N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1993- 12 gennaio 1994
N. 17 Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1994) dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, nel giudizio di responsabilita' promosso dal procuratore generale nei confronti di Losi Andrea ed altri. Responsabilita' patrimoniale - Azione di responsabilita' per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improponibilita', in caso di morte degli stessi (secondo la legge sull'ordinamento delle autonomie locali), nei confronti degli eredi - Ritenuta applicabilita' di tale normativa agli eredi di amministratori delle comunita' montane (nella specie della regione Emilia-Romagna), come gia' stabilito, implicitamente dalla legge n. 1102/1971 (che dispone l'applicabilita' alle comunita' montane della legislazione comunale e provinciale in materia di finanza e contabilita') ed esplicitamente dalla legge regione Emilia-Romagna n. 30 del 17 agosto 1973 - Ingiustificata estensione di una deroga al principio generale di trasmissibilita' mortis causa della responsabilita' patrimoniale (artt. 752 e 754 del cod. civ.) con incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1992). (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.6 del 2-2-1994 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita', iscritto al n. 12955 del registro di segreteria, ad istanza del procuratore generale, contro Losi Andrea ed altri; Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 aprile 1993 il relatore cons. Francesco Pezzella, gli avv.ti Paolo De Camelis e Antonino Cella, nonche' il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Bruno Di Fortunato; Esaminati gli atti e la documentazione di causa; Premesso che il procuratore generale: con atto di citazione del 2 giugno 1988, ha qui convenuto in giudizio Losi Andrea, Bergonzi Giovanni, Bersani Pierluigi, Bertuzzi Luigi, Caldini Giuseppe, Chigini Benito, Elefanti Pierluigi, Fanzini Ernesto, Ferrari Mario, Franceschini Franco, Maggi Franco, Maffi Fernando, Raffo Raffaele e Villa Pietro, tutti amministratori della comunita' montana dell'Appennino Piacentino, per sentirli condannare, con interessi legali e spese di giustizia, al pagamento dei danni da essi arrecati alla comunita' montana medesima in conseguenza di assunzioni trimestrali o incarichi professionali illegittimamente disposti; con atto del 3 febbraio 1992, in esecuzione dell'ordinanza di questa sezione n. 269 del 1989, ha integrato il contraddittorio nei confronti di Bonsignori Giuseppe e di Scagnelli Graziosa, rispettivamente segretario e ragioneria della predetta Comunita'; e con atto del 5 novembre 1992 ha riassunto il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 26 maggio 1992 per la morte di Caldini Giuseppe, nei confronti degli eredi Briggi Emma, Caldini Albina, Caldini Maria, Caldini Giovanna Carla e Caldini Rosella; Ritenuto che, nell'atto da ultimo citato, il procuratore generale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, laddove si prevede che la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti comunali e provinciali non si estende agli eredi, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Considerato in punto di rilevanza: che la norma denunciata e' applicabile ab origine nel presente giudizio, laddove vengono in rilievo eredi di un amministratore di comunita' montana deceduto in data 26 febbraio 1991 (e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142) ed assoggettabile alle stesse norme di responsabilita' poste per gli amministratori comunali e provinciali; che, infatti la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sembra pacificamente presupporre l'applicabilita' alle comunita' montane della legislazione comunale e provinciale in materia di finanza e di contabilita' (ivi potendo ritenersi ricomprese anche le norme rela- tive alla responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti), allorquando, per cio' che concerne ad esempio il bilancio e il conto consuntivo, opera rinvio (art. 5) alle "norme previste dalla legge", senza alcuna ulteriore specificazione (v. sezione prima, 9 ottobre 1989, n. 370); che, d'altra parte, l'art. 24 della legge della regione Emilia- Romagna n. 30 del 17 agosto 1973 ha provveduto coerentemente ad estendere, in modo esplicito, alle comunita' montane la legislazione di che trattasi; che, in ogni caso, la norma denunciata e' applicabile nel presente giudizio in virtu' dell'art. 4 del d.l. 8 marzo 1993, n. 54 (che deve intendersi richiamare a sua volta l'art. 1, sesto comma, del d.l. 2 marzo 1993, n. 45, reiterato con d.-l. 28 aprile 1993, n. 128); Considerato in punto di non manifesta infondatezza: che, secondo quanto si afferma nella sentenza della Corte costituzionale 21-29 luglio 1992, n. 383, l'art. 58, ultimo comma, della legge n. 142 del 1990, non appare giustificato, in quanto "non si vede per quale ragione la responsabilita' amministrativa degli amministratori e dei dipendenti delle province e dei comuni non si trasferisce agli eredi almeno nel limite del valore dei beni ereditari, con la conseguenza che, in virtu' dell'evento fortuito della morte del responsabile del danno prima dell'esercizio dell'azione di responsabilita', la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori"; che, secondo quanto si aggiunge nella predetta sentenza, "un simile privilegio non puo' fornire un utile termine di confronti ai fini dell'art. 3 della Cost.", in quanto "il principio di uguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge da cui e' tratto il tertium comparationis ha natura di norma derogatoria a una regola generale", poiche' "la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale alla stregua dell'art. 3 della Costituzione non puo' essere se non il ripristino della disciplina generale ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anziche' eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo"; che, quindi, sembra potersi ritenere, alla stregua del surriportato ragionamento, che l'estensione della norma denunciata, operata con i d.d.l.l. 28 aprile 1993, n. 128 e 8 marzo 1993, n. 54, dapprima a favore dei dipendenti delle U.U.S.S.L.L. e delle regioni e poi a favore degli altri pubblici dipendenti, non abbia ne' eliminato ne' attenuato, ma abbia aggravato il difetto di coerenza del sistema normativo, accentuando l'ambito di operativita' di una ingiustificata deroga alla trasmissibilita' mortis causa (artt. 752 e 754 del c.c.); che, di conseguenza, la sollevata questione di costituzionalita' della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non appare manifestamente infondata; che, inoltre, la sollevata questione di costituzionalita' non puo' ritenersi manifestamente infondata nemmeno in riferimento all'art. 97 della Costituzione, poiche' non appare conforme ai principi di buon andamento della amministrazione una norma che, come quella in esame, o legittima, anche a favore degli eredi di un peculatore, l'arricchimento da causa illecita a danno dell'erario o, come si verifica nella fattispecie, fa discendere (non per mera accidentalita', ma per una precisa scelta normativa) dalla morte di uno dei corresponsabili in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della seconda parte dell'ultimo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione; Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 1993. Il presidente f.f.: (firma illeggibile) Depositata in segreteria il 1 giugno 1993. Il dirigente: PASCALE 94C0051