N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1993

                                 N. 12
 Ordinanza  emessa  il  29  novembre 1993 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo  Giuseppe
 ed altro contro l'Universita' degli studi di Palermo ed altri
 Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori ordinari
    -  Esclusione  della  facolta'  di  optare per il trattenimento in
    servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i  limiti  per
    il   collocamento  a  riposo,  come  previsto,  viceversa,  per  i
    dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non  economici
    - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
 (D.L. 15 novembre 1993, n. 460, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 2-2-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 4416/93,
 proposto da Barbagallo Giuseppe e Zingone  Gaetano,  rappresentati  e
 difesi  dal  prof.  avv.  Salvatore Raimondi, presso il cui studio in
 Palermo, via Nicolo' Turrisi n. 59, sono  elettivamente  domiciliati,
 contro:
      1)  l'Universita' degli studi di Palermo, in persona del rettore
 pro-tempore;
      2)  il  rettore  pro-tempore  dell'Universita'  degli  studi  di
 Palermo;
      3)  Il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona del  Ministro  pro-tempore,  rappresentati  e
 difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso la
 quale sono per legge domiciliati, per l'annullamento:
      1-2)  dei  decreti  del  rettore dell'Universita' degli studi di
 Palermo 28 settembre 1993, n.  3501,  e  25  settembre  1993,  numero
 illeggibile,  con  i  quali  e'  stato disposto il collocamento fuori
 ruolo, rispettivamente, dei ricorrenti prof.  Giuseppe  Barbagallo  e
 prof. Gaetano Zingone a decorrere dal 1 novembre 1993;
      3)  delle  eventuali  delibere  della  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia volte a ricoprire la cattedra di "medicina interna II";
      4) delle eventuali delibere della facolta' di ingegneria volte a
 ricoprire la cattedra di "tecnica delle costruzioni";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura  dello
 Stato per l'amministrazione intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  nella camera di consiglio del 29 novembre 1993 la relazione
 del consigliere Calogero Adamo, e uditi altresi' l'avv.  S.  Raimondi
 per  i  ricorrenti  e  l'avvocato  dello  Stato  Filippo  Bucalo  per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
                               F A T T O
    Con  ricorso  notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il giorno
 18 seguente il prof.  Giuseppe  Barbagallo,  ordinario  di  "medicina
 interna   II"   presso   la   facolta'   di   medicina   e  chirurgia
 dell'Universita' degli studi di Palermo, e il prof. Gaetano  Zingone,
 ordinario  di  "tecnica  delle  costruzioni"  presso  la  facolta' di
 ingegneria della stessa universita', hanno impugnato  i  decreti  del
 rettore  in  epigrafe  specificati,  con i quali sono stati collocati
 fuori ruolo a decorrere dal 1 novembre 1993, per  raggiungimento  del
 limite del settantesimo anno di eta'.
    I  ricorrenti  avevano  tempestivamente  chiesto  il rinvio per un
 biennio del collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo  16  del
 decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503.  Ma  - come fatto
 presente  nelle  note  rettoriali   del   30   settembre   1993,   di
 comunicazione  dei  decreti in questione -, dette istanze non avevano
 potuto  trovare  ingresso  per  effetto  del  sopravvenuto  d.l.  17
 settembre  1993, n. 366, che ha escluso l'applicabilita' dell'art. 16
 cit. nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari.
    Deducendo  con  unico   motivo   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, del citato d.l. n. 366/1993, per contrasto
 con  l'art.  3 della Costituzione sotto vari profili (essenzialmente,
 per  l'ingiustificata  disparita'  di   trattamento   rispetto   alla
 generalita'  dei  pubblici  dipendenti,  e specificamente rispetto ai
 dirigenti dello Stato e ai primari ospedalieri), i  ricorrenti  hanno
 chiesto   l'annullamento  dei  decreti  rettorali  impugnati,  previa
 rimessione alla  Corte  costituzionale  della  dedotta  questione  di
 costituzionalita'.  Hanno  contestualmente avanzato istanza cautelare
 di sospensione.
    Si e' opposta l'avvocatura dello Stato, costituitasi  in  giudizio
 per l'amministrazione intimata.
    Con  ordinanza  n. 1243 del 28 ottobre 1993 la domanda incidentale
 di sospensione e' stata accolta in via  temporanea  fino  alla  prima
 udienza  camerale  successiva  al termine di conversione in legge del
 d.l. n. 366/1993.
    Nella camera di consiglio del  29  novembre  1993  la  difesa  dei
 ricorrenti  ha  insistito nelle gia' spiegate domande, in riferimento
 al sopravvenuto d.l. 15 novembre 1993, n. 460, che, a seguito  della
 mancata  conversione  del  d.l.  n.  366/1993,  nel  disciplinare in
 termini parzialmente diversi la materia de qua, ha  tenuto  fermo  il
 divieto  di  applicazione  dell'art.  16  del  d.lgs. n. 503/1992 nei
 confronti, tra l'altro, dei professori universitari ordinari.
    Con ordinanza n. 1320/1993,  deliberata  nella  stessa  camera  di
 consiglio,  e'  stata  accolta  la domanda di sospensione dei decreti
 rettorali impugnati, e cio' in via provvisoria  e  temporanea,  nelle
 more  del  giudizio  della  Corte  costituzionale  sulla questione di
 costituzionalita' sollevata con la presente ordinanza.
                             D I R I T T O
    1. - I ricorrenti, professori universitari ordinari, azionano  con
 il  ricorso  in  esame  la  pretesa all'applicazione dell'art. 16 del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (sul  riordinamento  del
 sistema  previdenziale  dei  lavoratori privati e pubblici), ai sensi
 del quale: "E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e  degli
 enti  pubblici  non  economici  di permanere in servizio, con effetto
 dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
 per  un  periodo  massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
 collocamento a riposo per essi previsti".
    2. - La norma predetta e'  stata  ritenuta  applicabile  anche  ai
 professori  universitari, per i quali il collocamento a riposo e' (o,
 almeno,  puo'  essere)  preceduto  da  un  periodo  quinquennale   di
 collocamento  fuori ruolo (art. 19 del d.P.R. n. 382/1980 e artt. 1 e
 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239).
    Gli odierni  ricorrenti  avevano  chiesto,  appunto,  che  venisse
 procrastinato  di  un biennio il collocamento fuori ruolo. Ma le loro
 istanze non hanno potuto trovare  ingresso  -  d'onde  gli  impugnati
 decreti  rettorali  di  collocamento  fuori  ruolo  a decorrere dal 1
 novembre 1993, per raggiungimento del limite  dei  settanta  anni  di
 eta'   (art.   110  del  d.P.R.  n.  382/1980)  -,  per  effetto  del
 sopravvenuto d.l. 17 settembre 1993, n.  366  "Disposizioni  urgenti
 concernenti  il  termine  per il collocamento fuori ruolo ed a riposo
 dei    docenti    e     dei     ricercatori     delle     istituzioni
 universitarie"),recante   il   seguente  art.  1,  primo  comma:  "La
 disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo  30  dicembre
 1992,  n.  503,  non si applica ai professori ed ai ricercatori delle
 istituzioni universitarie".
    Di tale norme  viene  dedotta,  con  l'unico  motivo  di  ricorso,
 l'illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  l'art. 3 della
 Costituzione.
    Il d.l. n. 366/1003 non e' stato convertito in legge.
    La situazione dei  ricorrenti,  sul  piano  sostanziale,  non  e',
 peraltro,  mutata. Al decreto-legge non convertito, infatti, ha fatto
 seguito, alla scadenza, il d.l. 15 novembre 1993, n. 460 (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1993, ed  entrato  in
 vigore   lo   stesso   giorno),  recante  il  seguente  art.  1:  "La
 disposizione di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  503,
 si  applica  ai  professori  associati  nel  senso  che il biennio di
 permanenza in servizio di cui al medesimo art. 16 del  citato  d.lgs.
 30 dicembre 1992, n. 503, e' opzionale rispetto al collocamento fuori
 ruolo  e  puo'  essere  usufruito  dall'inizio  dell'anno  accademico
 successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di  eta',  fermo
 restando  in ogni caso il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno
 accademico successivo al compimento del settantesimo  anno  di  eta'"
 (primo  comma).  "La  disposizione  di  cui  all'art.  16 del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si  applica  ai  professori
 universitari   ordinari  ed  ai  professori  incaricati  stabilizzati
 divenuti associati a  seguito  di  giudizio  di  idoneita'"  (secondo
 comma).
    Si  e'  ora in presenza, come si vede, di disciplina differenziata
 in relazione al limite di eta' stabilito per le diverse categorie  di
 professori  universitari:  essendo  ammessi a fruire del beneficio di
 cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 (sia pure in via  alternativa,
 per  lo  stesso  periodo,  rispetto  al  collocamento  fuori ruolo) i
 professori associati, il cui collocamento fuori ruolo e' stabilito  a
 65  anni  (art. 2 della legge n. 239/1990): mentre ne restano esclusi
 (tra l'altro) i professori ordinari,  per  i  quali  il  collocamento
 fuori  ruolo,  alternativo  al  pensionamento, e' stabilito a 70 anni
 (art. 1 della legge n. 239/1990 cit.).
    In   tale   seconda  categoria  rientrano,  appunto,  gli  odierni
 ricorrenti, in quanto professori ordinari (e gia' tali alla  data  di
 entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980).
    Ne  discende  che,  anche  in  base  al d.l. n. 460/1993, in atto
 vigente,  non  possono  trovare  ingresso,  ostandovi  una  specifica
 disposizione   normativa,  le  loro  istanze  volte  all'applicazione
 dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, al fine della  permanenza  nella
 posizione  di  professore  ordinario di ruolo per un biennio oltre il
 limite dei settanta anni di eta'.
    3. - Ritiene peraltro il collegio che  sia  dato  fondatamente  di
 dubitare  della  conformita' della riferita disposizione dell'art. 1,
 secondo commma, del d.l. n. 460/1993 all'art. 3 della Costituzione.
    Va considerato, invero, che il  decreto  legislativo  30  dicembre
 1992,  n.  503,  costituisce  attuazione  della  delega  conferita al
 Governo dall'art. 3 della legge 23  ottobre  1991,  n.  421,  per  il
 riordino del sistema previdenziale dei dipendenti privati e pubblici,
 essenzialmente  "con  lo  scopo di stabilizzare al livello attuale il
 rapporto tra spesa  previdenziale  e  prodotto  interno  lordo  e  di
 garantire. . . trattamenti pensionistici omogenei".
    I criteri direttivi a tal fine stabiliti concernono in primo luogo
 l'elevazione  dei  limiti  di  eta':  cosi', alla lett. a) si prevede
 l'elevazione graduale del limite di eta' a 60 anni per le donne  e  a
 65  per  gli  uomini: mentre alla lett. b) si prevede la conferma dei
 limiti di eta' eventualmente piu' elevati gia' in vigore per le forme
 di  previdenza  sostitutive  od   esclusive   del   regime   generale
 obbligatorio,  nonche',  specificamente, "la facolta' di permanere in
 servizio oltre i limiti di eta' per un periodo massimo di un  biennio
 per  i  dipendenti  civili  dello  Stato  e  degli  enti pubblici non
 economici con decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente legge".
    Di  tale  ultima  disposizione  costituisce  attuazione,  appunto,
 l'art. 16 del d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  503,  che  ne  riprende
 pressoche' integralmente la formulazione.
    Ora,  il  riferimento  ivi  contenuto  ai "dipendenti civili dello
 Stato" (nonche' degli enti pubblici non economici),  proprio  per  la
 portata  generalissima  dell'espressione,  non  par  dubbio che fosse
 comprensivo anche dei professori universitari, che di tale  personale
 fanno certamente parte.
    E  proprio  perche'  la norma riguarda la generalita' dei pubblici
 impiegati civili,  non  e'  agevole  -  anche  perche'  non  e'  dato
 individuarne  con  certezza la ratio - ritenere conforme al principio
 di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione,  una  deroga,
 in   senso   restrittivo   (nel  senso,  cioe',  dell'eslcusione  del
 beneficio), con riguardo esclusivamente a due categorie di professori
 universitari: tra cui, per  quel  che  qui  interessa,  i  professori
 ordinari.  E  cio',  in  un  contesto  in  cui vengono tenuti fermi i
 limiti, piu' elevati rispetto a quello generale  (65  anni),  per  il
 collocamento  a  riposo  d'ufficio  per  raggiunti  limiti  di  eta',
 previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego (art. 5,  primo
 comma, d.lgs. n. 503/1992).
    la  disciplina  di  cui  al  d.l. n. 460/1993 appare informata al
 criterio del limite dei settanta anni quale limite massimo,  in  ogni
 caso,  per il collocamento fuori ruolo, o, rispettivamente, a riposo,
 dei professori universitari. Ma sta di  fatto  che  anche  per  altre
 categorie  di pubblici dipendenti - quanto meno, per i magistrati dei
 vari  ordini,  e  per  il  personale  ai  medesimi  assimilato  -  il
 collocamento  a  riposo  (era  ed)  e'  previsto  in  via ordinaria a
 settanta anni: e tuttavia e' ad essi ugualmente applicabile l'art. 16
 del d.lgs.  n.  503/1992,  con  facolta',  quindi,  di  permanere  in
 servizio   per   altri  due  anni  oltre  tale  limite,  sicche',  in
 definitiva, neanche potrebbe dirsi che quello dei settanta anni segna
 un limite inderogabile, nel sistema complessivo del pubblico impiego.
    Rimane,  certo,   il   tratto   distintivo,   per   i   professori
 universitari, del collocamento fuori ruolo per cinque anni, prima del
 collocamento  a  riposo:  istituto che costituisce un unicum rispetto
 alla generalita' dei pubblici impiegati. Ma anche questo  non  sembra
 possa  assurgere  ad elemento determinante, di per se', a legittimare
 la deroga in senso restrittivo) all'applicabilita' dell'art.  16  del
 d.lgs n. 503/1992, prevista nei confronti dei professori universitari
 ordinari dall'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 460/1993: posto che
 il  collocamento  fuori  ruolo incide pur sempre, in senso riduttivo,
 sulla pienezza delle funzioni e delle prerogative inerenti allo  sta-
 tus  di  professore ordinario di ruolo, e il cui mantenimento si pone
 per gli interessati in termini sostanzialmente non diversi rispetto a
 tutti gli altri pubblici dipendenti, ai quali e' consentito,  invece,
 di avvalersi del beneficio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1993.
    4.  -  Per  le  suesposte considerazioni appare non manifestamente
 infondata,   sotto   i   profili   accennati,   la    questione    di
 costituzionalita',   in   rapporto  all'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 460, nella
 parte in cui eslcude l'applicabilita'  dell'art.  16  del  d.lgs.  30
 dicembre  1992,  n.  503,  nei  confronti dei professori universitari
 ordinari.
    La questione e' altresi' rilevante ai fini del presente  giudizio,
 atteso  che  la  norma  in  questione  e',  allo  stato,  di  per se'
 preclusiva della pretesa azionata dai ricorrenti con  il  ricorso  in
 esame.
    E  pertanto  -  mentre  con  separata  ordinanza  viene accolta la
 domanda incidentale di sospensione, in via provvisoria  e  temporanea
 fino   alla  ripresa  del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente  di
 costituzionalita' (sul punto, cfr.,  nel  senso  dell'ammissibilita',
 Corte  costituzionale,  sentenze  n.  444/1990  e  n. 367/1991) -, va
 disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
 sospensione  del  giudizio  e  la  trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale,  per  la   decisione   sulla   detta   questione   di
 costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante ai  fini  del  decidere  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di costituzionalita', in rapporto all'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 15 novembre
 1993, n. 460 ("Disposizioni urgenti concernenti  il  termine  per  il
 collocamento  fuori  ruolo ed a riposo dei professori universitari"),
 nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art. 16  del  d.lgs.
 30  dicembre  1992,  n.  503 ("Norme per il riordinamento del sistema
 previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.  3
 della  legge  23  ottobre 1992, n. 421") nei confronti dei professori
 universitari ordinari;
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Palermo, in camera di consiglio, addi' 29 novembre
 1993.
                         Il presidente: SERIO
    Il consigliere: VENEZIANOXX
                                      Il consigliere, estensore: ADAMO
    Depositata in segreteria il 10 dicembre 1993.
                        Il segretario: MALERBA

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