N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1993

                                 N. 15
 Ordinanza  emessa il 18 novembre 1993 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Verbania sul  ricorso  proposto  da  Ambroso  Vincenzo
 contro l'ufficio ii.dd. di Arona
 Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni
    tributarie  - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Consentita
    possibilita' di assumerla per i dottori commercialisti, ingegneri,
    architetti,  dottori  in  agraria,  ragionieri,  geometri,   ecc.,
    anziche',  come  e'  regola per ogni altro tipo di processo, per i
    soli  avvocati  e  procuratori   legali   -   Irragionevolezza   -
    Ingiustificata  disparita' di trattamento - Lesione del diritto di
    difesa.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, terzo comma; d.P.R. 31
    dicembre 1992, n. 546, art.  12,  secondo  comma,  modificato  dal
    d.l.  30  agosto  1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre
    1993, n. 427).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.6 del 2-2-1994 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Ambroso  Vincenzo,  residente  in  Arona,  via  Cadorna n. 35, contro
 l'ufficio imposte dirette di Arona.
    Ambroso Vincenzo, residente in Arona, via Cadorna n. 25,  in  data
 29  aprile  1993  propone ricorso contro l'iscrizione a ruolo di Ilor
 1987 per complessive L. 3.895.640, di cui alla cartella  n.  2344072,
 notificata il 7 settembre 1992.
    Il  ricorrente  chiede  l'annullamento dell'impugnata iscrizione a
 ruolo sostenendo che il reddito da lui prodotto (agente di commercio)
 non sarebbe assoggettabile a Ilor.
    L'ufficio  imposte  dirette  di  Arona  resiste  al  ricorso   con
 deduzioni scritte.
    A  sostegno  della sua domanda (proposta dopo oltre sei mesi dalla
 notifica  dell'impugnata  iscrizione  a  ruolo³)  il  ricorrente  non
 produce   alcuna   documentazione   probatoria   e,   all'udienza  di
 discussione del ricorso, non e' assistito ne' da un avvocato  ne'  da
 un procuratore legale, ma da un ragoniere.
    La  decisione  del  presente ricorso, a parere di questo collegio,
 deve  essere  preceduta  dalla  soluzione   di   una   questione   di
 legittimita' costituzionale.
    I  ragionieri,  in  base  alla norma contenuta nell'art. 30, terzo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636/1972, indubbiamente possono
 assistere  o  rappresentare  contribuenti  davanti  alle  commissioni
 tributarie.
    Ma questo collegio, i cui componenti non esercitano la professione
 forense,   dubita   della  legittimita'  costituzionale  della  norma
 anzidetta, a prescindere dal problema della sua attuale vigenza, e la
 relativa questione e' rilevante ai fini della definizione della causa
 in quanto concerne la costituzione delle  parti  in  giudizio  e,  in
 particolare, lo ius postulandi del difensore del ricorrente.
    La  Corte  costituzionale  ha  affermato la natura giurisdizionale
 delle Commissioni tributarie per struttura, funzioni e  finalita',  e
 la  giurisdizionalita'  del  procedimento  che si svolge dinanzi alle
 stesse.
    La natura giurisdizionale delle commissioni tributarie (organi  di
 giurisdizione  amministrativa speciale) e' stata, pero', il risultato
 di  una  lunga  e  lenta  evoluzione  legislativa  tanto   che   solo
 recentemente    si   sono   consolidati   l'opinione   dottrinale   e
 l'orientamento   giurisprudenziale   sul   carattere   del   processo
 tributario (ved. sent. Corte costituzionale n. 50/1989).
    Cio' spiega, ma non giustifica, la deroga apportata con l'art. 30,
 terzo  comma,  del  d.P.R.  n.  636/1972,  confermata  con l'art. 12,
 secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992 e  recentemente  anche  con  il
 d.l. n. 331/1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, al
 principio  generale  concernente  il  patrocinio  davanti a qualsiasi
 giurisdizione speciale.
    Stabilisce, infatti, la norma di cui all'art. 7, primo comma,  del
 r.d.l.  27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio
 1934,  n.  37  "Ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   e
 procuratore",  che  "Davanti  a  qualsiasi  giurisdizione speciale la
 rappresentanza, la  difesa  e  l'assistenza  possono  essere  assunte
 soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei
 tribunali  del  distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate,
 nel quale ha sede la giurisdizione speciale".
    Invece,  la  disposizione  di  cui  al  citato  art.  30  consente
 l'assistenza e la rappresentanza in giudizio davanti alle commissioni
 tributarie  non  solo agli avvocati e ai procuratori legali ma anche,
 tra gli altri, agli iscritti negli  albi  professionali  dei  dottori
 commercialisti,    ingegneri,   architetti,   dottori   in   agraria,
 ragionieri,  geometri,  periti  edili,  periti  industriali,   periti
 agrari,  consulenti  del  lavoro,  spedizionieri doganali, e ad altri
 soggetti  non  iscritti  in  alcun  albo  professionale  "nonche'   a
 funzionari  delle  associazioni  di  categoria  iscritti in elenco da
 tenersi presso l'intendente di finanza competente per territorio".
    E con l'art. 12, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992, anche dopo
 le modifiche apportate con il d.l.  n.  331/1993,  convertito  nella
 legge  n.  427/1993, sono "abilitati" all'assistenza tecnica non solo
 gli avvocati e i procuratori legali ma anche altri  soggetti,  alcuni
 dei quali non iscritti in alcun albo o ruolo professionale.
    Considerate   le   numerose   e  diverse  categorie  abilitate  al
 patrocinio davanti agli organi di  giurisdizione  tributaria,  alcune
 delle  quali non iscritte in alcun albo o ruolo professionale, non si
 giustifica,   anche   se   si   puo'    comprendere,    l'opposizione
 all'estensione   della   facolta'  di  rappresentare  e  assistere  i
 contribuenti anche ai "tributaristi",  cioe'  ai  periti  ed  esperti
 tributari  iscritti  in  un ruolo della camera di commercio (legge n.
 427/1993, art. 69, terzo comma).
    Le due anzidette disposizioni (art. 30, terzo comma, del d.P.R. n.
 636/1972 e art. 12, secondo comma, del  d.P.R.  n.  546/1992),  nella
 parte   in  cui  non  riservano  l'assistenza  tecnica  davanti  alle
 commissioni tributarie agli avvocati e ai procuratori legali, sono di
 dubbia  legittimita'  costituzionale  in  relazione  agli  artt.  24,
 secondo comma, (diritto di difesa), e 3, primo comma, (ragionevolezza
 ed eguaglianza), della Costituzione.
    L'esercizio  del  patrocinio  davanti alle commissioni tributarie,
 pur essendo qualitativamente omogeneo a quello proprio degli avvocati
 e  dei  procuratori,  e'  ingiustificatamente  attribuito   a   tante
 categorie, molto diverse nei requisiti normativi.
    La  difesa,  solennemente garantita dalla Costituzione, "La difesa
 e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"  (art.
 24,  secondo  comma)  deve  essere  "effettiva"  e  non e' tale se il
 difensore manca della necessaria preparazione giuridica.
    Le  norme  che  regolano  il  patrocinio  davanti   alle   attuali
 commissioni  tributarie  e  alle  prossime  commissioni provinciali e
 regionali, invece, non dano adeguata attuazione al  citato  principio
 e, a parere di questo collegio, mancano di razionalita'.
    Il  legislatore,  a parere di questo collegio, ha fatto un cattivo
 uso della discrezionalita'  legislativa  e,  pertanto,  la  normativa
 concernente  il  patrocinio  davanti  agli  organi  di  giurisdizione
 tributaria non puo' non essere censurata.
    Ne'  potrebbe   addursi   una   presunta,   ma   non   dimostrata,
 "semplicita'"  del  processo  tributario  perche'  anche nel processo
 tributario vi sono oneri e termini da osservare a pena di  decadenza,
 etc.
    E'   notorio   che   molti   degli  "abilitati"  all'assistenza  e
 rappresentanza   davanti   alle   commissioni   tributarie,   esclusi
 ovviamente  gli  avvocati  e i procuratori legali, pur essendo ottimi
 professionisti al di fuori del "processo", mancano  della  necessaria
 preparazione  giuridica,  quanto  meno  nel  diritto processuale, con
 conseguenze facilmente immaginabili.
    Costoro, molto piu' opportunamente e  piu'  utilmente,  potrebbero
 svolgere,   nelle  materie  di  rispettiva  competenza,  funzioni  di
 consulente tecnico per conto dei contribuenti o nell'interesse  della
 giustizia.
    Questo  collegio  non  ignora che l'art. 80 del d.P.R. n. 546/1992
 (Disposizioni sul processo  tributario),  dopo  aver  fissato  al  15
 gennaio  1993  l'entrata  in  vigore  del citato decreto, nel secondo
 comma, in contrasto con quanto in precedenza affermato,  ha  aggiunto
 che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di
 insediamento  delle  commissioni  tributarie provinciali e regionali"
 (attualmente prevista per il 1 ottobre 1994).
    Qualche commissione tributaria, pero', per rimuovere il  contrasto
 tra  le  disposizioni dei primi due commi del citato art. 80, ha dato
 un'interpretazione restrittiva della norma  in  oggetto,  ritenendola
 limitata   alle   disposizioni   "incompatibili  con  le  commissioni
 tributarie  di  primo  e  di  secondo  grado  e  con  la  commissione
 centrale".
    Alla  norma  di  cui  all'art.  80,  secondo  comma, del d.P.R. n.
 546/1992,  forse  correttamente,  e'  stato  attribuito  il  seguente
 significato  "Le  disposizioni del presente decreto incompatibili con
 le commissioni tributarie di primo  e  di  secondo  grado  e  con  la
 commissione  centrale  hanno effetto dalla data di insediamento delle
 commissioni tributarie provinciali e regionali".
    Anche la commissione tributaria centrale, a meno di una  clamorosa
 ma improbabile "svista", ha interpretato restrittivamente la norma in
 oggetto  (art.  80,  secondo comma) e ha sottoposto al giudizio della
 Corte  costituzionale  l'art.  72,   secondo   comma,   del   decreto
 legislativo  n. 546/1992 (comm. trib. centr. sez. V, ord. n. 2216 del
 7 giugno 1993, dep. il 1 luglio 1993, su "il Fisco" n. 32/1993,  pag.
 8434).
    Se   la   commissione   tributaria  centrale  non  avesse  seguito
 l'interpretazionerestrittiva  sopra  esposta   non   avrebbe   potuto
 sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale.
    Questo   collegio,  pero',  ha  constatato  che  l'interpretazione
 restrittiva dell'art. 80, secondo comma, ha avuto scarso  seguito  in
 giurisprudenza ed e' stata addirittura ignorata dalla dottrina.
    Ma,  a  confermare  l'interpretazione  restrittiva della anzidetta
 norma, e' intervenuto lo stesso legislatore, il quale  ha  modificato
 con  decreto-legge  (d.l.  30  agosto  1993, n. 331, art. 69) alcuni
 articoli,  tra  i  quali  l'art.  12,  secondo  comma,  del   decreto
 legislativo n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario).
    Se  alcuni  articoli  del  citato decreto, tra i quali, l'art. 12,
 secondo comma, non fossero  stati  gia'  produttivi  di  effetti,  il
 Governo,  per  apportarvi  modifiche, non avrebbe "usato" un decreto-
 legge, il quale, di regola, entra in vigore il  giorno  stesso  della
 sua  pubblicazione  e  al quale, come e' noto, si puo' ricorrere solo
 "in casi straordinari  di  necessita'  ed  urgenza"  (art.  77  della
 Costituzione)  e  il  Parlamento,  constatata  la  violazione  di  un
 principio costituzionale, non avrebbe concesso la conversone in legge
 (legge 29 ottobre 1993, n. 427).
    Deve quindi concludersi che per il legislatore la disposizione  di
 cui  all'art.  12,  secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non e' tra
 quelle applicabili "dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni
 tributarie  provinciali  e  regionali",  ma  era  ed  e'  efficace  e
 applicabile dalla sua entrata in vigore e cioe' dal 15 gennaio 1993.
    Pertanto questo  collegio,  ritenendo  la  norma  in  oggetto  non
 incompatibile  con  le attuali commissioni tributarie e auspicando un
 intervento chiarificatore, sia  pure  indiretto,  del  giudice  delle
 leggi  sul  significato  dell'art.  80,  secondo comma, del d.P.R. n.
 546/1992, la sottopone al giudizio della Corte costituzionale insieme
 alla norma di cui all'art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 636/1972.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio,  "non manifestamente infondata" la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del  d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 31
 dicembre  1992,  n.  546 (nel testo modificato con il d.l. 30 agosto
 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427)  in  quanto  le
 anzidette  norme  non  riservano  l'assistenza  tecnica  davanti alle
 commissioni tributarie agli avvocati  e  ai  procuratori  legali,  in
 relazione  agli  artt.  24,  secondo comma, (diritto di difesa), e 3,
 primo comma, (ragionevolezza e  uguaglianza),  della  Costituzione  e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende  il  giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  vanga
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 18 novembre 1993
                       Il presidente: PISCITELLO

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