N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1993- 19 gennaio 1994

                                 N. 25
 Ordinanza   emessa   il   20  febbraio  1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  19  gennaio  1994)  dal  pretore  di  Padova,  nel
 procedimento penale a carico di Griggio Luciano ed altri
 Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Richiesta
    utilizzazione  a dibattimento di accertamento tecnico irripetibile
    compiuto nella fase preliminare - Omessa previsione,  in  caso  di
    denunciata    nullita'   di   tale   accertamento,   per   mancata
    partecipazione  ad  esso  degli  imputati,  all'epoca  non  ancora
    iscritti  nel  registro  degli  indagati,  della  facolta', per il
    giudice del dibattimento, di acquisire e  prendere  visione  degli
    atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai fini di tale declaratoria
    -  Disparita'  di  trattamento rispetto agli imputati per reati di
    competenza del tribunale per i quali tale indagine  e'  consentita
    in  sede  di  udienza  preliminare  -  Compressione del diritto di
    difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567,
    secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 9-2-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    La  eccezione  sollevata  dalla  difesa  degli  imputati  in   via
 preliminare, relativamente alla nullita' dell'accertamento tecnico di
 natura    irripetibile    effettuato   dall'ing.   Viero,   coinvolge
 l'interpretazione sistematica di numerose norme del cod.  proc.  pen.
 in tema di nozione di imputato, di esercizio dei poteri discrezionali
 del  pubblico  ministero  nella  attribuzione di un fatto costituente
 reato ad una  determinata  persona,  di  acquisizione  da  parte  del
 giudice del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico
 ministero,  al fine di verificare la nullita' di atti di accertamento
 compiuti nella fase  delle  indagini  preliminari,  dei  quali  venga
 chiesta la utilizzazione nel dibattimento attraverso l'esame dei suoi
 autori.
    Per  quanto concerne l'art. 61 del c.p.p., deve ritenersi corretta
 la interpretazione  che  collega  l'acquisizione  della  qualita'  di
 imputato  non  solo al momento formale della iscrizione come indagato
 nel registro delle notizie di reato, ma, in  conformita'  con  l'art.
 2.36   della   legge   delega  n.  81/1987,  al  compimento  di  atti
 processuali,  suscettibili  di  utilizzazione   nel   giudizio,   nei
 confronti  di  una  determinata persona. L'interpretazione, oltre che
 fondarsi sul dato normativo richiamato, poggia su  una  piu'  attenta
 lettura  della norma costituzionale in tema di diritto di difesa e su
 quei principi della legge delega diretti ad assicurare una  reale  ed
 effettiva  partecipazione  nel  processo penale della persona nei cui
 confronti vengano svolte indagini, cosi' da consentirgli una efficace
 partecipazione nello stesso  momento  della  formazione  della  prova
 (artt. 2.3 e 2.10 della legge delega).
    Collegate  all'art.  61 del c.p.p. sono le norme di cui agli artt.
 335 del c.p.p. e 109 delle disp. att. del c.p.p., in base alle  quali
 il   pubblico   ministero  e'  tenuto  ad  iscrivere  immediatamente,
 nell'apposito registro, ogni notizia di reato, pervenuta o acquisita,
 nonche' "contestualmente o dal momento in cui risulta", il nome della
 persona a cui il reato e' attribuito.
    Sul   punto,   l'art.   2.35   della   legge   delega    ribadisce
 l'obbligatorieta'   della   iscrizione   ed   anche   dei  successivi
 aggiornamenti, prevedendo che questi procedano di pari passo  con  le
 risultanze delle indagini e degli elementi di fatto acquisiti.
    Vengono  in  rilievo,  nella vicenda processuale che interessa, le
 norme di cui  all'art.  360  del  c.p.p.,  che  obbliga  il  pubblico
 ministero  a  dare  avviso  alla  persona indagata degli accertamenti
 tecnici non ripetibili,  e  dell'art.  178,  lett.  c),  del  c.p.p.,
 dovendo   ritenersi   viziato   da   nullita'   di   ordine  generale
 l'accertamento di cui all'art. 360 del c.p.p.  compiuto  senza  alcun
 avviso   all'indagato,   venendo   in   considerazione   l'intervento
 dell'imputato nel processo penale.
    La lettura sistematica delle norme di cui agli artt. 61 e 335  del
 c.p.p. alla luce dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 24
 e 112 della Costituzione, induce a ritenere che le garanzie difensive
 previste  a  favore  delle  persone  indagate o imputate di un reato,
 vadano  estese  a  coloro  nei  cui  confronti   risultino   elementi
 sufficienti  per  l'attribuzione  del reato, anche se non formalmente
 iscritte nell'apposito registro tenuto dal pubblico ministero.
    Tale  interpretazione  comporta  che  necessariamente,  quando  la
 violazione  delle  garanzie difensive si traduce nella nullita' di un
 atto processuale, il giudice avanti al quale la nullita' sia eccepita
 dovra'  accertare  la  ricorrenza  degli  elementi   di   fatto   per
 l'attribuibilita'  ad  una  persona del fatto costituente reato e che
 tale accertamento  dovra'  necessariamente  estendersi  a  tutti  gli
 elementi   acquisiti   dal  pubblico  ministero  fino  al  compimento
 dell'atto nullo.
    Inoltre, si ritiene che la eccezione sollevata dai difensori  vada
 riferita  anche alle norme di cui agli artt. 431, 491, secondo comma,
 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del c.p.p. che, regolando il  re-
 gime  degli  atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento sia al
 momento  della  sua  formazione  originaria  che  in  relazione  alle
 produzioni  documentali  delle parti e alla acquisizione di prove nel
 dibattimento, escludono che il giudice possa esaminare  il  fascicolo
 del  pubblico  ministero nella sua interezza, ai fini di accertare la
 nullita' di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari.
    Va poi considerato  che  la  particolare  struttura  del  processo
 pretorile,  che  non  prevede  una udienza preliminare affidata ad un
 giudice diverso da quello del dibattimento, con  la  possibilita'  di
 esaminare  le eccezioni delle parti in materia e di verificarle sulla
 base delle risultanze degli atti di indagine  compiuti  dal  pubblico
 ministero,  accentua  la  impossibilita'  di  risolvere  la questione
 sollevata dai difensori degli imputati sulla base delle  disposizioni
 del cod. proc. pen. vigenti.
    In  sostanza,  nel  presente procedimento il pubblico ministero ha
 disposto un accertamento tecnico  che,  nelle  parti  indicate  nella
 ordinanza  di questo pretore del 7 gennaio 1993, ha certamente natura
 di atto irripetibile, perche' relativo  a  cose  e  sostanze  la  cui
 esistenza,  anche  in relazione alla consistenza della concentrazione
 del  gas nell'ambiente di lavoro e alla conformazione degli strumenti
 di controllo, era soggetta a modificazione, di fatto poi avvenuta  ad
 opera dello stesso consulente.
    Di   tale  accertamento  non  sono  stati  notiziati  gli  attuali
 imputati,  dal  momento  che  essi  hanno  acquisito  formalmente  la
 qualita'  di  indagati  con  l'iscrizione nell'apposito registro solo
 successivamente.
    Di  questo  accertamento  il  pubblico  ministero   ha   richiesto
 l'utilizzazione  nel dibattimento attraverso l'esame del consulente e
 di coloro che lo hanno coadiuvato.
    A questo punto va senz'altro ritenuto che le norme  richiamate  in
 tema  di  formazione  del  fascicolo  per  il  dibattimento e di atti
 inseribili in tale fascicolo, non  consentono  di  procedere  ad  una
 valutazione  delle  premesse  dell'atto  investito dalla eccezione di
 nullita'.
    Tale accertamento,  proprio  in  relazione  alla  valutazione  del
 pubblico  ministero sulla ricorrenza di elementi idonei ad attribuire
 ad una determinata persona  un  fatto  costituente  reato,  non  puo'
 essere  parcellizzato  e  ridotto ad un frammentario esame di singoli
 atti di investigazione o di trasmissione  di  elementi  di  fatto  da
 parte  della  polizia  giudiziaria, ma deve necessariamente investire
 l'intero materiale a disposizione  del  pubblico  ministero  fino  al
 momento  in  cui  e'  stato  effettuato  l'accertamento  tecnico  non
 ripetibile.
    Se  ricorre  un  obbligo  del  pubblico  ministero   di   annotare
 nell'apposito registro il nome della persona indagata "dal momento in
 cui  risulta",  come recita testualmente l'art. 335, primo comma, del
 c.p.p., e se l'accertamento della osservanza  di  tale  obbligo  deve
 essere  necessariamente  attribuito  al  giudice,  qualora si traduca
 nella produzione di un atto del quale viene eccepita la nullita',  e'
 evidente  che occorre fornire al giudice ogni elemento di valutazione
 per effettuare questo accertamento e che questo accertamento e' nella
 sostanza precluso da quelle norme  che  limitano,  anche  per  questi
 casi,  la  possibilita' di acquisire al fascicolo per il dibattimento
 atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero diversi da quelli
 espressamente menzionati.
    Emerge  poi  evidente  la  rilevanza,   ai   fini   del   presente
 procedimento,  della questione, posto che la declaratoria di nullita'
 dell'accertamento  tecnico  non  ripetibile  disposto  dal   pubblico
 ministero  consentirebbe  di  non  utilizzare,  ai fini del giudizio,
 elementi di fatto, relativi  alla  presenza,  natura  e  consistenza,
 della   sostanza   gassosa   e  alla  conformazione  degli  impianti,
 assolutamente importanti ai fini  della  ricostruzione  del  fatto  e
 della decisione finale.
    Le   norme   relative  alla  composizione  del  fascicolo  per  il
 dibattimento,  tanto  nella  originaria  che  nella  sua   definitiva
 formazione,  risultano  cosi' contrastare non solo con l'art. 3 della
 Costituzione,  determinando  un  diverso  trattamento   tra   persone
 imputate  di  reati  di competenza del tribunale, per i quali l'esame
 degli atti di indagine e' consentita dall'art.  416,  secondo  comma,
 del  c.p.p.  ed  attribuita  ad  un  giudice  diverso  da  quello del
 dibattimento, e quelle imputate di reati di competenza  del  pretore,
 per  cui  tale  accertamento  e'  precluso,  ma, particolarmente, con
 l'art.  24   della   Costituzione,   costituendo   tale   sostanziale
 limitazione  dei  poteri  di  cognizione  del giudice, un concreto ed
 effettivo ostacolo all'accertamento di  cause  di  nullita'  di  atti
 utilizzabili  nel  dibattimento,  anche  se  formati nella fase delle
 indagini preliminari - e tale e' la condizione degli accertamenti  di
 cui  all'art.  360  del  c.p.p.  -.  Tale  ostacolo si traduce in una
 obiettiva paralisi del diritto di difesa dell'imputato, impedendo una
 piena ed approfondita valutazione da parte del giudice  del  rispetto
 delle  norme che impongono la partecipazione al processo penale della
 persona imputata o indagata o comunque nella situazione  assimilabile
 di  cui  all'art.  61 del c.p.p. nella sua interpretazione accolta in
 questa sede.
    La questione si presenta  inoltre  non  manifestamente  infondata,
 perche' anche altre soluzioni compatibili con le norme denunciate, ed
 espressamente  richiamate  nella  ordinanza  del  7 gennaio 1993, non
 consentono una adeguata  e  motivata  decisione  sulla  eccezione  di
 nullita'.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 novembre 1953, n. 87;
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  e  la  rilevanza della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  431,  491,
 secondo  comma,  4093,  511,  514, 567, secondo comma, del c.p.p., in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui
 non  prevedono  che il pretore, quale giudice del dibattimento, possa
 acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel  fascicolo  del
 pubblico ministero, qualora tale cognizione sia necessaria ai fini di
 dichiarare  la nullita' di un atto compiuto nella fase delle indagini
 preliminari e utilizzabile nel dibattimento;
    Dispone  la  sospensione   del   dibattimento   e   la   immediata
 trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria,  alla  Corte
 costituzionale, nonche' la notificazione della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la sua comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Padova, addi' 20 febbraio 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 94C0073