N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1993- 19 gennaio 1994
N. 25 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1994) dal pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Griggio Luciano ed altri Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Richiesta utilizzazione a dibattimento di accertamento tecnico irripetibile compiuto nella fase preliminare - Omessa previsione, in caso di denunciata nullita' di tale accertamento, per mancata partecipazione ad esso degli imputati, all'epoca non ancora iscritti nel registro degli indagati, della facolta', per il giudice del dibattimento, di acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai fini di tale declaratoria - Disparita' di trattamento rispetto agli imputati per reati di competenza del tribunale per i quali tale indagine e' consentita in sede di udienza preliminare - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.7 del 9-2-1994 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. La eccezione sollevata dalla difesa degli imputati in via preliminare, relativamente alla nullita' dell'accertamento tecnico di natura irripetibile effettuato dall'ing. Viero, coinvolge l'interpretazione sistematica di numerose norme del cod. proc. pen. in tema di nozione di imputato, di esercizio dei poteri discrezionali del pubblico ministero nella attribuzione di un fatto costituente reato ad una determinata persona, di acquisizione da parte del giudice del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, al fine di verificare la nullita' di atti di accertamento compiuti nella fase delle indagini preliminari, dei quali venga chiesta la utilizzazione nel dibattimento attraverso l'esame dei suoi autori. Per quanto concerne l'art. 61 del c.p.p., deve ritenersi corretta la interpretazione che collega l'acquisizione della qualita' di imputato non solo al momento formale della iscrizione come indagato nel registro delle notizie di reato, ma, in conformita' con l'art. 2.36 della legge delega n. 81/1987, al compimento di atti processuali, suscettibili di utilizzazione nel giudizio, nei confronti di una determinata persona. L'interpretazione, oltre che fondarsi sul dato normativo richiamato, poggia su una piu' attenta lettura della norma costituzionale in tema di diritto di difesa e su quei principi della legge delega diretti ad assicurare una reale ed effettiva partecipazione nel processo penale della persona nei cui confronti vengano svolte indagini, cosi' da consentirgli una efficace partecipazione nello stesso momento della formazione della prova (artt. 2.3 e 2.10 della legge delega). Collegate all'art. 61 del c.p.p. sono le norme di cui agli artt. 335 del c.p.p. e 109 delle disp. att. del c.p.p., in base alle quali il pubblico ministero e' tenuto ad iscrivere immediatamente, nell'apposito registro, ogni notizia di reato, pervenuta o acquisita, nonche' "contestualmente o dal momento in cui risulta", il nome della persona a cui il reato e' attribuito. Sul punto, l'art. 2.35 della legge delega ribadisce l'obbligatorieta' della iscrizione ed anche dei successivi aggiornamenti, prevedendo che questi procedano di pari passo con le risultanze delle indagini e degli elementi di fatto acquisiti. Vengono in rilievo, nella vicenda processuale che interessa, le norme di cui all'art. 360 del c.p.p., che obbliga il pubblico ministero a dare avviso alla persona indagata degli accertamenti tecnici non ripetibili, e dell'art. 178, lett. c), del c.p.p., dovendo ritenersi viziato da nullita' di ordine generale l'accertamento di cui all'art. 360 del c.p.p. compiuto senza alcun avviso all'indagato, venendo in considerazione l'intervento dell'imputato nel processo penale. La lettura sistematica delle norme di cui agli artt. 61 e 335 del c.p.p. alla luce dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 24 e 112 della Costituzione, induce a ritenere che le garanzie difensive previste a favore delle persone indagate o imputate di un reato, vadano estese a coloro nei cui confronti risultino elementi sufficienti per l'attribuzione del reato, anche se non formalmente iscritte nell'apposito registro tenuto dal pubblico ministero. Tale interpretazione comporta che necessariamente, quando la violazione delle garanzie difensive si traduce nella nullita' di un atto processuale, il giudice avanti al quale la nullita' sia eccepita dovra' accertare la ricorrenza degli elementi di fatto per l'attribuibilita' ad una persona del fatto costituente reato e che tale accertamento dovra' necessariamente estendersi a tutti gli elementi acquisiti dal pubblico ministero fino al compimento dell'atto nullo. Inoltre, si ritiene che la eccezione sollevata dai difensori vada riferita anche alle norme di cui agli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del c.p.p. che, regolando il re- gime degli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento sia al momento della sua formazione originaria che in relazione alle produzioni documentali delle parti e alla acquisizione di prove nel dibattimento, escludono che il giudice possa esaminare il fascicolo del pubblico ministero nella sua interezza, ai fini di accertare la nullita' di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari. Va poi considerato che la particolare struttura del processo pretorile, che non prevede una udienza preliminare affidata ad un giudice diverso da quello del dibattimento, con la possibilita' di esaminare le eccezioni delle parti in materia e di verificarle sulla base delle risultanze degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, accentua la impossibilita' di risolvere la questione sollevata dai difensori degli imputati sulla base delle disposizioni del cod. proc. pen. vigenti. In sostanza, nel presente procedimento il pubblico ministero ha disposto un accertamento tecnico che, nelle parti indicate nella ordinanza di questo pretore del 7 gennaio 1993, ha certamente natura di atto irripetibile, perche' relativo a cose e sostanze la cui esistenza, anche in relazione alla consistenza della concentrazione del gas nell'ambiente di lavoro e alla conformazione degli strumenti di controllo, era soggetta a modificazione, di fatto poi avvenuta ad opera dello stesso consulente. Di tale accertamento non sono stati notiziati gli attuali imputati, dal momento che essi hanno acquisito formalmente la qualita' di indagati con l'iscrizione nell'apposito registro solo successivamente. Di questo accertamento il pubblico ministero ha richiesto l'utilizzazione nel dibattimento attraverso l'esame del consulente e di coloro che lo hanno coadiuvato. A questo punto va senz'altro ritenuto che le norme richiamate in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento e di atti inseribili in tale fascicolo, non consentono di procedere ad una valutazione delle premesse dell'atto investito dalla eccezione di nullita'. Tale accertamento, proprio in relazione alla valutazione del pubblico ministero sulla ricorrenza di elementi idonei ad attribuire ad una determinata persona un fatto costituente reato, non puo' essere parcellizzato e ridotto ad un frammentario esame di singoli atti di investigazione o di trasmissione di elementi di fatto da parte della polizia giudiziaria, ma deve necessariamente investire l'intero materiale a disposizione del pubblico ministero fino al momento in cui e' stato effettuato l'accertamento tecnico non ripetibile. Se ricorre un obbligo del pubblico ministero di annotare nell'apposito registro il nome della persona indagata "dal momento in cui risulta", come recita testualmente l'art. 335, primo comma, del c.p.p., e se l'accertamento della osservanza di tale obbligo deve essere necessariamente attribuito al giudice, qualora si traduca nella produzione di un atto del quale viene eccepita la nullita', e' evidente che occorre fornire al giudice ogni elemento di valutazione per effettuare questo accertamento e che questo accertamento e' nella sostanza precluso da quelle norme che limitano, anche per questi casi, la possibilita' di acquisire al fascicolo per il dibattimento atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero diversi da quelli espressamente menzionati. Emerge poi evidente la rilevanza, ai fini del presente procedimento, della questione, posto che la declaratoria di nullita' dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pubblico ministero consentirebbe di non utilizzare, ai fini del giudizio, elementi di fatto, relativi alla presenza, natura e consistenza, della sostanza gassosa e alla conformazione degli impianti, assolutamente importanti ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione finale. Le norme relative alla composizione del fascicolo per il dibattimento, tanto nella originaria che nella sua definitiva formazione, risultano cosi' contrastare non solo con l'art. 3 della Costituzione, determinando un diverso trattamento tra persone imputate di reati di competenza del tribunale, per i quali l'esame degli atti di indagine e' consentita dall'art. 416, secondo comma, del c.p.p. ed attribuita ad un giudice diverso da quello del dibattimento, e quelle imputate di reati di competenza del pretore, per cui tale accertamento e' precluso, ma, particolarmente, con l'art. 24 della Costituzione, costituendo tale sostanziale limitazione dei poteri di cognizione del giudice, un concreto ed effettivo ostacolo all'accertamento di cause di nullita' di atti utilizzabili nel dibattimento, anche se formati nella fase delle indagini preliminari - e tale e' la condizione degli accertamenti di cui all'art. 360 del c.p.p. -. Tale ostacolo si traduce in una obiettiva paralisi del diritto di difesa dell'imputato, impedendo una piena ed approfondita valutazione da parte del giudice del rispetto delle norme che impongono la partecipazione al processo penale della persona imputata o indagata o comunque nella situazione assimilabile di cui all'art. 61 del c.p.p. nella sua interpretazione accolta in questa sede. La questione si presenta inoltre non manifestamente infondata, perche' anche altre soluzioni compatibili con le norme denunciate, ed espressamente richiamate nella ordinanza del 7 gennaio 1993, non consentono una adeguata e motivata decisione sulla eccezione di nullita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 novembre 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 4093, 511, 514, 567, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il pretore, quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullita' di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile nel dibattimento; Dispone la sospensione del dibattimento e la immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonche' la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, addi' 20 febbraio 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 94C0073