hanno impugnato i decreti del rettore in epigrafe specificati, con i quali sono stati collocati fuori ruolo a decorrere dal 1 novembre 1993, per raggiungimento del limite del settantesimo anno di eta'. I ricorrenti avevano tempestivamente chiesto il rinvio per un biennio del collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ma - come fatto presente nelle note rettoriali del 30 settembre 1993, di comunicazione dei decreti in questione -, dette istanze non avevano potuto trovare ingresso per effetto del sopravvenuto d.l. 17 settembre 1993, n. 366, che ha escluso l'applicabilita' dell'art. 16 cit. nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari. Deducendo con unico motivo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del citato d.l. n. 366/1993, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili (essenzialmente, per l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei pubblici dipendenti, e specificamente rispetto ai dirigenti dello Stato e ai primari ospedalieri), i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei decreti rettorali impugnati, previa rimessione alla Corte costituzionale della dedotta questione di costituzionalita'. Hanno contestualmente avanzato istanza cautelare di sospensione. Si e' opposta l'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l'amministrazione intimata. Con ordinanza n. 1243 del 28 ottobre 1993 la domanda incidentale di sospensione e' stata accolta in via temporanea fino alla prima udienza camerale successiva al termine di conversione in legge del d.l. n. 366/1993. Nella camera di consiglio del 29 novembre 1993 la difesa dei ricorrenti ha insistito nelle gia' spiegate domande, in riferimento al sopravvenuto d.l. 15 novembre 1993, n. 460, che, a seguito della mancata conversione del d.l. n. 366/1993, nel disciplinare in termini parzialmente diversi la materia de qua, ha tenuto fermo il divieto di applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nei confronti, tra l'altro, dei professori universitari ordinari. Con ordinanza n. 1320/1993, deliberata nella stessa camera di consiglio, e' stata accolta la domanda di sospensione dei decreti rettorali impugnati, e cio' in via provvisoria e temporanea, nelle more del giudizio della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' sollevata con la presente ordinanza. D I R I T T O 1. - I ricorrenti, professori universitari ordinari, azionano con il ricorso in esame la pretesa all'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (sul riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), ai sensi del quale: "E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti". 2. - La norma predetta e' stata ritenuta applicabile anche ai professori universitari, per i quali il collocamento a riposo e' (o, almeno, puo' essere) preceduto da un periodo quinquennale di collocamento fuori ruolo (art. 19 del d.P.R. n. 382/1980 e artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239). Gli odierni ricorrenti avevano chiesto, appunto, che venisse procrastinato di un biennio il collocamento fuori ruolo. Ma le loro istanze non hanno potuto trovare ingresso - d'onde gli impugnati decreti rettorali di collocamento fuori ruolo a decorrere dal 1 novembre 1993, per raggiungimento del limite dei settanta anni di eta' (art. 110 del d.P.R. n. 382/1980) -, per effetto del sopravvenuto d.l. 17 settembre 1993, n. 366 "Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie"),recante il seguente art. 1, primo comma: "La disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie". Di tale norme viene dedotta, con l'unico motivo di ricorso, l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il d.l. n. 366/1003 non e' stato convertito in legge. La situazione dei ricorrenti, sul piano sostanziale, non e', peraltro, mutata. Al decreto-legge non convertito, infatti, ha fatto seguito, alla scadenza, il d.l. 15 novembre 1993, n. 460 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1993, ed entrato in vigore lo stesso giorno), recante il seguente art. 1: "La disposizione di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applica ai professori associati nel senso che il biennio di permanenza in servizio di cui al medesimo art. 16 del citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' opzionale rispetto al collocamento fuori ruolo e puo' essere usufruito dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermo restando in ogni caso il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta'" (primo comma). "La disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori universitari ordinari ed ai professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita'" (secondo comma). Si e' ora in presenza, come si vede, di disciplina differenziata in relazione al limite di eta' stabilito per le diverse categorie di professori universitari: essendo ammessi a fruire del beneficio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 (sia pure in via alternativa, per lo stesso periodo, rispetto al collocamento fuori ruolo) i professori associati, il cui collocamento fuori ruolo e' stabilito a 65 anni (art. 2 della legge n. 239/1990): mentre ne restano esclusi (tra l'altro) i professori ordinari, per i quali il collocamento fuori ruolo, alternativo al pensionamento, e' stabilito a 70 anni (art. 1 della legge n. 239/1990 cit.). In tale seconda categoria rientrano, appunto, gli odierni ricorrenti, in quanto professori ordinari (e gia' tali alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980). Ne discende che, anche in base al d.l. n. 460/1993, in atto vigente, non possono trovare ingresso, ostandovi una specifica disposizione normativa, le loro istanze volte all'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, al fine della permanenza nella posizione di professore ordinario di ruolo per un biennio oltre il limite dei settanta anni di eta'. 3. - Ritiene peraltro il collegio che sia dato fondatamente di dubitare della conformita' della riferita disposizione dell'art. 1, secondo commma, del d.l. n. 460/1993 all'art. 3 della Costituzione. Va considerato, invero, che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, costituisce attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1991, n. 421, per il riordino del sistema previdenziale dei dipendenti privati e pubblici, essenzialmente "con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire. . . trattamenti pensionistici omogenei". I criteri direttivi a tal fine stabiliti concernono in primo luogo l'elevazione dei limiti di eta': cosi', alla lett. a) si prevede l'elevazione graduale del limite di eta' a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini: mentre alla lett. b) si prevede la conferma dei limiti di eta' eventualmente piu' elevati gia' in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, nonche', specificamente, "la facolta' di permanere in servizio oltre i limiti di eta' per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge". Di tale ultima disposizione costituisce attuazione, appunto, l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ne riprende pressoche' integralmente la formulazione. Ora, il riferimento ivi contenuto ai "dipendenti civili dello Stato" (nonche' degli enti pubblici non economici), proprio per la portata generalissima dell'espressione, non par dubbio che fosse comprensivo anche dei professori universitari, che di tale personale fanno certamente parte. E proprio perche' la norma riguarda la generalita' dei pubblici impiegati civili, non e' agevole - anche perche' non e' dato individuarne con certezza la ratio - ritenere conforme al principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, una deroga, in senso restrittivo (nel senso, cioe', dell'eslcusione del beneficio), con riguardo esclusivamente a due categorie di professori universitari: tra cui, per quel che qui interessa, i professori ordinari. E cio', in un contesto in cui vengono tenuti fermi i limiti, piu' elevati rispetto a quello generale (65 anni), per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego (art. 5, primo comma, d.lgs. n. 503/1992). la disciplina di cui al d.l. n. 460/1993 appare informata al criterio del limite dei settanta anni quale limite massimo, in ogni caso, per il collocamento fuori ruolo, o, rispettivamente, a riposo, dei professori universitari. Ma sta di fatto che anche per altre categorie di pubblici dipendenti - quanto meno, per i magistrati dei vari ordini, e per il personale ai medesimi assimilato - il collocamento a riposo (era ed) e' previsto in via ordinaria a settanta anni: e tuttavia e' ad essi ugualmente applicabile l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, con facolta', quindi, di permanere in servizio per altri due anni oltre tale limite, sicche', in definitiva, neanche potrebbe dirsi che quello dei settanta anni segna un limite inderogabile, nel sistema complessivo del pubblico impiego. Rimane, certo, il tratto distintivo, per i professori universitari, del collocamento fuori ruolo per cinque anni, prima del collocamento a riposo: istituto che costituisce un unicum rispetto alla generalita' dei pubblici impiegati. Ma anche questo non sembra possa assurgere ad elemento determinante, di per se', a legittimare la deroga in senso restrittivo) all'applicabilita' dell'art. 16 del d.lgs n. 503/1992, prevista nei confronti dei professori universitari ordinari dall'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 460/1993: posto che il collocamento fuori ruolo incide pur sempre, in senso riduttivo, sulla pienezza delle funzioni e delle prerogative inerenti allo sta- tus di professore ordinario di ruolo, e il cui mantenimento si pone per gli interessati in termini sostanzialmente non diversi rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti, ai quali e' consentito, invece, di avvalersi del beneficio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1993. 4. - Per le suesposte considerazioni appare non manifestamente infondata, sotto i profili accennati, la questione di costituzionalita', in rapporto all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 460, nella parte in cui eslcude l'applicabilita' dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nei confronti dei professori universitari ordinari. La questione e' altresi' rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che la norma in questione e', allo stato, di per se' preclusiva della pretesa azionata dai ricorrenti con il ricorso in esame. E pertanto - mentre con separata ordinanza viene accolta la domanda incidentale di sospensione, in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita' (sul punto, cfr., nel senso dell'ammissibilita', Corte costituzionale, sentenze n. 444/1990 e n. 367/1991) -, va disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla detta questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', in rapporto all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 460 ("Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari"), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") nei confronti dei professori universitari ordinari; Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, in camera di consiglio, addi' 29 novembre 1993. Il presidente: SERIO Il consigliere: VENEZIANOXX Il consigliere, estensore: ADAMO Depositata in segreteria il 10 dicembre 1993. Il segretario: MALERBA 94C0046