N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1993
N. 15 Ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ambroso Vincenzo contro l'ufficio ii.dd. di Arona Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Consentita possibilita' di assumerla per i dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, ecc., anziche', come e' regola per ogni altro tipo di processo, per i soli avvocati e procuratori legali - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, terzo comma; d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, secondo comma, modificato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.6 del 2-2-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Ambroso Vincenzo, residente in Arona, via Cadorna n. 35, contro l'ufficio imposte dirette di Arona. Ambroso Vincenzo, residente in Arona, via Cadorna n. 25, in data 29 aprile 1993 propone ricorso contro l'iscrizione a ruolo di Ilor 1987 per complessive L. 3.895.640, di cui alla cartella n. 2344072, notificata il 7 settembre 1992. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata iscrizione a ruolo sostenendo che il reddito da lui prodotto (agente di commercio) non sarebbe assoggettabile a Ilor. L'ufficio imposte dirette di Arona resiste al ricorso con deduzioni scritte. A sostegno della sua domanda (proposta dopo oltre sei mesi dalla notifica dell'impugnata iscrizione a ruolo³) il ricorrente non produce alcuna documentazione probatoria e, all'udienza di discussione del ricorso, non e' assistito ne' da un avvocato ne' da un procuratore legale, ma da un ragoniere. La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. I ragionieri, in base alla norma contenuta nell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636/1972, indubbiamente possono assistere o rappresentare contribuenti davanti alle commissioni tributarie. Ma questo collegio, i cui componenti non esercitano la professione forense, dubita della legittimita' costituzionale della norma anzidetta, a prescindere dal problema della sua attuale vigenza, e la relativa questione e' rilevante ai fini della definizione della causa in quanto concerne la costituzione delle parti in giudizio e, in particolare, lo ius postulandi del difensore del ricorrente. La Corte costituzionale ha affermato la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie per struttura, funzioni e finalita', e la giurisdizionalita' del procedimento che si svolge dinanzi alle stesse. La natura giurisdizionale delle commissioni tributarie (organi di giurisdizione amministrativa speciale) e' stata, pero', il risultato di una lunga e lenta evoluzione legislativa tanto che solo recentemente si sono consolidati l'opinione dottrinale e l'orientamento giurisprudenziale sul carattere del processo tributario (ved. sent. Corte costituzionale n. 50/1989). Cio' spiega, ma non giustifica, la deroga apportata con l'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, confermata con l'art. 12, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992 e recentemente anche con il d.l. n. 331/1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, al principio generale concernente il patrocinio davanti a qualsiasi giurisdizione speciale. Stabilisce, infatti, la norma di cui all'art. 7, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 37 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", che "Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale". Invece, la disposizione di cui al citato art. 30 consente l'assistenza e la rappresentanza in giudizio davanti alle commissioni tributarie non solo agli avvocati e ai procuratori legali ma anche, tra gli altri, agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, e ad altri soggetti non iscritti in alcun albo professionale "nonche' a funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendente di finanza competente per territorio". E con l'art. 12, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992, anche dopo le modifiche apportate con il d.l. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, sono "abilitati" all'assistenza tecnica non solo gli avvocati e i procuratori legali ma anche altri soggetti, alcuni dei quali non iscritti in alcun albo o ruolo professionale. Considerate le numerose e diverse categorie abilitate al patrocinio davanti agli organi di giurisdizione tributaria, alcune delle quali non iscritte in alcun albo o ruolo professionale, non si giustifica, anche se si puo' comprendere, l'opposizione all'estensione della facolta' di rappresentare e assistere i contribuenti anche ai "tributaristi", cioe' ai periti ed esperti tributari iscritti in un ruolo della camera di commercio (legge n. 427/1993, art. 69, terzo comma). Le due anzidette disposizioni (art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 e art. 12, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992), nella parte in cui non riservano l'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie agli avvocati e ai procuratori legali, sono di dubbia legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 24, secondo comma, (diritto di difesa), e 3, primo comma, (ragionevolezza ed eguaglianza), della Costituzione. L'esercizio del patrocinio davanti alle commissioni tributarie, pur essendo qualitativamente omogeneo a quello proprio degli avvocati e dei procuratori, e' ingiustificatamente attribuito a tante categorie, molto diverse nei requisiti normativi. La difesa, solennemente garantita dalla Costituzione, "La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24, secondo comma) deve essere "effettiva" e non e' tale se il difensore manca della necessaria preparazione giuridica. Le norme che regolano il patrocinio davanti alle attuali commissioni tributarie e alle prossime commissioni provinciali e regionali, invece, non dano adeguata attuazione al citato principio e, a parere di questo collegio, mancano di razionalita'. Il legislatore, a parere di questo collegio, ha fatto un cattivo uso della discrezionalita' legislativa e, pertanto, la normativa concernente il patrocinio davanti agli organi di giurisdizione tributaria non puo' non essere censurata. Ne' potrebbe addursi una presunta, ma non dimostrata, "semplicita'" del processo tributario perche' anche nel processo tributario vi sono oneri e termini da osservare a pena di decadenza, etc. E' notorio che molti degli "abilitati" all'assistenza e rappresentanza davanti alle commissioni tributarie, esclusi ovviamente gli avvocati e i procuratori legali, pur essendo ottimi professionisti al di fuori del "processo", mancano della necessaria preparazione giuridica, quanto meno nel diritto processuale, con conseguenze facilmente immaginabili. Costoro, molto piu' opportunamente e piu' utilmente, potrebbero svolgere, nelle materie di rispettiva competenza, funzioni di consulente tecnico per conto dei contribuenti o nell'interesse della giustizia. Questo collegio non ignora che l'art. 80 del d.P.R. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), dopo aver fissato al 15 gennaio 1993 l'entrata in vigore del citato decreto, nel secondo comma, in contrasto con quanto in precedenza affermato, ha aggiunto che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali" (attualmente prevista per il 1 ottobre 1994). Qualche commissione tributaria, pero', per rimuovere il contrasto tra le disposizioni dei primi due commi del citato art. 80, ha dato un'interpretazione restrittiva della norma in oggetto, ritenendola limitata alle disposizioni "incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale". Alla norma di cui all'art. 80, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992, forse correttamente, e' stato attribuito il seguente significato "Le disposizioni del presente decreto incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali". Anche la commissione tributaria centrale, a meno di una clamorosa ma improbabile "svista", ha interpretato restrittivamente la norma in oggetto (art. 80, secondo comma) e ha sottoposto al giudizio della Corte costituzionale l'art. 72, secondo comma, del decreto legislativo n. 546/1992 (comm. trib. centr. sez. V, ord. n. 2216 del 7 giugno 1993, dep. il 1 luglio 1993, su "il Fisco" n. 32/1993, pag. 8434). Se la commissione tributaria centrale non avesse seguito l'interpretazionerestrittiva sopra esposta non avrebbe potuto sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale. Questo collegio, pero', ha constatato che l'interpretazione restrittiva dell'art. 80, secondo comma, ha avuto scarso seguito in giurisprudenza ed e' stata addirittura ignorata dalla dottrina. Ma, a confermare l'interpretazione restrittiva della anzidetta norma, e' intervenuto lo stesso legislatore, il quale ha modificato con decreto-legge (d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 69) alcuni articoli, tra i quali l'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario). Se alcuni articoli del citato decreto, tra i quali, l'art. 12, secondo comma, non fossero stati gia' produttivi di effetti, il Governo, per apportarvi modifiche, non avrebbe "usato" un decreto- legge, il quale, di regola, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e al quale, come e' noto, si puo' ricorrere solo "in casi straordinari di necessita' ed urgenza" (art. 77 della Costituzione) e il Parlamento, constatata la violazione di un principio costituzionale, non avrebbe concesso la conversone in legge (legge 29 ottobre 1993, n. 427). Deve quindi concludersi che per il legislatore la disposizione di cui all'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non e' tra quelle applicabili "dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali", ma era ed e' efficace e applicabile dalla sua entrata in vigore e cioe' dal 15 gennaio 1993. Pertanto questo collegio, ritenendo la norma in oggetto non incompatibile con le attuali commissioni tributarie e auspicando un intervento chiarificatore, sia pure indiretto, del giudice delle leggi sul significato dell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992, la sottopone al giudizio della Corte costituzionale insieme alla norma di cui all'art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 636/1972.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato con il d.l. 30 agosto 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427) in quanto le anzidette norme non riservano l'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie agli avvocati e ai procuratori legali, in relazione agli artt. 24, secondo comma, (diritto di difesa), e 3, primo comma, (ragionevolezza e uguaglianza), della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza vanga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 18 novembre 1993 Il presidente: PISCITELLO 94C0049